Cass. Pen, Sez I, sent. 5/10/2021 n. 47394: il diritto dei detenuti soggetti al regime di cui all’art 41 bis Ord. Pen. di acquistare generi alimentari suscettibili di cottura

 

Inserendosi nei solchi tracciati sia dalla sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale, nella quale era stata dichiarata l’illegittimità del divieto di cuocere cibi per i detenuti assoggettati al regime di cui all’ art 41 bis Ord. Pen, sia dalla statuizione n.33917/2021 della Cassazione (il cui testo commentato è reperibile al seguente link: Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33917: cottura e acquisto di generi alimentari nel regime del carcere duro – Osservatorio sull’esecuzione penale (unipi.it)), la Sezione I della Suprema Corte è tornata a pronunciarsi su questioni attinenti alle abitudini alimentari di questa categoria di detenuti. 

Nel fornire la motivazione in ordine alla sussistenza in capo ai suddetti detenuti del diritto di acquistare generi alimentari suscettibili di cottura, la sentenza ha il merito di tracciare dettagliatamente il contorno dell’istituto di cui all’art 41 bis Ord. Pen, precisandone fondamento e limiti.

La Cassazione sostiene infatti come tale norma configuri “il contenuto del regime differenziato in termini di sospensione totale o parziale, nei confronti di determinati detenuti, dell’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”.

La Corte, rileva pertanto come, nel caso concreto, essendo l’istituto ex art 41 bis Ord. Pen volto a garantire, come detto, ordine e sicurezza, il divieto di acquistare determinati cibi, non potendosi considerare funzionale a dette finalità, debba essere ritenuto ingiustificato.

Alla luce di tale considerazione il Supremo Collegio specifica altresì come l’argomentazione circa la finalità – perseguita dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari – di prevenzione del rischio che all’interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari, posizioni affermative di uno status da parte dei detenuti più facoltosi, non sia fondata, ma al contrario appaia inutile ed immotivamente vessatoria rispetto alle ordinarie regole.

Di seguito la sentenza:

Cass. 47394.2021  

Niccolò Domenici

Contributi simili

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze approva il Protocollo per la corretta ed omogenea applicazione dell’art. 94 D.P.R. 309/90

Il protocollo per la corretta e omogenea applicazione dell’art 94 D.p.r. 309/90, approvato l’8 marzo 2021 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, dalle Aziende USL della Toscana e dall'Ufficio Inter distrettuale per l'esecuzione penale esterna di Firenze, rappresenta una conquista importante per la regione Toscana in quanto individua, per la prima volta, una serie di parametri e linee guida al fine di garantire percorsi di cura e di recupero per le persone con problemi di dipendenza, nonché di ampliare l’efficacia di questa misura alternativa.…

Leggi tutto...

24 Ottobre 2021

Keep it Trill, pubblicato il sesto rapporto di Antigone sulla giustizia minorile in Italia

Lo scorso 11 febbraio è stato pubblicato il nuovo rapporto di Antigone sulla giustizia minorile in Italia. Si è registrato, in particolare, un netto calo delle presenze in carcere, frutto del percorso, oramai avviato da tempo, di residualizzazione del ricorso alla misura detentiva. A fronte di questo dato, Antigone lancia una proposta: introdurre un Codice penale ad hoc per i minori, che renda il carcere realmente marginale…

Leggi tutto...

15 Febbraio 2022

Ancora sulla proroga del regime ex art. 41-bis

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 maggio 2021, n. 28979 e Cass. Pen., Sez. I, sent. 20 maggio 2021, n. 23540. Sul ricorso proposto dalla detenuta in regime di detenzione differenziato Lioce Nadia Desdemona, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28979/2021 ha ribadito che per la proroga del regime del c.d. carcere duro, ai sensi dell’art. 41-bis, co. 2, Ord. Pen., è necessario verificare la sussistente “capacità” di mantenere i collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva. È sufficiente “la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario”. Nella medesima pronuncia, la Corte precisa che, in ordine ai provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato il controllo di legittimità affidatole è circoscritto alla violazione di legge.…

Leggi tutto...

16 Settembre 2021

La Corte ribadisce come il principio del tempus regit actum in materia esecutiva non si estenda al sopravvenuto divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 16 dicembre 2019, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2021.…

Leggi tutto...

9 Agosto 2021

Il diverso regime giuridico per i “collaboranti impossibili” ex art. 4-bis O.P. non è irragionevole per la Consulta

Un’altra questione di legittimità costituzionale, delicata e precisa, emerge rispetto all’art. 4-bis dell’ord. pen.; così la Corte Costituzionale, sollecitata dal Magistrato di Sorveglianza di Padova, torna oggi a pronunciarsi sulla disposizione normativa.…

Leggi tutto...

26 Gennaio 2022

Il Consiglio d’Europa ci osserva: l’art 4 bis O.P. ancora nel mirino

Mentre l’Italia è concentrata sul testo base di riforma, all’interno del consiglio d’Europa si auspica che proprio tale riforma possa…

Leggi tutto...

16 Dicembre 2021

Torna in cima Newsletter