Cass. Pen., Sez. I., sent. 28 ottobre 2021, n. 38926

OGGETTO: Misure alternative alla detenzione – Espulsione dello straniero ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 – Condannato illegittimamente rientrato in Italia – Esclusione – Accoglimento parziale.

 

Preliminarmente, prima di approcciarci alla questione che rappresenta il nocciolo duro della sentenza in oggetto, giova esplicare l’istituto protagonista di tale pronuncia.

Il nostro ordinamento prevede la possibilità di disporre nei confronti del detenuto straniero compiutamente identificato,  che si trovi in stato di detenzione per espiare una pena detentiva, anche residua, non superiore ai due anni e in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2 (espulsione amministrativa) del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico sull’immigrazione”, l’espulsione come misura alternativa alla detenzione, accompagnata dal divieto di reingresso per un periodo non inferiore a dieci anni. Ovviamente tale decisione viene disposta dall’Autorità Giudiziale, la misura è immediata e viene adottata anche con la sentenza non definitiva; essa viene disposta in occasione di una condanna per un reato non colposo oppure in occasione di una sentenza patteggiata, quando il Giudice ritenga di applicare una pena detentiva entro il limite di due anni e non vi siano i presupposti per concedere la sospensione condizionale della pena.

Giova altresì sottolineare che, tale sanzione sostitutiva della pena non può essere disposta nel caso in cui non sia possibile eseguire immediatamente l’espulsione (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: prestazioni di soccorso allo straniero, accertamenti supplementari sulla sua identità o nazionalità, mancanza dei documenti per il viaggio o mancanza di un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo).

Esaurite tali preliminari premesse, la Cass.Pen. Sez. I., attraverso la  sent. n. 38926/2021, è entrata nel merito di una questione molto peculiare, stabilendo la non reiterabilità dell’espulsione dello straniero condannato, allorquando il medesimo abbia fatto illegittimamente rientro nel territorio dello Stato prima del decorso dei dieci anni dall’esecuzione del provvedimento, poiché, in tal caso, si va a ripristinare lo stato di detenzione del medesimo ai fini dell’esecuzione della residua pena espianda in relazione proprio alla condanna titolo per la quale l’espulsione stessa era stata disposta.

In motivazione la Corte ha osservato che, diversamente opinando, il trasgressore potrebbe giovarsi dell’espulsione tendenzialmente all’infinito, così da pregiudicare l’effetto deterrente del rispristino della carcerazione, interrotta per l’espulsione, oltre che il raggiungimento dello scopo deflattivo della popolazione carceraria.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Alessia Sanchez Quiroz

Contributi simili

“Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis” – Dolcini, Fiorentin, Galliani, Magi e Pugiotto

Si segnala l’interessante lettura de “Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis”. Si tratta di…

Leggi tutto...

9 Agosto 2021

Suicidi in carcere: uno ogni cinque giorni

È di questi giorni la notizia dell’ennesimo suicidio consumatosi in carcere. Si tratta di una giovane detenuta nella casa circondariale…

Leggi tutto...

3 Agosto 2022

Diamo inizio con il presente contributo a una collaborazione con la prestigiosa École Nationale d’Administration pénitentiaire

L’École Nationale d’Administration pénitentiaire è un ente pubblico alle dipendenze del Ministero della Giustizia, facente capo al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.…

Leggi tutto...

20 Marzo 2023

Siglato il protocollo tra il dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari

Lo scorso 23 marzo è stato siglato il protocollo tra il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e la Conferenza nazionale universitaria dei poli penitenziari (CNUPP) che consentirà ad un numero sempre maggiore di giovani detenuti di intraprendere un percorso di studi universitari mentre scontano la pena…

Leggi tutto...

24 Marzo 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45220: l’istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere

Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un’ordinanza del medesimo Magistrato con…

Leggi tutto...

22 Marzo 2022

Torna in cima Newsletter