Cass. Pen., Sez. I, sent. 1° marzo 2022, n. 16338: la battitura dei blindati può integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 77, co. 1, n. 4, reg. es. Ord. Pen., se consiste in un comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria

La procedura per l’irrogazione della sanzione disciplinare, in osservanza del diritto di difesa, deve contenere non solo la descrizione del fatto addebitato e l’indicazione delle norme di legge violate, ma anche l’avviso della data di convocazione del Consiglio di Disciplina come previsto dall’art. 81, co. 4, d.P.R. n. 230/2000, nonché l’invito al detenuto di esporre le proprie discolpe.  

In tema di sanzioni disciplinari ai detenuti, secondo la giurisprudenza di legittimità, “la battitura collettiva dei blindati delle camere di pernottamento, adottata dai detenuti quale forma di protesta, può integrare l’illecito disciplinare di cui all’art. 77, comma 1, n. 4, reg. es . ord. pen., come comportamento molesto nei confronti della comunità penitenziaria, quando, tenuto conto delle ragioni che l’hanno determinata, per durata e frequenza supera la soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità”.

 

Nel caso attenzionato dalla Suprema Corte di Cassazione, il Tribunale di Sorveglianza non aveva correttamente applicato il predetto principio di diritto. Il Tribunale, infatti, dopo aver rilevato che la battitura del “blindo” da parte del detenuto si era protratta per circa venti minuti, così inducendo alcuni compagni di detenzione a protestare nei suoi confronti per il disturbo, il Tribunale di Sorveglianza aveva argomentato nel senso che tale battitura “non ha creato altro effetto e altro fastidio se non quello assolutamente temporaneo del rumore tipico causato dalla battitura di un oggetto sul metallo”, aggiungendo che la protesta degli altri detenuti “può ritenersi proprio espressione di quel mero fastidio di cui si è detto, ma non certo reazione a un comportamento sentito come molesto e turbativo della comunità carceraria”.

Secondo gli Ermellini, questa motivazione non era adeguata, né congrua, poiché, valutando la riconducibilità del fatto alla fattispecie disciplinare tipizzata di cui all’art. 77, co. 1, n. 4 d.P.R. n. 230/2000, aveva valorizzato la circostanza che la protesta posta in essere dal detenuto non avesse arrecato “turbativa alla serenità della vita comunitaria all’interno del carcere” e che la stessa non fosse degenerata, assumendo “i caratteri di una manifestazione pacifica del proprio dissenso nei confronti di una condotta posta in essere dall’Amministrazione Penitenziaria”.

Pertanto, secondo la Corte, convenendo con quanto esposto dal Procuratore generale, il Tribunale di Sorveglianza aveva attribuito al concetto di molestia contenuti ulteriori non desumibili dalla norma – né dal dato letterale, né dalla relativa interpretazione giurisprudenziale – nel senso di superamento della ordinaria soglia di tollerabilità.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Il Tribunale per i Minorenni di Firenze sull’affidamento in prova al servizio sociale del minorenne tossicodipendente o alcoolizzato

Due provvedimenti, entrambi adottati dal Tribunale per i Minorenni di Firenze in funzione di Tribunale di Sorveglianza, confermano come presupposti imprescindibili per poter accedere e beneficiare della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 94 d.P.R. n° 309/90, siano la predisposizione di un idoneo e specifico programma terapeutico socio-riabilitativo nonché un serio e concreto ravvedimento del condannato…

Leggi tutto...

23 Maggio 2022

Ancora una decisione della Suprema corte in tema di (in)eseguibilità del mandato di arresto europeo a fronte del rischio di condizioni disumane nello Stato emittente (Cass., sez. f., 1/9/2022, n. 32431)

Come affermato da tempo dalla Corte di Giustizia, i giudici nazionali sono anche giudici del diritto dell’Unione e, dunque, spetta ad essi provvedere all’applicazione a livello interno del diritto sovranazionale, assicurandone l’effettività. Questa affermazione vale anche per gli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali, in particolare, il mandato d’arresto europeo. E’ in questo contesto che si colloca la presente decisione con cui la Corte di cassazione prende nuovamente posizione in tema di esecuzione a fronte di possibili violazioni del divieto di tortura e trattamenti inumani cui potrebbe andare incontro il soggetto consegnando nel caso in cui venisse trasferito nello Stato di emissione.…

Leggi tutto...

19 Settembre 2022

Le osservazioni di Michele Passione sulla proposta di riforma elaborata dalla fondazione “Falcone”

Mentre si rincorrono voci su quale testo verrà esaminato martedì in Commissione Giustizia della Camera sui progetti di riforma della disciplina concernente l’ergastolo ostativo dopo l’ordinanza n.97/2021, anche la Fondazione Falcone ha presentato la sua proposta di legge, adesivamente commentata sulle pagine del Dubbio e successivamente ivi illustrata da uno dei suoi estensori, che ha sostenuto che il testo si muove “nella prospettiva indicata dalle Corti”.…

Leggi tutto...

14 Novembre 2021

Cass. Pen. Sez. I., sent. 16 marzo 2021, n. 27374: lavoro all’esterno

Cass. Pen. Sez. I., Sent., n. 27374/2021, (ud.16.03.2021) dep. 15.07.2021  OGGETTO: Istituti di prevenzione e di pena – Ammissione al…

Leggi tutto...

3 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter