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La Corte ha ritenuto che le autorità turche non siano riuscite a trovare a fair balance fra gli interessi che si contrapponevano in questa vicenda, cioè, da una parte, security and order in prison e, dall’altra, the applicant’s right to freedom of collective worship. In particolare, i giudici di Strasburgo rimproverano all’amministrazione penitenziaria di aver omesso an individualised assessment of the case - così da verificare, per esempio, se il ricorrente fosse o meno a high-risk inmate o se un assembramento di detenuti per la preghiera del venerdì would pose any more of a security risk than their gathering for other activities - nonché di aver rinunciato a esplorare la praticabilità di altre soluzioni per l’individuazione di locali adatti a soddisfare la richiesta avanzata dal detenuto.…
16 Giugno 2022
Da alcuni anni il tema dell’uso legittimo della forza fisica da parte della polizia penitenziaria all’interno degli istituti ha cominciato…
3 Giugno 2023
Con la sentenza in esame la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 28 comma 5-bis d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448…
3 Aprile 2026
Con ordinanza emessa il 15 febbraio scorso, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato rilevante e non manifestatamente infondata…
21 Maggio 2022
OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca – violazione dell’art. 606 lett. c) per…
10 Febbraio 2022
OGGETTO: difesa e difensori – nuova nomina del difensore di fiducia – imputato detenuto – adempimenti dell’amministrazione penitenziaria – comunicazione all’autorità…
5 Aprile 2022