L’ordinamento penitenziario – art. 37 d.P.R. n. 230/2000 – identifica, tra le categorie di persone ammesse in via ordinaria alla fruizione dei colloqui, i congiunti e i conviventi del soggetto ristretto.
Il termine “congiunti” utilizzato dall’art. 18 Ord. Pen. fa riferimento alla realizzazione dei colloqui con i “familiari”.
L’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. b), Ord. Pen. indica solo “familiari” e “conviventi” quali soggetti legittimati, salvo casi eccezionali.
L’art. 1, co. 38, della legge n. 76 del 20 maggio 2016 stabilisce: “i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario”.
Questa disposizione – secondo la Suprema Corte di Cassazione – “assume valenza limitativa della parificazione, essendo espressa una equiparazione tra la persona convivente (con il soggetto privato della libertà) e il coniuge”.
Ne discende che, anche in ambito penitenziario, l’identificazione dell’insieme dei “congiunti” non può che operarsi ai sensi dell’art. 307, co. 4, c.p., disposizione che – stante l’intervento del Dlgs. n. 6/2017 – “non ricomprende i soggetti legati da vincoli familiari di fatto, essendo stata – l’estensione in parola – limitata alla parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso”.
Pertanto, secondo la Corte di legittimità, non può ritenersi titolare della facoltà di colloquio c.d. ordinario “una persona che sia convivente non già del soggetto recluso [..] ma che sia convivente di un soggetto appartenente alla ‘famiglia’ del detenuto”.
In via ermeneutica non si può superare il “doppio limite” di cui all’art. 307, co. 4, c.p. – che si estende alle sole unioni civili – e all’art. 1, co. 38, l. n. 76/2016 che, intervenendo specificamente sull’ordinamento penitenziario, è teso a parificare i diritti del convivente con quelli del coniuge, rispondendo “alla necessità di tutelare la diretta relazione interpersonale (convivenza/coniugio) e non le relazioni di fatto di tipo indiretto”.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Beatrice Paoletti