Reati di violenza sessuale: il Consiglio d’Europa ha approvato il 20 ottobre 2021 una raccomandazione che contiene le linee guida per la valutazione, la gestione e la reintegrazione degli imputati e dei condannati – Rec(2021)6

La Raccomandazione ha lo scopo (come si legge nel comunicato-stampa di presentazione) di guidare le Autorità nazionali nella elaborazione di una normativa e nella predisposizione di politiche e di pratiche che siano volte a prevenire o, quanto meno, a ridurre il rischio di recidiva. Preso atto, infatti, che reati di questa natura provocano un pregiudizio grave e durevole per chi li subisce e per le persone che sono a loro più vicini, non si può non convenire, altresì, sulla necessità di impegnarsi in un’opera di contenimento del rischio di recidiva sulla scorta di una valutazione mirata dei rischi e di una presa in carico degli autori che dovrà passare attraverso un intervento individualizzato. La Raccomandazione è stata redatta dal Council for Penological Co-operation (PC-CP) tra il 2019 e il 2020. Le previsioni contenute nella Raccomandazione possono farsi risalire – stando a quanto riportato nell’ Explanatory Memorandum – alla giurisprudenza della Corte Edu e ai reports del Comitato per la prevenzione della tortura. Disposizioni e linee-guida in questa materia possono rinvenirsi in altri testi che sono stati elaborati nell’ambito del Consiglio d’Europa (v., in particolare, Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse (CETS no. 201), nonché Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence (CETS no 210)), <<but none of these conventions deal directly with the assessment, management and treatment of persons who are accused or convicted of a sexual offence>>.

Qui il testo della Raccomandazione.

 

 

Contributi simili

L’assoggettamento al carcere duro non costituisce requisito di (in)ammissibilità per l’accesso ai permessi premio: l’orientamento della Cassazione smentito dalla legge di riforma dell’art. 4-bis o.p.

Con la sentenza in oggetto la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Vincenzo Zagaria, figura di spicco del “clan dei Casalesi”, confermando la decisione del tribunale di sorveglianza di Sassari che, a sua volta, aveva respinto la richiesta di permesso premio, da fruire presso la madre anziana e ammalata. Il collegio sassarese era tornato a occuparsi del caso perché i giudici di legittimità avevano annullato con rinvio la prima decisione in quanto <<l'ordinanza impugnata aveva individuato nella sottoposizione del detenuto al regime differenziato dettato dall'art. 41bis o.p. una vera e propria causa di inammissibilità della richiesta di permesso premio>>.

Leggi tutto...

3 Febbraio 2023

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 giugno 2021, n. 36704: detenzione domiciliare e affidamento “sine die”

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 giugno 2021, n. 36704 Presidente: SIANI, Relatore: ALIFFI   Con la sentenza n. 36704/2021…

Leggi tutto...

11 Gennaio 2022

Magistrato di Sorveglianza di Frosinone-reclamo ex artt 35 bis e 35 ter O.P.- 20/10/2021

L’ordinanza trae origine dal reclamo proposto da un detenuto della Casa circondariale di Cassino, che, invocando l’applicazione degli artt 35…

Leggi tutto...

20 Novembre 2021

L’art 3 CEDU e sistema di esecuzione penale statunitense in punto di ergastolo. In attesa della pronuncia della Grande Camera

Il prossimo 23 febbraio la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riunita nella Grande Camera, si pronuncerà in merito alla richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d’America nei confronti di una propria cittadina, ricercata per i reati di omicidio aggravato e distruzione di cadavere commessi nella Contea di Eaton, Stato del Michigan (U.S.A.), nel 2002.…

Leggi tutto...

8 Febbraio 2022

La libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale: un automatismo di dubbia costituzionalità?

Con ordinanza emessa il 15 febbraio scorso, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato rilevante e non manifestatamente infondata…

Leggi tutto...

21 Maggio 2022

Art. 47-quinques O.P.: la Corte dichiara illegittima l’impossibilità di applicazione provvisoria della misura da parte del Magistrato di sorveglianza ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 2022, ha dichiarato “ l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge.”…

Leggi tutto...

3 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter