Cass. Pen., Sez. II, sent. 20 luglio 2021, n. 28058: sulla notifica ex art. 161 c.p.p.

OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca – violazione dell’art. 606 lett. c) per inosservanza e/o errata applicazione della legge penale in materia di notifica ex art. 161 cod.proc.pen. – Ammissibilità.

 

Con la sentenza n. 28058 del 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata, alla luce dei principi delineati dalle Sezioni Unite con la sentenza del 28.11.2019 (dep. 2020) n. 23948, in relazione al ricorso esperito avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 2084 del 9/7/2020, che confermava la sentenza di primo grado n. 34/2014 del Tribunale di Lucca.

 

Preliminarmente, la Corte d’Appello di Firenze, nella sua motivazione rileva un errore materiale presente nella sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca (il quale condannava il ricorrente), infatti, si indica l’imputato come “libero PRESENTE” quando, invece, lo stesso è rimasto assente dalla scena processuale per tutta la sua durata. Inoltre, in tale pronuncia, nonostante il ricorrente non avesse ricevuto correttamente la notifica del Decreto di citazione a giudizio, perfezionatosi presso il difensore di ufficio ex art. 161 co.2. cod.proc.pen. la Corte D’appello confermava la sentenza di primo grado e rigettava la nullità della notifica.

Avanti alla Corte di Cassazione il ricorrente adduceva come motivazione la violazione dell’art. 606, lett. c) c.p.p. per inosservanza e/o errata applicazione della legge penale in materia di notificazioni ex art. 161, comma 1 e 2, cod.proc.pen.; a tal proposito la Cassazione fa presente come -durante il giudizio di primo grado- l’avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stato correttamente notificato all’odierno ricorrente, presso il domicilio ritualmente eletto, mentre il Decreto di citazione a giudizio non veniva notificato, poiché l’agente notificante attestava l’omessa notificazione per “indirizzo inesistente“. La notifica -dopo un vano tentativo presso l’abitazione della madre dell’imputato – veniva infine eseguita presso il difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod.proc.pen., – pur in assenza di un decreto di irreperibilità a carico dell’imputato, con la conseguente erroneità della sentenza della Corte di Appello là dove respinge una fondata eccezione di nullità assoluta della notifica del decreto di citazione a giudizio.

Giova sottolineare come in caso d’irreperibilità dell’imputato ai sensi dell’art 420-quater c.p.p.  il Giudice rinvia l’udienza, (qualora non sussista nessuna delle ipotesi previste dagli artt. 420-bis e 420-ter c.p.p.) e dispone che l’avviso sia notificato a mani dell’imputato ad opera della Polizia Giudiziaria; qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, (dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo), ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.

È facile dedurre, quindi, come le modalità di procedere da parte del Giudice di prime cure, abbia comportato la non corretta vocatio in ius del ricorrente, configurando quindi una nullità ASSOLUTA1 della citazione, rendendo invalidi tutti gli atti consecutivi che da esso dipendono con pedissequa regressione del procedimento allo stato e al grado in cui si è compiuta la nullità.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Alessia Sanchez Quiroz

 

 


1Insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del processo ex art.179 cod.proc.pen

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 giugno 2021, n. 23236: affidamento in prova

Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 8 giugno 2021, n. 23236, Presidente Tardio, Relatore Boni Negato l’affidamento in prova al condannato…

Leggi tutto...

23 Dicembre 2021

Un evidente vulnus alla tutela della persona disabile nelle proposte di riforma elaborate dalla Commissione per l’innovazione del sistema penitenziario

Nell’elaborato della Commissione presieduta dal prof. Marco Ruotolo sono molti gli interventi suggeriti, che spaziano in settori molto diversi e con incidenza qualitativa assai differente. Basterebbe pensare alle modifiche al Regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) e a quelle all’ordinamento penitenziario, le prime spesso tese a reiterare quanto già affermato nell’ordinamento penitenziario (v. ad es. l’art.1 e soprattutto l’art. 2 concernente il divieto di violenza fisica). Tra i molti contenuti, che meriterebbero ampie e diffuse considerazioni, si vuole in questa sede richiamare l’attenzione sulla modifica proposta in tema di “Visite al minore infermo o al figlio, al coniuge o convivente affetto da handicap in situazione di gravità” disciplinate nell’art. 21-ter o.p.…

Leggi tutto...

19 Giugno 2022

Franco Prina – “Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena”, Maggioli Editore 2020

Si segnala l’opera di A. Borghini e G. Pastore, “Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena“,…

Leggi tutto...

15 Gennaio 2023

Sentenza n.33 del 2022: la Consulta conferma lo scioglimento del cumulo per i reati ostativi

Pochi giorni fa, la Corte costituzionale si è pronunciata, ancora una volta, sullo scioglimento del cumulo in materia di reati ostativi. In particolare, con sentenza n. 33 del 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio scorso - la Corte,  nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 354/1975, sollevata dal Tribunale di Messina, ha confermato l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato, alcuni dei quali soltanto ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l’impedimento qualora l’interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai predetti reati.…

Leggi tutto...

21 Febbraio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 13.10.2021, n. 37298: reclamo ex art. 14-ter ord. pen.

Cass. Pen. Sez. I., sent. 13 ottobre 2021 (ud. 24.6.2021), n. 37298. Inammissibile il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza  del…

Leggi tutto...

7 Dicembre 2021

Il Cpt pubblica il 31° Rapporto generale. Il focus del documento è centrato, ancora una volta, attorno alle questioni legate al sovraffollamento carcerario

Il Rapporto si apre, come da tradizione, con le notizie relative alle visite svolte nel corso dello scorso anno (tra il 1 gennaio ed il 31 dicembre 2021). In questo arco di tempo ne sono state organizzate 15, di cui 9 periodiche (Austria, Bulgaria, Lituania, Federazione Russa, Serbia, Svezia, svizzera, Turchia e Regno Unito) e 6 ad hoc (Albania, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Georgia, Grecia e Romania). Nei documenti annessi sono riportati in maniera dettagliata i luoghi e le date in cui hanno avuto luogo le visite. …

Leggi tutto...

28 Maggio 2022

Torna in cima Newsletter