T. sorveglianza di Bologna – 02/04/19 – affidamento in prova

La pronuncia ha ad oggetto la decisione in merito ad una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata da un soggetto condannato per reato di violenza sessuale rientrante, in quanto tale, tra i reati sottoposti alla disciplina di cui all’art 4 bis comma 1 quater o.p.

Il Tribunale, in particolare, nel respingere l’istanza di affidamento fa leva sul fatto che il condannato non abbia maturato “la sufficiente consapevolezza e distanza critica dai gravissimi fatti per i quali è intervenuta condanna”

Il diniego è stato dal Tribunale disposto nonostante il richiedente avesse maturato i requisiti formali necessari per l’operatività della misura quali, nello specifico, l’essersi sottoposto ad un periodo di osservazione di un anno così come imposto dall’art 4 bis (partecipando, però, ad un unico colloquio nell’ambito del percorso psicologico proposto), la presenza di un idoneo domicilio e di una opportunità lavorativa.

Risulta, invece, carente l’elemento della confessione da parte del condannato dei fatti allo stesso addebitati; la mancanza di tale requisito, tuttavia, non può assurgere a fondamento del rigetto dell’istanza in ossequio a quanto sul punto la Cassazione ha più volte affermato.

Il Tribunale, tuttavia, pur ritenendo non potersi effettuare un sereno giudizio prognostico favorevole in termini di non ricaduta nel reato tale da giustificare l’applicazione della misura alternativa dell’affidamento in prova, concede (d’ufficio) altra misura, ossia la semilibertà.

Ordinanza PDF

Contributi simili

Cass. Pen. Sez. I., sent. 9 luglio 2021, n. 38031: colloqui dei detenuti al 41-bis

OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso ordinanza del magistrato di sorveglianza – colloqui dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza speciale…

Leggi tutto...

18 Gennaio 2022

Sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti del soggetto tossicodipendente

Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 33863 del 30/06/2021. Per la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, richiesta dal soggetto tossicodipendente, l’organo giudicante deve valutare l’esistenza di esigenze cautelari secondo i criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., compresa la presunzione assoluta di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare.…

Leggi tutto...

17 Novembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 18 giugno 2021, n. 38953: misure alternative alla detenzione

Oggetto: le misure alternative alla detenzione e il giudizio prognostico negativo del Tribunale di Sorveglianza  In tema di misure alternativa…

Leggi tutto...

14 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter