Cass. Pen, Sez I, sent. 5/10/2021 n. 47394: il diritto dei detenuti soggetti al regime di cui all’art 41 bis Ord. Pen. di acquistare generi alimentari suscettibili di cottura

 

Inserendosi nei solchi tracciati sia dalla sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale, nella quale era stata dichiarata l’illegittimità del divieto di cuocere cibi per i detenuti assoggettati al regime di cui all’ art 41 bis Ord. Pen, sia dalla statuizione n.33917/2021 della Cassazione (il cui testo commentato è reperibile al seguente link: Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33917: cottura e acquisto di generi alimentari nel regime del carcere duro – Osservatorio sull’esecuzione penale (unipi.it)), la Sezione I della Suprema Corte è tornata a pronunciarsi su questioni attinenti alle abitudini alimentari di questa categoria di detenuti. 

Nel fornire la motivazione in ordine alla sussistenza in capo ai suddetti detenuti del diritto di acquistare generi alimentari suscettibili di cottura, la sentenza ha il merito di tracciare dettagliatamente il contorno dell’istituto di cui all’art 41 bis Ord. Pen, precisandone fondamento e limiti.

La Cassazione sostiene infatti come tale norma configuri “il contenuto del regime differenziato in termini di sospensione totale o parziale, nei confronti di determinati detenuti, dell’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”.

La Corte, rileva pertanto come, nel caso concreto, essendo l’istituto ex art 41 bis Ord. Pen volto a garantire, come detto, ordine e sicurezza, il divieto di acquistare determinati cibi, non potendosi considerare funzionale a dette finalità, debba essere ritenuto ingiustificato.

Alla luce di tale considerazione il Supremo Collegio specifica altresì come l’argomentazione circa la finalità – perseguita dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari – di prevenzione del rischio che all’interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari, posizioni affermative di uno status da parte dei detenuti più facoltosi, non sia fondata, ma al contrario appaia inutile ed immotivamente vessatoria rispetto alle ordinarie regole.

Di seguito la sentenza:

Cass. 47394.2021  

Niccolò Domenici

Contributi simili

Mandato di arresto europeo e risocializzazione del condannato extracomunitario. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE

Con ordinanza n° 217 del 2021, nell’ambito di un ricorso di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte costituzionale ha nuovamente adìto la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ponendo quesiti interpretativi sulle implicazioni in tema di tutela dei diritti fondamentali quale conseguenza dell’applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo (d’ora in poi M.A.E.).…

Leggi tutto...

18 Febbraio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 18 giugno 2021, n. 38953: misure alternative alla detenzione

Oggetto: le misure alternative alla detenzione e il giudizio prognostico negativo del Tribunale di Sorveglianza  In tema di misure alternativa…

Leggi tutto...

14 Gennaio 2022

Un evidente vulnus alla tutela della persona disabile nelle proposte di riforma elaborate dalla Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario

Nell’elaborato della Commissione presieduta dal prof. Marco Ruotolo sono molti gli interventi suggeriti, che spaziano in settori molto diversi e con incidenza qualitativa assai differente. Basterebbe pensare alle modifiche al Regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e a quelle all’ordinamento penitenziario, le prime spesso tese a reiterare quanto già affermato nell’ordinamento penitenziario (v. ad es. l’art.1 e soprattutto l’art. 2 concernente il divieto di violenza fisica). Tra i molti contenuti, che meriterebbero ampie e diffuse considerazioni, si vuole in questa sede richiamare l’attenzione sulla modifica proposta in tema di “Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità” disciplinate nell’art. 21-ter o.p.…

Leggi tutto...

19 Giugno 2022

A cura di Laurent Gras e Cécilia Lagarde dall'Énap (École Nationale d'Administration Pénitentiaire)
La costruzione dell’identità professionale dei “consiglieri penitenziari per l’inserimento e la messa alla prova”

Nell’ambito della collaborazione con l’Énap (École Nationale d’Administration Pénitentiaire) riceviamo e pubblichiamo un contributo dal titolo: <<La construction de l’identité…

Leggi tutto...

12 Febbraio 2024

“Per aspera ad inferos”: osservazioni di Lina Caraceni attorno al testo-base adottato dalla Commissione giustizia della Camera

Per aspera ad inferos: la parafrasi del noto brocardo latino descrive perfettamente l’inarrestabile involuzione verso derive repressive e securitarie dell’art. 4-bis ord. penit., anche dopo Corte cost., ord. 97/2021, la quale ha concesso al legislatore un anno di tempo per “sanare”, altrimenti verrà dichiarata, l’incostituzionalità della disciplina penitenziaria che vieta l’accesso ai benefici, in assenza di utile collaborazione con la giustizia, ai condannati per reati “ostativi”, segnatamente gli ergastolani per crimini di contesto mafioso.…

Leggi tutto...

30 Novembre 2021

A cura di Giulia Vagli
White Paper: un documento su cui riflettere

Il Council for Penological Co-Operation (PC-CP) del Consiglio D’Europa[1] è impegnato nella elaborazione di una bozza di Raccomandazione concernente la…

Leggi tutto...

16 Ottobre 2024

Torna in cima Newsletter