Cass. Pen., Sez. I, sent. 12/2022 (ud. 20.10.2021): proroga del c.d. carcere duro

10 Marzo 2022

Il mero trascorrere del tempo non giustifica l’accoglimento del ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato.

 

La vigente formulazione dell’art. 41-bis, co. 2-bis, Ord. Pen., prevede la prorogabilità dei provvedimenti applicativi del c.d. carcere duro, per i successivi periodi, ciascuno pari a due anni, “quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno [..] Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sé, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione o dimostrare il venir meno dell’operatività della stessa”.

In ossequio ai principi espressi dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte Cost., ord. 13 dicembre 2004, n. 417) e di legittimità, ogni decreto applicativo o di proroga deve essere dotato di congrua motivazione circa la sussistenza o persistenza dei presupposti per la sottoposizione al regime detentivo differenziato. La proroga richiede necessariamente l’accertamento dell’attuale capacità del detenuto a mantenere contatti con l’associazione di riferimento, e non l’effettivo mantenimento di tali relazioni. Tale accertamento deve essere condotto secondo i parametri – non esaustivi – indicati, dal comma 2-bis dell’art. 41-bis Ord. Pen. Si tratta di un ponderato apprezzamento di merito che coinvolge tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, indicativi della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 ottobre 2018, n. 2660).

 

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, le doglianze espresse nel ricorso promosso dal detenuto erano manifestamente infondate per due ordini di ragioni. In primis, esse censuravano, in modo non consentito, la motivazione del provvedimento, finendo per richiedere una nuova valutazione delle circostanze di fatto, valutazione che – in via generale – non è ammessa nel ricorso per cassazione. Inoltre, l’ordinanza impugnata aveva, correttamente e nel rispetto della legge penale sostanziale e processuale, valutato gli elementi desunti dagli atti, dai quali era risultata la persistente operatività del sodalizio mafioso.

La Corte ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, riaffermando il seguente principio di diritto: “Per potere accogliere il ricorso avverso il provvedimento di proroga del regime detentivo differenziato è necessaria l’acquisizione di elementi specifici e concreti, indicativi della sopravvenuta carenza di pericolosità sociale, che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime in parola, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio precisati risultati dell’attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3.7.2019; Sez. I, n. 14822 del 3.2.2009)”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 18.6.2021, n. 31408: il reclamo avverso il diniego alla concessione della liberazione anticipata

Rito di sorveglianza in materia di reclamo avverso il diniego alla concessione della liberazione anticipata. Con la sentenza del 18…

Leggi tutto...

3 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 6 ottobre 2021, n. 40294: rapporto tra ordinanza di custodia cautelare in carcere e colloquio con il difensore

Il rapporto tra l’ordinanza di custodia cautelare in carcere e il colloquio con il difensore. Non si configura la nullità…

Leggi tutto...

1 Marzo 2022

Gli ultimi dati sulle presenze dei minori negli I.P.M.

Sono stati pubblicati il 20 luglio 2021 sul sito del Ministero della Giustizia i dati relativi ai minori e giovani adulti seguiti dagli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni.…

Leggi tutto...

4 Agosto 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 giugno 2021, n. 36704: detenzione domiciliare e affidamento “sine die”

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 giugno 2021, n. 36704 Presidente: SIANI, Relatore: ALIFFI   Con la sentenza n. 36704/2021…

Leggi tutto...

11 Gennaio 2022

La Corte ribadisce come il principio del tempus regit actum in materia esecutiva non si estenda al sopravvenuto divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 16 dicembre 2019, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2021.…

Leggi tutto...

9 Agosto 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 21 ottobre 2021, n. 46021

OGGETTO: reclamo – modalità di perquisizione – accredito di somme di denaro ai detenuti da parte dei loro familiari –…

Leggi tutto...

12 Aprile 2022

Torna in cima Newsletter