Cass. pen. Sez VII-13/05/2021 n. 39868- art 41 bis O.P.

Con la presente ordinanza la Sezione VII penale della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 3 Dicembre 2020, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva confermato il decreto emesso dal Ministro della Giustizia relativo alla proroga della misura di cui all’art. 41-bis Ord. Pen. nei confronti del ricorrente.

Preliminarmente, la Suprema Corte ha precisato come i provvedimenti che applicano un regime di detenzione differenziato possono essere prorogati nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando “risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno”.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Roma avesse proceduto correttamente alla verifica della permanenza dei collegamenti tra il ricorrente e la criminalità organizzata, valorizzando gli elementi sui quali il Tribunale ha fondato la valutazione della pericolosità del ricorrente stesso.

In particolare, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha evidenziato la correttezza del decreto ministeriale relativo alla proroga del regime di detenzione differenziato, alla luce: “del ruolo di vertice rivestito dal (omissis) nel gruppo mafioso di appartenenza; dell’irrilevanza della circostanza che prevalentemente si occupasse della gestione finanziaria dei crimini; dell’inidoneità del percorso di studi universitari compiuti dal detenuto a recidere il vincolo associativo; della circostanza – che la Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo ha valutato come priva di qualsiasi effettività la dichiarazione di dissociazione resa dal (omissis) il 6 maggio 2010; del fatto che lo stesso è indicato, nelle note degli inquirenti, come attualmente inserito nel clan di appartenenza; dell’attuale operatività di quest’ultimo; dell’assenza di elementi sintomatici dell’acquisizione di valori di legalità da parte del ricorrente”.

Pertanto, ritenendo del tutto irrilevante la circostanza per cui, già dal 2010, il ricorrente aveva espressamente dichiarato la propria dissociazione dal gruppo mafioso di appartenenza, la Corte di Cassazione ha considerato la motivazione addotta dal Tribunale di sorveglianza di Roma, circa gli elementi ritenuti idonei a dimostrare il pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata, conforme ai principi di legge “nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare”, dichiarando così il ricorso inammissibile.

Qui il testo della sentenza.

testo ordinanza Cassazione 41bis

A cura di Silvia Lorenzelli

Contributi simili

La Corte di cassazione chiarisce alcune questioni in tema di giudizio di ottemperanza ex art. 35 bis o.p.

Le questioni affrontate nella sentenza di Cass., sez. I, 13 gennaio 2022, n. 17167, riguardano due noti interrogativi, emersi, nel corso del tempo, nell’ambito del giudizio di ottemperanza instaurato a norma dell’art. 35-bis ord. penit. (e dunque nella procedura di reclamo giurisdizionale). Il primo concerne l’individuazione del giudice competente. Stando al comma 5 dell’art. 35-bis ord. penit., la mancata esecuzione dell’ordinanza che ha deciso sul reclamo può essere denunciata (dall’interessato o dal suo difensore munito di procura speciale) «al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento». Nessun dubbio, quindi, quando il provvedimento non eseguito dall’amministrazione sia stato emanato proprio dall’organo monocratico di sorveglianza: il giudice competente per l’ottemperanza è certamente il magistrato che ha pronunciato il provvedimento rimasto ineseguito.…

Leggi tutto...

17 Giugno 2022

Carcere duro: la videochiamata è una modalità esecutiva eccezionale del colloquio visivo (e non telefonico)

Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 aprile 2021, n. 19826. In materia di colloqui tra il detenuto in regime ex art. 41-bis Ord. Pen. e i suoi congiunti più stretti, la Corte di Cassazione ha stabilito che la “videochiamata costituisce una modalità esecutiva del colloquio visivo nei casi in cui esso, per motivi eccezionali, non possa avere luogo”.…

Leggi tutto...

28 Settembre 2021

Al via il nuovo corso per 37 consiglieri penitenziari

Alla presenza della Signora Ministra, è stato dato avvio al nuovo corso per 37 consiglieri penitenziari, della durata di 12…

Leggi tutto...

13 Settembre 2022

Sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. e)

Cass. Pen., Sez. I, ord., 21 maggio 2021, n. 20338. Con la presente ordinanza la Corte di Cassazione ha sollevato, circa gli artt. 3, 15, 24, 111 e 117 Cost., e art. 6 CEDU, una questione di legittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), legge 26 luglio 1975, n. 354 laddove stabilisce “la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza”. La Corte precisa come da tale affermazione ne discende che “per i detenuti sottoposti al più rigoroso regime detentivo, il visto di censura deve essere apposto anche con riferimento alla corrispondenza intercorsa con i soggetti indicati all'art. 103, comma 5, cod. proc. pen. (difensori, investigatori privati, consulenti tecnici e loro ausiliari)”.…

Leggi tutto...

28 Settembre 2021

E’ facile essere buoni. Difficile è essere giusti (Victor Hugo)

La Corte di Cassazione (sez. V, 28 febbraio 2022, n. 19536, dep. 18 maggio 2022) ribadisce i criteri interpretativi ai fini della concedibilità dei permessi premio ai condannati per reati c.d. “di prima fascia” ex art. 4 bis co 1° o.p., alla luce della sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale, individuando altresì i relativi poteri istruttori del Tribunale di sorveglianza. Con la presente decisione, la Corte di Cassazione torna a ribadire alcuni fondamentali principi in tema di permessi premio ex art. 30 ter o.p., e, segnatamente, si occupa dell’ipotesi in cui il predetto beneficio sia richiesto da un condannato per reati di cui all’art. 4 bis, comma I, o.p.…

Leggi tutto...

17 Giugno 2022

L’intervento della Ministra Cartabia alla presentazione del docufilm “Exit” di Stefano Sgarella: un “gruppo di lavoro” per affrontare singoli e specifici problemi

“Non aspettatevi miracoli ma aspettatevi un cammino, un cammino in cui avverto di avere la disponibilità di persone. In giornata firmerò la costituzione di un gruppo di lavoro che non sarà messo all’opera per ripensare le grandi teorie sul carcere – questo è già stato fatto da altri – ma per cominciare ad affrontare concretamente una serie di singoli, specifici, problemi che, anche a legislazione invariata, come a legislazione invariata è nata “La Nave” possono dare grandi frutti. Trovo grande disponibilità, grande sensibilità, energie che si vogliono mettere in moto. Questo basterà a far rotolare una palla di neve che speriamo diventi presto una valanga”.…

Leggi tutto...

12 Settembre 2021

Torna in cima Newsletter