Le misure di sicurezza applicate ai minori. La tensione fra pericolosità e “diritto agli affetti”

Un magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ha di recente rigettato l’istanza presentata dal difensore di un minorenne non imputabile, autore di gravi delitti, in merito alla modifica in melius delle prescrizioni lui impartite contestualmente all’applicazione della misura di sicurezza del collocamento in comunità.

Premesso che la disciplina in materia di misure di sicurezza è particolarmente delicata in ambito minorile, cui vi si ricorre solo in rari casi, o meglio in presenza di soggetti non imputabili e pericolosi o autori di delitti talmente gravi da essere ritenuti, per definizione, tali, è necessario un breve riepilogo della normativa prima di analizzare sinteticamente il provvedimento del magistrato catanese.

Nel dettaglio, le misure di sicurezza possono essere applicate in via provvisoria dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, con la sentenza di non luogo a procedere ai sensi degli articoli 97 e 98 del Codice penale, se il minore infraquattordicenne o infradiciottenne, riconosciuto in quest’ultimo caso come non imputabile, sia ritenuto pericoloso. La valutazione di pericolosità è chiaramente rimessa alla discrezionalità del giudice, che deve tener conto anche della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto. Tuttavia, la pericolosità è in re ipsa laddove, per le specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità dell’imputato, sussiste il concreto pericolo che questi commetta delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata. Quanto detto si rinviene dal combinato disposto degli articoli 224 del Codice penale e 37 del Codice del processo penale minorile (D.P.R. 448/1988). In particolare, le misure suscettibili di applicazione ai minorenni sono il riformatorio giudiziario, o meglio il collocamento in Comunità, e la libertà vigilata.

Tuttavia, se, come detto, la pericolosità è presunta laddove sussiste il concreto pericolo che il minore compia i gravi delitti sopra citati, laddove il rischio non si paventi avendo il ragazzo effettivamente commesso tali delitti, opera un automatismo contenutistico e si innalza il limite minimo di durata della misura. Infatti, a norma del comma 2 dell’articolo 224 del Codice penale, se per il delitto la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e non si tratta di delitto colposo, deve sempre essere ordinato il collocamento del minore in comunità per una durata non inferiore a tre anni (e non ad un anno, come invece previsto di regola a norma dell’articolo 223 del Codice penale).

Sul piano della procedura, poi, quando il giudice applica in via provvisoria una misura di sicurezza, dispone anche la trasmissione degli atti al Tribunale per i minorenni che, statuendo sulla pericolosità, può modificare, revocare o applicare in via provvisoria la misura disposta in prima battuta dal magistrato di sorveglianza, ai sensi dell’articolo 38 D.P.R. 448/88. La misura non è definitiva fino a che nei confronti del destinatario della stessa non sia pronunciata sentenza di condanna irrevocabile (cfr. Cass. pen., sez. III, 4 marzo 2010, n. 15381). In ogni caso, competente a decidere sulle questioni concernenti l’esecuzione della misura è il magistrato di sorveglianza per i minorenni del luogo dove la stessa deve essere eseguita, ai sensi dell’articolo 40 D.P.R. 448/88.

In linea con tale orizzonte normativo, un magistrato di sorveglianza del Tribunale per i Minorenni di Catania si è pronunciato con riferimento al caso di un minore non imputabile al momento dei fatti di lesioni aggravate e minacce e del concorso morale in omicidio, delitti di tale gravità da far ritenere certamente esistente la sua pericolosità. Al ragazzo è stata, dunque, applicata la misura di sicurezza provvisoriamente esecutiva del collocamento in comunità per anni quattro, poi ridotti a tre in sede di giudizio ex articolo 38 cit. e contestualmente, fra le varie prescrizioni impartitegli, è stato autorizzato a rientrare presso l’abitazione familiare dalle ore 15,00 del sabato sino alle ore 19,00 della domenica, con obbligo di permanenza in casa durante tali periodi, con onere di prelievo e di riaccompagnamento a cura della madre.

Tuttavia, il difensore ha presentato istanza per ottenere l’autorizzazione affinché il minore trascorresse presso l’abitazione della madre un periodo di tempo più lungo in concomitanza con le vacanze natalizie (nello specifico, dal 21 dicembre al 7 gennaio). Ebbene, il magistrato di sorveglianza ha ritenuto di dover negare tale richiesta. Sottolinea in motivazione, infatti, che la prescrizione impartita al ragazzo risponde al necessario contemperamento fra le esigenze di sicurezza sociale ed il “diritto agli affetti”. Se è vero che le prime non sono prevalenti sul secondo, è anche vero che si devono considerare i gravissimi atti compiuti dal ragazzo, che in risposta a uno schiaffo, entro un litigio per futili motivi, ha usato un manganello telescopico con cui ha cagionato gravissime lesioni e successivamente ha chiamato il fratello più grande per punire il litigante, ottenendo in ritorsione che il fratello togliesse la vita al suo offensore, attingendolo con armi da fuoco.

Alla luce di ciò, è evidente, secondo il magistrato, che l’ampliamento della permanenza presso la casa materna richiesto dal difensore svuoterebbe di contenuto la misura applicata. A ciò si aggiunga che vi è il concreto timore che una permanenza eccessiva in detti luoghi possa condurre ad eventuali ritorsioni ai suoi danni per quanto da lui e dal fratello causato. Irrilevante è, poi, la difficoltà della comunità a far permanere il ragazzo nel periodo festivo, considerata la peculiare misura cui egli è sottoposto e la pericolosità sociale che lo connota, cui la comunità è chiamata a rispondere.

Ritiene, dunque, il magistrato soddisfatto il contemperamento di cui sopra, fra pericolosità e connesse esigenze di sicurezza da un lato e diritto all’affettività dall’altro, e assicurata l’integrità del ragazzo dal pericolo di rivalse consentendo al minore la permanenza presso l’abitazione familiare nei soli fine – settimana.

Di seguito, il provvedimento in commento. 

 

A cura di Paola Bonora

 

 

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