Nel caso di specie, il Magistrato di Sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione temporanea delle attività in comune; il detenuto ricorreva per cassazione.
La richiesta del reclamante era orientata ad ottenere una ricostruzione del fatto, essendo incerta la dinamica di ciò che era stato ritenuto “lite” tra detenuti.
Per la Suprema Corte di Cassazione, si tratta di una richiesta pienamente ammissibile, in rapporto al tipo di sanzione applicata, con reclamo esteso al merito, osservando poi che la comunicazione del provvedimento disciplinare non era comprensiva della motivazione.
La Suprema Corte di Cassazione osservava che al ricorrente era stata applicata la sanzione disciplinare di cui all’art. 39, co. 1, n. 5, Ord. Pen. che comporta l’esistenza del sindacato di merito – in ambito giurisdizionale – sulle determinazioni dell’Amministrazione Penitenziaria.
Ne deriva che il reclamo può contenere una richiesta di attivazione dei poteri di ricostruzione del fatto spettanti al Magistrato di Sorveglianza, in tal modo contestandone il soggetto sanzionato il fondamento in fatto; ciò risulta consentito dalla disposizione di legge applicabile, data la tipologia di sanzione irrogata.
Precisavano poi gli Ermellini che, “pur essendo prevalente, in ambito disciplinare, la natura di impugnazione del reclamo giurisdizionale attivato dal detenuto ai sensi dell’art. 69 Ord. Pen. (v. Sez. I n. 25380 del 24.3.2021, Rv. 281444), tale attribuzione si riferisce essenzialmente alla dimensione di «necessaria contestazione» di un profilo specifico di illegalità dell’atto o del procedimento amministrativo lì dove la legge preveda esclusivamente simile tipologia di controllo giurisdizionale (nei casi in cui sia stata applicata una sanzione diversa dall’isolamento durante la permanenza esterna o dalla esclusione dalle attività in comune), ma nei casi in cui il controllo del giudice si estende al merito l’onere di specificità dei motivi può ritenersi soddisfatto anche lì
dove il reclamante contesti esclusivamente la ricostruzione del fatto da cui è derivata la sanzione”.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Beatrice Paoletti