Cass. pen. Sez VII-13/05/2021 n. 39868- art 41 bis O.P.

Con la presente ordinanza la Sezione VII penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 3 Dicembre 2020, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva confermato il decreto emesso dal Ministro della Giustizia relativo alla proroga della misura di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. nei confronti del ricorrente.

Preliminarmente, la Suprema Corte ha precisato come i provvedimenti che applicano un regime di detenzione differenziato possono essere prorogati nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando “risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno”.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma avesse proceduto correttamente alla verifica della permanenza dei collegamenti tra il ricorrente e la criminalità organizzata, valorizzando gli elementi sui quali il Tribunale ha fondato la valutazione della pericolosità del ricorrente stesso.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha evidenziato la correttezza del decreto ministeriale relativo alla proroga del regime di detenzione differenziato, alla luce: “del ruolo di vertice rivestito dal (omissis) nel gruppo mafioso di appartenenza; dell’irrilevanza della circostanza che prevalentemente si occupasse della gestione finanziaria dei crimini; dell’inidoneità del percorso di studi universitari compiuti dal detenuto a recidere il vincolo associativo; della circostanza – che la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha valutato come priva di qualsiasi effettività la dichiarazione di dissociazione resa dal (omissis) il 6 maggio 2010; del fatto che lo stesso è indicato, nelle note degli inquirenti, come attualmente inserito nel clan di appartenenza; dell’attuale operatività di quest’ultimo; dell’assenza di elementi sintomatici dell’acquisizione di valori di legalità da parte del ricorrente”.

Pertanto, ritenendo del tutto irrilevante la circostanza per cui, già dal 2010, il ricorrente aveva espressamente dichiarato la propria dissociazione dal gruppo mafioso di appartenenza, la Corte di Cassazione ha considerato la motivazione addotta dal Tribunale di sorveglianza di Roma, circa gli elementi ritenuti idonei a dimostrare il pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata, conforme ai principi di legge “nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare”, dichiarando così il ricorso inammissibile.

Qui il testo della sentenza.

testo ordinanza Cassazione 41bis

A cura di Silvia Lorenzelli

Contributi simili

Il Tribunale di Sorveglianza di L’ Aquila sul detenuto celiaco ristretto ex art 41 bis O.P. : limiti e contenuto del diritto allo scambio degli alimenti alla luce della tutela della salute e della sicurezza

Il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila si esprime in merito allo scambio di alimenti del detenuto ristretto in regime ex art. 41 bis O.P. affetto da celiachia…

Leggi tutto...

22 Novembre 2021

Illegittima la revoca dei trattamenti assistenziali per i condannati per mafia e terrorismo in regime alternativo alla detenzione

"Contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione."…

Leggi tutto...

6 Agosto 2021

A cura di Michelangelo Taglioli e Stefano Colletti (Università di Pisa)
La Cassazione richiama il Tribunale di sorveglianza al rispetto della circolare D.A.P.: non può essere trascurato il parere della DDA ai fini dell’autorizzazione al colloquio telefonico.

Il necessario bilanciamento tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali rende ineludibile il parere della DDA che, seppur se non vincolante, deve essere tenuto in considerazione, in quanto giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza.

Leggi tutto...

21 Marzo 2023

Keep it Trill, pubblicato il sesto rapporto di Antigone sulla giustizia minorile in Italia

Lo scorso 11 febbraio è stato pubblicato il nuovo rapporto di Antigone sulla giustizia minorile in Italia. Si è registrato, in particolare, un netto calo delle presenze in carcere, frutto del percorso, oramai avviato da tempo, di residualizzazione del ricorso alla misura detentiva. A fronte di questo dato, Antigone lancia una proposta: introdurre un Codice penale ad hoc per i minori, che renda il carcere realmente marginale…

Leggi tutto...

15 Febbraio 2022

Esce oggi “Ariaferma”, il nuovo film di Leonardo di Costanzo

Esce oggi, giovedì 14 Ottobre, il film di Leonardo Di Costanzo, “Ariaferma”, presentato al Festiva di Venezia 2021. Un film…

Leggi tutto...

14 Ottobre 2021

Franco Prina – “Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena”, Maggioli Editore 2020

Si segnala l’opera di A. Borghini e G. Pastore, “Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena“,…

Leggi tutto...

15 Gennaio 2023

Torna in cima Newsletter