Cass. Pen., Sez. I, sent. 14.9.2021 (dep. 10.2.2022) n. 4641: il convivente di un soggetto che appartiene alla “famiglia” del detenuto non è titolare della facoltà di colloquio c.d. ordinario

L’ordinamento penitenziario – art. 37 d.P.R. n. 230/2000 – identifica, tra le categorie di persone ammesse in via ordinaria alla fruizione dei colloqui, i congiunti e i conviventi del soggetto ristretto.

Il termine “congiunti” utilizzato dall’art. 18 Ord. Pen. fa riferimento alla realizzazione dei colloqui con i “familiari”.

L’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. b), Ord. Pen. indica solo “familiari” e “conviventi” quali soggetti legittimati, salvo casi eccezionali.

 

L’art. 1, co. 38, della legge n. 76 del 20 maggio 2016 stabilisce: “i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario”.

Questa disposizione – secondo la Suprema Corte di Cassazione – “assume valenza limitativa della parificazione, essendo espressa una equiparazione tra la persona convivente (con il soggetto privato della libertà) e il coniuge”.

Ne discende che, anche in ambito penitenziario, l’identificazione dell’insieme dei “congiunti” non può che operarsi ai sensi dell’art. 307, co. 4, c.p., disposizione che – stante l’intervento del Dlgs. n. 6/2017 – “non ricomprende i soggetti legati da vincoli familiari di fatto, essendo stata – l’estensione in parola – limitata alla parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso”.

 

Pertanto, secondo la Corte di legittimità, non può ritenersi titolare della facoltà di colloquio c.d. ordinario “una persona che sia convivente non già del soggetto recluso [..] ma che sia convivente di un soggetto appartenente alla ‘famiglia’ del detenuto”.

In via ermeneutica non si può superare il “doppio limite” di cui all’art. 307, co. 4, c.p. – che si estende alle sole unioni civili – e all’art. 1, co. 38, l. n. 76/2016 che, intervenendo specificamente sull’ordinamento penitenziario, è teso a parificare i diritti del convivente con quelli del coniuge, rispondendo “alla necessità di tutelare la diretta relazione interpersonale (convivenza/coniugio) e non le relazioni di fatto di tipo indiretto”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

La Cassazione conferma che “solo gli arredi fissi vanno scomputati dalla valutazione dello spazio individuale minimo” (Cass., Sez. I°, n. 18681/2022 del 11 maggio 2022)

Con la sentenza ivi in oggetto, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione dei famosi (rectius: “famigerati”) tre…

Leggi tutto...

18 Giugno 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 5468: la valutazione del condannato per la concessione della liberazione anticipata

La Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente soffermata sulla liberazione anticipata, quale riconoscimento della partecipazione del condannato all’opera di…

Leggi tutto...

11 Novembre 2022

T. sorveglianza di Roma – 21/10/20 – affidamento in prova

Nell’ordinanza in oggetto, datata 21 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprime in merito ad una richiesta…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Il diritto del padre detenuto di riconoscere il figlio naturale giustifica il giudizio di ottemperanza ex art. 35-bis o. p. Riflessioni a margine di una recentissima ordinanza del magistrato di sorveglianza di Palermo

L’ordinanza in oggetto, datata 21 ottobre 2022, trae origine da un permesso di necessità di particolare urgenza, previsto dall’art. 30, co. 2 ord. pen., concesso dal Magistrato di Sorveglianza di Palermo al fine di permettere ad un detenuto di disporre «del tempo necessario all’espletamento di tutte le operazioni amministrative necessarie al riconoscimento della figlia»…

Leggi tutto...

16 Novembre 2022

Ancora una decisione della Suprema corte in tema di (in)eseguibilità del mandato di arresto europeo a fronte del rischio di condizioni disumane nello Stato emittente (Cass., sez. f., 1/9/2022, n. 32431)

Come affermato da tempo dalla Corte di Giustizia, i giudici nazionali sono anche giudici del diritto dell’Unione e, dunque, spetta ad essi provvedere all’applicazione a livello interno del diritto sovranazionale, assicurandone l’effettività. Questa affermazione vale anche per gli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali, in particolare, il mandato d’arresto europeo. E’ in questo contesto che si colloca la presente decisione con cui la Corte di cassazione prende nuovamente posizione in tema di esecuzione a fronte di possibili violazioni del divieto di tortura e trattamenti inumani cui potrebbe andare incontro il soggetto consegnando nel caso in cui venisse trasferito nello Stato di emissione.…

Leggi tutto...

19 Settembre 2022

Ancora in punto di diritto alla sessualità delle persone detenute. La pronuncia della Corte Edu alimenta il dibattito sul fronte interno

In data 1° luglio 2021, la Prima Sezione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nel caso Lesław Wójcik c. Polonia, si è pronunciata in merito alla portata del diritto all’affettività, nella sua particolare declinazione del diritto alla sessualità, delle persone detenute.…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2021

Torna in cima Newsletter