La Corte “salva” la preclusione triennale di benefici dopo la revoca di una misura alternativa

La Corte, con sentenza n. 173 del 2021, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto. In particolare, viene contestata la legittimità costituzionale del divieto triennale di concessione di affidamento in prova quando sia occorso un provvedimento di revoca della precedente misura alternativa, ai sensi dell’art. 47, co. 11, dell’art. 47 ter co. 6 o dell’art. 51 co. 1, della medesima legge.

Il giudice a quo ritiene che la “fissità dell’effetto preclusivo triennale conseguente alla revoca della misura alternativa” non permetterebbe di contemperare e “ragionevolmente graduare” le conseguenze e gli effetti del comportamento a base della stessa revoca, la cui gravità andrebbe sondata e analizzata anche “ai fini della prognosi relativa alla futura condotta del condannato”. La stessa rigidità nella durata non consentirebbe di “tenere conto dell’osservazione intramuraria medio tempore effettuata”, rischiando, inoltre, per la lunghezza temporale di tale preclusione, di impedire la concessione di benefici penitenziari per la restante parte della pena, vanificando così il percorso risocializzante del condannato e comprimendo la funzione rieducativa della pena sancita all’art. 27 della Carta costituzionale.

La Corte, nondimeno, pur ritenendo innegabilmente severa e “opinabile dal punto di vista delle scelte di politica penitenziaria” siffatta preclusione, dichiara come questa costituisca espressione della discrezionalità legislativa e che non possa riconoscersi “in contrasto con il principio costituzionale di finalizzazione rieducativa della pena” e non possa ritenersi “irragionevole al punto da integrare una lesione ex art. 3 Cost”.

Qui il testo della sentenza.

 

Giulia Podestà

Contributi simili

Cass. Pen. Sez. VI., sent. 16 luglio 2021, n. 27711: nomina del nuovo difensore di fiducia dall’imputato detenuto

OGGETTO: difesa e difensori – nuova nomina del difensore di fiducia – imputato detenuto – adempimenti dell’amministrazione penitenziaria – comunicazione all’autorità…

Leggi tutto...

5 Aprile 2022

La riparazione per ingiusta detenzione e la irretroattività della disciplina penitenziaria nel contesto delle preclusioni introdotte dalla c.d. legge spazzacorrotti

Nel lontano 1996, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione [Corte cost., 18 luglio 1996, n. 310 in Giur. cost., 1996, 2557]. La disposizione del codice di rito, com’è noto, si occupa testualmente soltanto di chi abbia subito una misura cautelare custodiale e sia successivamente prosciolto con sentenza irrevocabile, nonché del caso in cui si accerti successivamente che il provvedimento restrittivo sia stato emesso o mantenuto in carenza dei presupposti legittimanti la compressione della libertà, ovvero quando nei confronti del soggetto sottoposto a misura cautelare in carcere sia poi pronunciata sentenza di archiviazione o non luogo a provvedere.…

Leggi tutto...

12 Aprile 2022

A cura di DOTT. CARMELO CANTONE
Un nuovo colpo di maglio della Corte costituzionale sul regime delle prescrizioni inerenti al carcere duro (sentenza 30/2025)

Ancora una volta la Corte costituzionale interviene con una sentenza di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale riguardante disposizioni…

Leggi tutto...

24 Marzo 2025

Cass. Pen., Sez. I, sent. 18 giugno 2021, n. 38953: misure alternative alla detenzione

Oggetto: le misure alternative alla detenzione e il giudizio prognostico negativo del Tribunale di Sorveglianza  In tema di misure alternativa…

Leggi tutto...

14 Gennaio 2022

A proposito di Corte cost. 20 ottobre 2021-2 dicembre 2021, n. 231

Riflessioni della prof.ssa Lina Caraceni a margine della sentenza della Corte costituzionale n. 231/2021…

Leggi tutto...

20 Dicembre 2021

La Consulta dichiara incostituzionale la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza tra il detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis, co2 ss, O.P. e il proprio difensore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 18 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge di ordinamento penitenziario, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.…

Leggi tutto...

25 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter