Detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno : riconosciuto il diritto all’elaborazione di un programma terapeutico di recupero

Il reclamo di cui si tratta veniva presentato da un detenuto recluso presso la Casa Circondariale di Terni al magistrato di sorveglianza di Spoleto, durante un colloquio tenutosi nella stessa struttura di reclusione nel gennaio del 2021.

In quella sede, il reclamante agiva ai fini di ottenere la predisposizione da parte dei servizi sanitari competenti territorialmente, nello specifico l’Asl Umbria 2, di un programma terapeutico per la cura della propria condizione di tossicodipendenza, alla luce del rifiuto oppostogli dalla azienda sanitaria di riferimento.

L’elaborazione del programma di recupero si rivelava necessaria ai fini della concessione a favore del detenuto della misura alternativa dell’affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 Dpr 309\90, in quanto costituiva per legge, insieme al certificato di tossicodipendenza, documentazione la cui allegazione all’istanza di misura alternativa era necessaria pena l’inammissibilità della stessa.

La Asl Umbria2 , interpellata dal magistrato di sorveglianza in sede di istruttoria su quali fossero le ragioni alla base del diniego opposto alla richiesta di programma, argomentava il suo rifiuto alla luce della condizione di cittadino extra-comunitario senza permesso di soggiorno del richiedente; difatti, sulla base del dato normativo di cui all’articolo 35 co. 3 Dlgs 286\98, nonché dei regolamenti aziendali interni, al cittadino straniero presente sul territorio nazionale non in regola con le norme relative all’ingresso e al soggiorno, possono essere garantite, presso i presidi pubblici, esclusivamente le cure urgenti ed essenziali, nelle quali non rientrerebbe l’inserimento dello stesso in programmi terapeutici comunitari, semiresidenziali, e domiciliari.

Nonostante le argomentazioni addotte dalla controparte, il magistrato di sorveglianza interpellato dispone, all’esito procedimento, l’accoglimento del reclamo presentato dall’interessato, motivando come segue.

L’accoglimento si rende necessario, innanzitutto, poiché è principio ormai pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte, che “in materia di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione in carcere possono essere, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall’ordinamento penitenziario, applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello stato e sia privo del permesso di soggiorno”, non operandosi, quindi, in questo contesto “alcuna discriminazione del relativo trattamento sulla base della liceità, o non, della presenza del soggetto nel territorio dello Stato italiano”; difatti, i preminenti valori costituzionali della uguale dignità delle persone e della funzione rieducativa della pena ex artt. 2,3 e 27 comma 3 costituzione, che costituiscono la chiave di lettura anche delle disposizioni dell’ordinamento penitenziario sulle misure alternative, impongono che “l’applicazione di dette misure non può essere esclusa, a priori, nei confronti dei condannati stranieri, che versino in condizioni di clandestinità o di irregolarità e siano perciò potenzialmente soggetti ad espulsione amministrativa da eseguire dopo l’espiazione della pena”.

In attuazione di tale orientamento, in numerose pronunce la Corte costituzionale ha disposto l’illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 2,3, 27 della Carta, delle disposizioni in materia di misure alternative alla detenzione, dove interpretate nel senso che le stesse siano in ogni caso precluse al cittadino privo di permesso di soggiorno.

In tali sedi, inoltre, la Consulta, in risposta a talune rimostranze sollevate, negava che l’esigenza di rispettare le regole in materie di ingresso e soggiorno imposte dal T.U. in materia di immigrazione potesse costituire una ragione giustificativa della radicale discriminazione dello straniero sul piano dell’accesso al percorso rieducativo, cui la concessione delle misure alternative è funzionale; difatti, “ è proprio la condizione di persona soggetta all’esecuzione della pena che abilita ex lege- anzi costringe- lo straniero a permanere nel territorio dello stato”, sia nel caso in cui l’esecuzione della pena abbia luogo nella forma intra-muraria, sia in quello in cui, invece, avvenga in forma extra-muraria, a seguito di eventuale concessione di misure alternative.

“Nel momento in cui prevede che l’esecuzione della pena “prevalga”, sospendendone l’attuazione, sulla espulsione cui il condannato extracomunitario sarebbe soggetto, il legislatore adotta una soluzione che implica l’accettazione della perdurante presenza dello straniero nel territorio nazionale durante il tempo di espiazione della pena stessa”. Tale insegnamento non può non essere applicato anche al caso di specie, caratterizzato proprio dalla presenza in capo al reclamante di un titolo, quello dell’esecuzione penale, in forza del quale si trova obbligatoriamente nel territorio dello stato italiano, ed in forza del quale “deve conseguirne per il tempo in cui vi si trovi l’obbligo di vedere curata tale sua condizione, tanto in un orizzonte di presa in carico intramuraria, quanto al fine della elaborazione (…) di un programma terapeutico extra-murario”.

