Cass. Pen., Sez. I., sent., 2 luglio 2021, n. 38350: provvedimento di fissazione dell’udienza camerale

27 Dicembre 2021

La prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38350/2021 ha ribadito il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, il provvedimento di fissazione dell’udienza camerale comporta l’obbligo di notificare l’avviso di fissazione di quest’ultima all’interessato e al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta e insanabile.  

Tale obbligo, al fine di salvaguardare l’integrità del contraddittorio, sussiste non solo con riferimento alla prima fissazione determinata dal decreto presidenziale, ma anche ove l’esigenza di fissazione sia generata da rinvio a nuovo ruolo senza contestuale indicazione della data, a prescindere da quale sia la causa del differimento.

L’avviso al difensore, relativo a un procedimento che contempla la sua necessaria partecipazione, è dovuto ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., anche per effetto del rinvio stabilito dall’art. 678 al rito scandito dall’art. 666 cit., e la sua violazione determina un’ipotesi di nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.

La Cassazione, infatti, ha precisato come non varrebbe a surrogare la carenza suindicata la nomina del difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., poiché l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta del tipo suindicato, non rileverebbe in contrario il fatto che la notifica fosse stata effettuata al difensore di ufficio o che, comunque, in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex 97, 4 comma, giacché, in costanza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, ove il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore di ufficio, si determina una situazione lesiva del diritto dell’interessato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall’art. 6, terzo comma, lett. c), CEDU.

Secondo il Collegio, all’ipotesi dell’omesso avviso, deve essere parificato l’avviso riferito a un orario successivo a quello di effettiva celebrazione dell’udienza, di guisa che il difensore intervenga all’udienza quando la stessa sia stata già interamente celebrata (fattispecie che si è verificata nel caso in esame).

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Yasmine Spigai

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