Prision permanente revisable: respinta la questione di legittimità costituzionale

Con una sentenza pronunciata il 6 ottobre scorso, il Tribunal Constitucional ha ritenuto infondate le questioni di costituzionalità che erano state sollevate con riguardo a questa pena, che è stata introdotta con la ley organica 1/2015 dal Governo di Mariano Rajoy. La prision permanente revisable viene definita nel preambolo alla ley organica come suscettibile di essere irrogata esclusivamente per reati di eccezionale gravità (si fa l’esempio di “asesinatos especialmente graves”, dell’ “omicidio del Jefe de Estado o de su heredero” ecc.), per i quali appaia giustificata una risposta sanzionatoria di carattere straordinario. La pena, in effetti, ha una durata indeterminata (prision permanente), ma è soggetta a un regime di revisione: dopo aver scontato una parte rilevante della pena carceraria (la cui estensione in concreto dipende dal numero dei reati commessi e dalla loro natura), il condannato potrà ottenere la liberazione condizionale, qualora sia ritenuto possibile il suo reinserimento nella società. Ed è proprio la previsione che la situazione personale del reo debba essere periodicamente rivalutata a cadenze regolari che – nella mente del legislatore – renderebbe esente questa pena da qualsiasi dubbio di una sua disumanità.
Ciononostante, la prision permanente revisable è stata immediatamente oggetto di profonde critiche, tanto in sede politica quanto nel dibattito dottrinale e si è dubitato fin da subito della sua legittimità costituzionale. Sulla questione si è, infine, pronunciato il Tribunal Constitucional, che ha deciso di respingere il ricorso con la sentenza che è possibile leggere in allegato.

A breve seguirà un commento alla decisione redatto dalla prof.ssa Vicenta Cervelló Donderis dell’Università di Valencia.

Contributi simili

Ancora sulla proroga del regime ex art. 41-bis

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 maggio 2021, n. 28979 e Cass. Pen., Sez. I, sent. 20 maggio 2021, n. 23540. Sul ricorso proposto dalla detenuta in regime di detenzione differenziato Lioce Nadia Desdemona, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28979/2021 ha ribadito che per la proroga del regime del c.d. carcere duro, ai sensi dell’art. 41-bis, co. 2, Ord. Pen., è necessario verificare la sussistente “capacità” di mantenere i collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva. È sufficiente “la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario”. Nella medesima pronuncia, la Corte precisa che, in ordine ai provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato il controllo di legittimità affidatole è circoscritto alla violazione di legge.…

Leggi tutto...

16 Settembre 2021

Zef Karaci – Don Roberto Malgesini, “Vai e prendi loro per mano”, ed. Cantagalli 2022

Dalla descrizione: 15 settembre 2020: mentre si prepara alla consueta distribuzione di un pasto caldo ai poveri, don Roberto Malgesini…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2022

La disciplina dell’ergastolo ostativo nel prisma del regime intertemporale

Il tribunale di sorveglianza di Bologna, con la decisione in commento pone un ulteriore tassello in favore del principio di irretroattività della previsione relativa all’esecuzione penitenziaria quando essa, incidendo direttamente sulla libertà personale del condannato, finisca con l’assumere, di fatto, una connotazione sostanziale.…

Leggi tutto...

5 Agosto 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 13 gennaio 2022, n. 17167: Il giudizio di ottemperanza come funzionale prosecuzione del giudizio di cognizione

Con la sentenza n. 17167/2022 la prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del…

Leggi tutto...

9 Novembre 2022

La Corte di cassazione chiarisce alcune questioni in tema di giudizio di ottemperanza ex art. 35 bis o.p.

Le questioni affrontate nella sentenza di Cass., sez. I, 13 gennaio 2022, n. 17167, riguardano due noti interrogativi, emersi, nel corso del tempo, nell’ambito del giudizio di ottemperanza instaurato a norma dell’art. 35-bis ord. penit. (e dunque nella procedura di reclamo giurisdizionale). Il primo concerne l’individuazione del giudice competente. Stando al comma 5 dell’art. 35-bis ord. penit., la mancata esecuzione dell’ordinanza che ha deciso sul reclamo può essere denunciata (dall’interessato o dal suo difensore munito di procura speciale) «al magistrato di sorveglianza che ha emesso il provvedimento». Nessun dubbio, quindi, quando il provvedimento non eseguito dall’amministrazione sia stato emanato proprio dall’organo monocratico di sorveglianza: il giudice competente per l’ottemperanza è certamente il magistrato che ha pronunciato il provvedimento rimasto ineseguito.…

Leggi tutto...

17 Giugno 2022

Torna in cima Newsletter