Alla luce delle considerazioni qui brevemente riportate, il magistrato di sorveglianza dispone l’accoglimento del reclamo del condannato e per l’effetto ordina alla Usl Umbria 2 competente di disporre, all’esito di opportuni incontri e approfondimenti, un programma terapeutico di cura dalla condizione di tossicodipendenza, come dallo stesso richiesto, senza che rilevi in senso ostativo la posizione di cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno.

 

Qui di seguito l’ordinanza :

straniero-senza-permesso-rifiuto-programma-terapeutico

Contributi simili

La riparazione per ingiusta detenzione e la irretroattività della disciplina penitenziaria nel contesto delle preclusioni introdotte dalla c.d. legge spazzacorrotti

Nel lontano 1996, la Corte costituzionale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 314 c.p.p. nella parte in cui non prevede il diritto all’equa riparazione anche per la detenzione ingiustamente patita a causa di erroneo ordine di esecuzione [Corte cost., 18 luglio 1996, n. 310 in Giur. cost., 1996, 2557]. La disposizione del codice di rito, com’è noto, si occupa testualmente soltanto di chi abbia subito una misura cautelare custodiale e sia successivamente prosciolto con sentenza irrevocabile, nonché del caso in cui si accerti successivamente che il provvedimento restrittivo sia stato emesso o mantenuto in carenza dei presupposti legittimanti la compressione della libertà, ovvero quando nei confronti del soggetto sottoposto a misura cautelare in carcere sia poi pronunciata sentenza di archiviazione o non luogo a provvedere.…

Leggi tutto...

12 Aprile 2022

A cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni
“Scritti dal carcere. Poesie e prose. Bobby Sands”, a cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni

“Scritti dal carcere”, così si chiama il libro, a cura di Riccardo Michelucci e Enrico Terrinoni, contenente la prima traduzione italiana, in oltre 200 pagine, delle prose e delle poesie inedite scritte da Bobby Sands, attivista e rivoluzionario nordirlandese, deceduto in carcere il 5 maggio 1981 dopo 66 giorni di sciopero della fame.…

Leggi tutto...

17 Ottobre 2021

Sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti del soggetto tossicodipendente

Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 33863 del 30/06/2021. Per la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, richiesta dal soggetto tossicodipendente, l’organo giudicante deve valutare l’esistenza di esigenze cautelari secondo i criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., compresa la presunzione assoluta di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare.…

Leggi tutto...

17 Novembre 2021

Il rifiuto opposto a una persona reclusa in un carcere di massima sicurezza (Diyarbakır high-security prison), che aveva chiesto di poter organizzare le preghiere collettive del venerdì (jumuah) e di parteciparvi, integra una violazione dell’art. 9 (freedom of religion) della Convenzione Edu. Nell’affare Abdullah Yalçın (n° 2) c. Türkiye (no 34417/10), La Corte europea dei diritti dell’uomo condanna unanimously la Turchia.

La Corte ha ritenuto che le autorità turche non siano riuscite a trovare a fair balance fra gli interessi che si contrapponevano in questa vicenda, cioè, da una parte, security and order in prison e, dall’altra, the applicant’s right to freedom of collective worship. In particolare, i giudici di Strasburgo rimproverano all’amministrazione penitenziaria di aver omesso an individualised assessment of the case - così da verificare, per esempio, se il ricorrente fosse o meno a high-risk inmate o se un assembramento di detenuti per la preghiera del venerdì would pose any more of a security risk than their gathering for other activities - nonché di aver rinunciato a esplorare la praticabilità di altre soluzioni per l’individuazione di locali adatti a soddisfare la richiesta avanzata dal detenuto.…

Leggi tutto...

16 Giugno 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 25 febbraio 2022, n. 13660: la presunzione relativa di veridicità delle allegazioni del detenuto nei procedimenti ex art. 35-ter Ord. Pen.

Nel casso in oggetto, il Tribunale di Sorveglianza, a fronte della mancata ricezione di informazioni dall’Amministrazione Penitenziaria, aveva considerato fondate…

Leggi tutto...

29 Settembre 2022

Le osservazioni di Michele Passione sulla proposta di riforma elaborata dalla fondazione “Falcone”

Mentre si rincorrono voci su quale testo verrà esaminato martedì in Commissione Giustizia della Camera sui progetti di riforma della disciplina concernente l’ergastolo ostativo dopo l’ordinanza n.97/2021, anche la Fondazione Falcone ha presentato la sua proposta di legge, adesivamente commentata sulle pagine del Dubbio e successivamente ivi illustrata da uno dei suoi estensori, che ha sostenuto che il testo si muove “nella prospettiva indicata dalle Corti”.…

Leggi tutto...

14 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter