La ministra Cartabia risponde, in occasione del question time che si è tenuto lo scorso 7 aprile, sulla gestione dei benefici penitenziari nel corso della pandemia e sul problema del sovraffollamento carcerario:
La ministra Cartabia risponde, in occasione del question time che si è tenuto lo scorso 7 aprile, sulla gestione dei benefici penitenziari nel corso della pandemia e sul problema del sovraffollamento carcerario:
Nell’ordinanza in oggetto, datata 06/05/2019, l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova si esprime in merito al riesame della pericolosità sociale dell’interessato…
27 Dicembre 2021
Lo scorso 17 agosto è stata pubblicata la relazione finale della Commissione ispettiva, incaricata di far luce sulle rivolte nelle…
21 Agosto 2022
LA BATTITURA COLLETTIVA DEI BLINDATI SUI CANCELLI DELLE CAMERE DI PERNOTTAMENTO COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE Il caso posto all’attenzione della…
21 Gennaio 2022
Le questioni affrontate nella sentenza di Cass., sez. I, 13 gennaio 2022, n. 17167, riguardano due noti interrogativi, emersi, nel corso del tempo, nell’ambito del giudizio di ottemperanza instaurato a norma dell’art. 35-bis ord. penit. (e dunque nella procedura di reclamo giurisdizionale). Il primo concerne l’individuazione del giudice competente. Stando al comma 5 dell’art. 35-bis ord. penit., la mancata esecuzione dell’ordinanza che ha deciso sul reclamo può essere denunciata (dall’interessato o dal suo difensore munito di procura speciale) «al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento». Nessun dubbio, quindi, quando il provvedimento non eseguito dall’amministrazione sia stato emanato proprio dall’organo monocratico di sorveglianza: il giudice competente per l’ottemperanza è certamente il magistrato che ha pronunciato il provvedimento rimasto ineseguito.…
17 Giugno 2022
Con la presente ordinanza la Sezione VII penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del…
20 Novembre 2021
Il divieto discriminatorio per i detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen. di godere della medesima libertà di orario assegnata in favore dei detenuti comuni nella preparazione e cottura dei cibi in cella - divieto non motivato da rilevanti esigenze di salubrità ambientale o di ordine e sicurezza penitenziari -, si risolve in una ingiustificata ed intollerabile violazione del diritto alla salute individuale, inciso dalle modalità e dai tempi di alimentazione soggettivi (Cass., Sez. V, 24925/2022)…
3 Agosto 2022