Cass. Pen, Sez I, sent. 5/10/2021 n. 47394: il diritto dei detenuti soggetti al regime di cui all’art 41 bis Ord. Pen. di acquistare generi alimentari suscettibili di cottura

 

Inserendosi nei solchi tracciati sia dalla sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale, nella quale era stata dichiarata l’illegittimità del divieto di cuocere cibi per i detenuti assoggettati al regime di cui all’ art 41 bis Ord. Pen, sia dalla statuizione n.33917/2021 della Cassazione (il cui testo commentato è reperibile al seguente link: Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33917: cottura e acquisto di generi alimentari nel regime del carcere duro – Osservatorio sull’esecuzione penale (unipi.it)), la Sezione I della Suprema Corte è tornata a pronunciarsi su questioni attinenti alle abitudini alimentari di questa categoria di detenuti. 

Nel fornire la motivazione in ordine alla sussistenza in capo ai suddetti detenuti del diritto di acquistare generi alimentari suscettibili di cottura, la sentenza ha il merito di tracciare dettagliatamente il contorno dell’istituto di cui all’art 41 bis Ord. Pen, precisandone fondamento e limiti.

La Cassazione sostiene infatti come tale norma configuri “il contenuto del regime differenziato in termini di sospensione totale o parziale, nei confronti di determinati detenuti, dell’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”.

La Corte, rileva pertanto come, nel caso concreto, essendo l’istituto ex art 41 bis Ord. Pen volto a garantire, come detto, ordine e sicurezza, il divieto di acquistare determinati cibi, non potendosi considerare funzionale a dette finalità, debba essere ritenuto ingiustificato.

Alla luce di tale considerazione il Supremo Collegio specifica altresì come l’argomentazione circa la finalità – perseguita dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari – di prevenzione del rischio che all’interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari, posizioni affermative di uno status da parte dei detenuti più facoltosi, non sia fondata, ma al contrario appaia inutile ed immotivamente vessatoria rispetto alle ordinarie regole.

Di seguito la sentenza:

Cass. 47394.2021  

Niccolò Domenici

Contributi simili

“Per aspera ad inferos”: osservazioni di Lina Caraceni attorno al testo-base adottato dalla Commissione giustizia della Camera

Per aspera ad inferos: la parafrasi del noto brocardo latino descrive perfettamente l’inarrestabile involuzione verso derive repressive e securitarie dell’art. 4-bis ord. penit., anche dopo Corte cost., ord. 97/2021, la quale ha concesso al legislatore un anno di tempo per “sanare”, altrimenti verrà dichiarata, l’incostituzionalità della disciplina penitenziaria che vieta l’accesso ai benefici, in assenza di utile collaborazione con la giustizia, ai condannati per reati “ostativi”, segnatamente gli ergastolani per crimini di contesto mafioso.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2021

Zef Karaci – Don Roberto Malgesini, “Vai e prendi loro per mano”, ed. Cantagalli 2022

Dalla descrizione: 15 settembre 2020: mentre si prepara alla consueta distribuzione di un pasto caldo ai poveri, don Roberto Malgesini…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 43484: negato l’acquisto di CD non sicuri ai detenuti sottoposti al 41-bis Ord. Pen.

Regime penitenziario differenziato: è legittimo il diniego di acquistare compact disk musicali, se non è possibile assicurare la messa in…

Leggi tutto...

25 Febbraio 2022

A cura di Dott. Carmelo Cantone
Diritto all’affettività – Lo scenario aperto dalla sentenza n.10/2024 

A pochi giorni dalla pubblicazione della sentenza n.10/2024 della Corte costituzionale si possono sviluppare alcune prime considerazioni., con la certezza…

Leggi tutto...

5 Febbraio 2024

A cura di Avv. Roberto Nocent (Foro di Pisa)
ANCORA UNA PRONUNCIA DELLA CASSAZIONE SULLO “SPAZIO VITALE” ALL’INTERNO DELLE CELLE

La sentenza in oggetto (Cass., sez. I, ud. 18 giugno 2025 n. 29622) conclude un percorso giurisprudenziale che ha attraversato diversi…

Leggi tutto...

28 Novembre 2025

Torna in cima Newsletter