Cass. Pen., Sez. II, sent. 20 luglio 2021, n. 28058: sulla notifica ex art. 161 c.p.p.

OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca – violazione dell’art. 606 lett. c) per inosservanza e/o errata applicazione della legge penale in materia di notifica ex art. 161 cod.proc.pen. – Ammissibilità.

 

Con la sentenza n. 28058 del 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata, alla luce dei principi delineati dalle Sezioni Unite con la sentenza del 28.11.2019 (dep. 2020) n. 23948, in relazione al ricorso esperito avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 2084 del 9/7/2020, che confermava la sentenza di primo grado n. 34/2014 del Tribunale di Lucca.

 

Preliminarmente, la Corte d’Appello di Firenze, nella sua motivazione rileva un errore materiale presente nella sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca (il quale condannava il ricorrente), infatti, si indica l’imputato come “libero PRESENTE” quando, invece, lo stesso è rimasto assente dalla scena processuale per tutta la sua durata. Inoltre, in tale pronuncia, nonostante il ricorrente non avesse ricevuto correttamente la notifica del Decreto di citazione a giudizio, perfezionatosi presso il difensore di ufficio ex art. 161 co.2. cod.proc.pen. la Corte D’appello confermava la sentenza di primo grado e rigettava la nullità della notifica.

Avanti alla Corte di Cassazione il ricorrente adduceva come motivazione la violazione dell’art. 606, lett. c) c.p.p. per inosservanza e/o errata applicazione della legge penale in materia di notificazioni ex art. 161, comma 1 e 2, cod.proc.pen.; a tal proposito la Cassazione fa presente come -durante il giudizio di primo grado- l’avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stato correttamente notificato all’odierno ricorrente, presso il domicilio ritualmente eletto, mentre il Decreto di citazione a giudizio non veniva notificato, poiché l’agente notificante attestava l’omessa notificazione per “indirizzo inesistente“. La notifica -dopo un vano tentativo presso l’abitazione della madre dell’imputato – veniva infine eseguita presso il difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod.proc.pen., – pur in assenza di un decreto di irreperibilità a carico dell’imputato, con la conseguente erroneità della sentenza della Corte di Appello là dove respinge una fondata eccezione di nullità assoluta della notifica del decreto di citazione a giudizio.

Giova sottolineare come in caso d’irreperibilità dell’imputato ai sensi dell’art 420-quater c.p.p.  il Giudice rinvia l’udienza, (qualora non sussista nessuna delle ipotesi previste dagli artt. 420-bis e 420-ter c.p.p.) e dispone che l’avviso sia notificato a mani dell’imputato ad opera della Polizia Giudiziaria; qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, (dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo), ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.

È facile dedurre, quindi, come le modalità di procedere da parte del Giudice di prime cure, abbia comportato la non corretta vocatio in ius del ricorrente, configurando quindi una nullità ASSOLUTA1 della citazione, rendendo invalidi tutti gli atti consecutivi che da esso dipendono con pedissequa regressione del procedimento allo stato e al grado in cui si è compiuta la nullità.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Alessia Sanchez Quiroz

 

 


1Insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del processo ex art.179 cod.proc.pen

Contributi simili

Considerazioni della Ministra Cartabia sulla giustizia riparativa – Conferenza di Venezia, 13 e 14 dicembre

"I pray that discord, that insatiable evil, may never rage in this polis". Con una citazione tratta dalle Eumenidi di Eschilo, la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha inaugurato la prima conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa sul ruolo della giustizia riparativa.…

Leggi tutto...

28 Dicembre 2021

Corte costituzionale: Non sono illegittimi i limiti di pena per l’accesso alle misure penali di comunità

La Corte costituzionale, con sentenza n. 231/2021, depositata in data odierna, ha dichiarato non fondate le censure formulate dal Tribunale per i minorenni di Brescia in relazione agli artt. 4, c. 1, e 6, c. 1, d.lgs. 121/2018.…

Leggi tutto...

2 Dicembre 2021

Detenuti al carcere duro ed orario di preparazione dei pasti: il “no” della Cassazione a differenze regolamentari irragionevoli

Il divieto discriminatorio per i detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen. di godere della medesima libertà di orario assegnata in favore dei detenuti comuni nella preparazione e cottura dei cibi in cella - divieto non motivato da rilevanti esigenze di salubrità ambientale o di ordine e sicurezza penitenziari -, si risolve in una ingiustificata ed intollerabile violazione del diritto alla salute individuale, inciso dalle modalità e dai tempi di alimentazione soggettivi (Cass., Sez. V, 24925/2022)…

Leggi tutto...

3 Agosto 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 8180: video-colloqui anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato

Il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto ad un colloquio al mese con familiari e conviventi, da svolgersi in…

Leggi tutto...

10 Maggio 2022

“Diritto penitenziario e sociologia della pena”, Agostino Siviglia

Si segnala la pubblicazione del volume “Diritto penitenziario e sociologia della pena” nel quale l’autore, il Garante dei diritti dei…

Leggi tutto...

23 Novembre 2021

Condannato tossicodipendente: circa la decorrenza dell’esecuzione dell’affidamento in prova

Cassazione Penale, Sez. I, sent. 1° aprile 2021, n. 16123. La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di diritto per cui “in tema di affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, il Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 94, comma quarto, del d.P.R. n. 309 del 1990, può determinare la decorrenza dell’esecuzione della misura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data per l’interessato, qualora al momento della decisione il programma terapeutico risulti già positivamente in corso, ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durata ininterrotta e contenuti comportamenti, ai criteri di recupero sociale cui tende l’istituto, essendo invece irrilevante il dato della sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena da espiare”.…

Leggi tutto...

20 Agosto 2021

Torna in cima Newsletter