Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45220: l’istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere

Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un’ordinanza del medesimo Magistrato con cui era stata respinta, per difetto del requisito delle disagiate condizioni economiche, l’istanza di remissione del debito avanzata in relazione alle spese processuali relative al procedimento definito con la sentenza della Corte di Appello.

Secondo l’orientamento della Corte di Cassazione, il requisito delle disagiate condizioni economiche è integrato non solo quando il soggetto si trovi in uno stato di assoluta indigenza, nel qual caso non può esservi alcun dubbio sulla ricorrenza del requisito, ma anche quando «l’adempimento del debito comporti un serio e considerevole squilibrio del bilancio domestico tale da precludere il soddisfacimento di elementari esigenze vitali e compromettere quindi il recupero e il reinserimento sociale» (cfr. ex multis Cass. Pen., Sez. I, sent. 6 luglio 2018, n. 42026), invece il requisito non sussiste nel caso in cui il soggetto versi in semplici difficoltà finanziarie (Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 maggio 2013, n. 3575).

La prospettata condizione di incapienza reddituale può essere sconfessata da accertamenti che, anche in via indiziaria, evidenzino l’esistenza di un tenore di vita tale da far ragionevolmente presumere l’esistenza di redditi non dichiarati (Cass. Pen., Sez. I, sent. 20 giugno 2013, n. 36677)

Nel caso di specie, tale verifica era stata condotta dal Magistrato di Sorveglianza. Il Giudice aveva premesso che era illegittimo il provvedimento di rigetto dell’istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere fondato solo su una presunta disponibilità reddituale. Inoltre, il Giudice aveva affermato che, in ogni caso, era necessario accertare se l’adempimento del debito andasse a determinare uno squilibrio del bilancio domestico e, quindi, verificare la concreta ed effettiva incidenza dell’adempimento sul reddito disponibile (Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 aprile 2010, n. 16901).

Secondo gli Ermellini, il Magistrato di Sorveglianza aveva condivisibilmente evidenziato come, per verificare l’incidenza sulla situazione economica del richiedente, si potessero considerare anche le sentenze di condanna passate in giudicato, purché da esse fosse possibile ricavare, seppure approssimativamente, il valore complessivo prodotto dalle condotte illecite tenute dal soggetto e, con esse, la sua presumibile situazione reddituale o economica (per la individuazione di tali criteri cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. 23 novembre 2012, n. 48400; Cass. Pen., Sez. I, sent. 20 giugno 2013, n. 36677).

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

 

Contributi simili

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

Al via il nuovo corso per 37 consiglieri penitenziari

Alla presenza della Signora Ministra, è stato dato avvio al nuovo corso per 37 consiglieri penitenziari, della durata di 12…

Leggi tutto...

13 Settembre 2022

La Commissione antimafia sul 4 bis: linee guida e prospettive di riforma

Con l’ordinanza 97/2021, la Consulta, pur affermando la contrarietà a Costituzione della disciplina dell’art 4 bis co 1 o.p. relativamente ai condannati all’ergastolo per crimini di mafia e/o di contesto mafioso, ha preferito, in luogo di una immediata dichiarazione di incostituzionalità, dare un anno di tempo al Parlamento – fino al maggio 2022- per modificare l’attuale normativa sì da renderla, da un lato, in linea con i principi costituzionali e, dall’altro, garantirne l’efficacia quale strumento di contrasto alla criminalità organizzata. La Camera, il 30 marzo scorso, ha approvato il disegno di legge di riforma dell’articolo 4 bis o.p. attualmente al vaglio del Senato. La Commissione antimafia, a seguito di ciò, è tornata - avendo già prospettato le linee di riforma in una Relazione datata 20 maggio 2020 sulle modalità di riforma del testo dell’articolo - con una nuova Relazione pubblicata in data 12 aprile 2022 in cui, pur dichiarando apertamente di non voler sindacare il merito del testo licenziato dalla Camera e oggetto di analisi in Senato, mette in luce ulteriori suggerimenti necessari per un’efficacie ed incisiva modifica della normativa.…

Leggi tutto...

30 Giugno 2022

Sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti del soggetto tossicodipendente

Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 33863 del 30/06/2021. Per la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, richiesta dal soggetto tossicodipendente, l’organo giudicante deve valutare l’esistenza di esigenze cautelari secondo i criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., compresa la presunzione assoluta di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare.…

Leggi tutto...

17 Novembre 2021

A cura di Francesco Picozzi
Sovraffollamento e crisi del sistema carcerario. Il problema “irrisolvibile”.

Proponiamo un’intervista, andata in questa estate su “Radio Cusano Campus”, concernente il tema – purtroppo sempre attuale – del sovraffollamento…

Leggi tutto...

12 Giugno 2023

Illegittima la revoca dei trattamenti assistenziali per i condannati per mafia e terrorismo in regime alternativo alla detenzione

"Contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione."…

Leggi tutto...

6 Agosto 2021

Torna in cima Newsletter