Cass. Pen. Sez. VI., sent. 16 luglio 2021, n. 27711: nomina del nuovo difensore di fiducia dall’imputato detenuto

OGGETTO: difesa e difensori – nuova nomina del difensore di fiducia – imputato detenuto – adempimenti dell’amministrazione penitenziaria – comunicazione all’autorità giudiziaria al difensore designato – esclusione – rigetto.

 

La sentenza in oggetto prende le mosse dalla declaratoria di inammissibilità della Corte d’Appello territorialmente competente, avverso l’appello presentato tardivamente senza il rispetto del termine di cui all’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

A tal proposito la Corte territoriale ha rilevato come l’atto di appello de quo, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, non potesse ritenersi ammissibile per effetto della contestuale istanza di remissione in termini, richiesta, questa, che doveva essere disattesa in quanto erroneamente fondata sul presupposto che la nomina del nuovo difensore di fiducia, in sostituzione al difensore del giudizio di primo – nomina effettuata dall’imputato nelle more della decorrenza del termine di presentazione dell’atto di appello, comunicata dal detenuto al Direttore dell’istituto penitenziario (dove si trovava ad espiare la propria pena), il quale ha immediatamente provveduto a comunicare la nomina di nuovo difensore alla sola Autorità Giudiziaria e non anche al nuovo patrocinatore.

L’omessa comunicazione da parte dell’Amministrazione al nuovo professionista designato avrebbe, secondo la difesa, pertanto causato la tardività del deposito dell’atto di appello.

Gli Ermellini in tale pronuncia ribadiscono come tale nomina deve essere comunicata dal direttore solamente all’Autorità Giudiziaria e non anche al professionista designato, incombendo tale onere informativo esclusivamente sull’imputato, con la conseguenza che il mancato intervento del difensore fiduciario, determinato dalla negligenza del nominante, non può costituire causa di invalidità degli atti processuali. (In motivazione la Corte ha sottolineato come anche la circolare della Direzione dell’amministrazione penitenziaria n. 77104 del 22 febbraio 2010 chiarisce che gli istituti penitenziari provvedono ad avvisare il detenuto o l’internato della necessità che egli stesso dia immediata notizia al difensore dell’intervenuta nomina, rendendolo edotto delle modalità concrete attraverso cui può essere effettuata la comunicazione).

È stato inoltre sottolineato come rispetto a tale indirizzo interpretativo – basato sui risultati della chiara esegesi dell’art. 123 cod. proc. pen., il quale prevede esclusivamente che le impugnazioni, dichiarazioni e richieste dell’imputato detenuto o internato in un istituto per l’esecuzione di misure di sicurezza “sono immediatamente comunicate all’autorità competente e hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall’Autorità Giudiziaria”  l’odierno ricorrente ha richiamato una serie di pronunce di questa Corte di cassazione afferenti ad altre situazioni che potrebbero integrare altrettante cause di forza maggiore, ma che non risultano affatto pertinenti rispetto al caso di specie.

Vi è, invero, un’unica isolata pronuncia di segno contrario, con la quale si è affermato che potrebbe costituire causa di forza maggiore, ai fini indicati dall’art. 175 cod. proc. pen., “la violazione da parte della direzione del carcere dell’obbligo su di essa gravante di comunicare l’avvenuta nomina di un difensore di fiducia da parte di un detenuto al consiglio dell’ordine degli avvocati territoriale, il quale avrebbe poi dovuto provvedere ad avvisare il difensore” (Sez. 3, n. 38137 del 02/10/2012, Hurubas, non massimata).

Tuttavia, la Cassazione ha ritenuto di dover adottare la prima soluzione interpretativa, oramai consolidata e granitica giurisprudenza di legittimità, rigettando l’istanza.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Alessia Sanchez Quiroz

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