Mandato di arresto europeo e risocializzazione del condannato extracomunitario. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE

Con ordinanza n° 217 del 2021, nell’ambito di un ricorso di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte costituzionale ha nuovamente adìto la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ponendo quesiti interpretativi sulle implicazioni in tema di tutela dei diritti fondamentali quale conseguenza dell’applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo (d’ora in poi M.A.E.).

In particolare, il Giudice delle Leggi si è interrogato circa la portata del motivo di non esecuzione facoltativa a norma dell’art. 4, par. 6 della decisione quadro 2002/584/GAI, il quale, al fine di favorire il reinserimento sociale del condannato, stabilisce che nel caso di mandato di arresto europeo emesso per l’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale, l’A.G. può rifiutare la consegna del ricercato che abbia dimora nello Stato di esecuzione, ne sia cittadino o vi risieda, se tale Stato si impegna a eseguire la pena conformemente al suo diritto interno.
Più precisamente la Consulta con l’ordinanza in commento domanda alla CGUE, se l’art. 4, par. 6 citato, interpretato alla luce dell’art. 1, par. 3 della suddetta decisione quadro e dell’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, osti a una disciplina, quale quella italiana, che preclude in modo assoluto e automatico all’Autorità giudiziaria dell’esecuzione di rifiutare la consegna di cittadini di Stati terzi che dimorino o risiedano nel proprio territorio, a prescindere dai legami ivi instaurati (art. 18-
bis comma 1 lett. c) della legge 22 aprile 2005, n° 69).
Qualora la risposta fosse affermativa alla Corte di Lussemburgo – con il secondo quesito – è stato chiesto di indicare i requisiti in base ai quali valutare il radicamento del soggetto e dalla cui sussistenza deve discendere il rifiuto di esecuzione del mandato di arresto europeo.
Se è indubbio infatti che il M.A.E. è utilizzato anche nei confronti di persone che non godono di cittadinanza europea, al contrario non è mai stato chiarito dalla Corte di giustizia se i motivi ostativi alla consegna, in caso di M.A.E. esecutivo (art. 4, par. 6) e processuale (art. 5, par. 3), fondati sui legami con il territorio dello Stato di esecuzione, possano essere invocati anche dagli extracomunitari ovvero coloro che non sono cittadini di un Paese membro.
L’incidente di legittimità costituzionale è stato promosso dalla Corte d’Appello di Bologna, la quale è stata chiamata a decidere in ordine alla consegna di un cittadino moldavo a fronte di un mandato di arresto europeo esecutivo nei suoi confronti emesso dalla Pretura di Brasov (Romania) per scontare la pena di cinque anni di reclusione, irrogata nel 2012 per taluni reati aventi carattere patrimoniale, più precisamente evasione fiscale e appropriazione indebita.
Il Collegio emiliano ha ritenuto di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 18-
bis, comma 1, lett. c) della Legge n° 69 del 2005, alla luce dello stabile radicamento familiare e lavorativo sul territorio nazionale del ricercato. Non solo. Precludendo un rifiuto facoltativo della consegna del cittadino di uno Stato terzo, stabilmente residente o dimorante, non si consentirebbe un’adeguata tutela della vita familiare in violazione dell’art. 2 Cost. e dell’art. 117 Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU e all’art. 17, par. 1, Patto internazionale sui diritti civili e politici, nonché con gli artt. 11 e 117 Cost., in riferimento all’art. 7 della Carta di Nizza.
La Corte costituzionale ha ritenuto opportuno sollevare un rinvio pregiudiziale interpretativo alla CGUE, richiamando i dubbi di legittimità costituzionale che già traspaiono dall’ordinanza emiliana e che interessano quattro diversi parametri.
Gli articoli 11 e 117 Cost. per l’inesatta trasposizione nel nostro ordinamento della decisione quadro richiamata. L’illegittimità della disposizione censurata deriverebbe dalla ingiustificata parziale attuazione dell’art. 4, n. 6, in quanto sarebbe stata trasposta in modo da escludere l’applicazione
tout court al soggiornante o dimorante non «comunitario».
In secondo luogo, l’art. 3 Cost. per la disparità di trattamento tra cittadini comunitari e cittadini di paesi terzi, derivante dal raffronto tra l’art. 18-
bis, co. 1, lett. c, e l’art. 19, co. 1, lett. c, l. n. 69/2005.
Infine l’art. 27, comma 3, Cost., per la violazione della finalità rieducativa e risocializzante nonché gli artt. 2 e 117 Cost. con riferimento alla tutela della vita familiare.
Con riguardo alla funzione rieducativa e risocializzante assegnata alla pena, la Consulta ha posto l’accento sulla finalità sottesa al motivo ostativo di cui all’art. 4, par. 6 della decisione richiamata ovvero permettere il più elevato grado possibile di risocializzazione al soggetto condannato e attinto dal M.A.E. Al medesimo scopo è tesa la decisione quadro 2008/909/GAI sul reciproco riconoscimento delle sentenze di condanna a pene detentive o misure di sicurezza privative della libertà personale. La r
atio ispiratrice di entrambe le decisioni deve rinvenirsi nella volontà che l’esecuzione della pena avvenga nel luogo con il quale l’interessato ha instaurato i più significativi legami. Nello spettro applicativo della decisione quadro del 2008 – come si desume dal suo considerando n° 7 – sembrano esservi ricompresi anche gli individui non cittadini dell’Unione. Si fa riferimento ad un mero dato fattuale ossia il luogo ove il condannato vive e soggiorna da almeno cinque anni legalmente e ove manterrà un diritto di soggiorno permanente, senza in alcun modo richiamare lo stato di cittadinanza. Ne consegue logicamente che se la finalità di risocializzazione connota entrambi gli strumenti normativi e uno di essi (la decisione quadro 2008/909/GAI) può ritenersi applicabile anche ai cittadini di Paesi terzi dimoranti sul territorio dell’Unione, non si può che prospettare la stessa estensione anche per l’art. 4, par. 6 citato.
La Consulta ha poi argomentato richiamando gli strumenti di diritto comunitario derivato. In particolare, sia la direttiva 2003/109/CE
– relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo – quanto la direttiva 2003/86/CE – in merito al diritto al ricongiungimento familiare – impongono all’Autorità pubblica di considerare, in caso di allontanamento del soggetto straniero dal territorio nazionale, il radicamento che questi aveva conseguito nello Stato membro ove si trovava. Da tali direttive – ha sottolineato l’ordinanza in commento – emerge la valorizzazione dei legami instaurati con il tessuto sociale locale quale parametro da contemperare con le istanze di sicurezza e di tutela dell’ordine pubblico poste a fondamento della decisione di allontanamento.
In ultimo, la Corte costituzionale ha invocato la costante giurisprudenza della Corte di Strasburgo (Si vd. Corte eur. dir. uomo, 26 aprile 2016, ric. 10511/10,
Murray c. Paesi Bassi; Corte eur. dir. uomo 30 giugno 2015, ric. 41418/04, Khoroshenko c. Russia, entrambe in hudoc.echr.coe.int.). Imporre l’esecuzione di una pena detentiva ad una significativa distanza dalla residenza familiare può comportare la violazione dell’art. 8 CEDU, essendo circostanza pregiudizievole alla conservazione dei contatti esterni al luogo di detenzione utili al reinserimento del detenuto.

Di seguito l’ordinanza in commento

ordinanza 217.2021 corte cost. rinvio pregiudiziale

A cura di Giulia Vagli

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