L’utopistico diritto al posto nelle REMS: una soluzione pratica alle carenze del sistema

Il provvedimento che segue costituisce fulgido esempio di quanto avviene nella prassi quotidiana in risposta alla “chimerica” possibilità per l’avente diritto di trovare posto all’interno delle Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza (cc.dd. REMS), sulla scia di quanto affermato dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ultima pronuncia al termine della causa SY contro Italia (qui il commento alla sentenza); e, allo stesso tempo, delle capacità della magistratura di sorveglianza e del sistema sanitario di far fronte a situazioni di particolare difficoltà ed emergenza, anche mediante l’adozione di soluzioni innovative.

In particolare, l’ordinanza in questione trae origine da un riesame anticipato della misura di sicurezza formalmente detentiva, ma sostanzialmente non eseguita poiché il prevenuto non ha mai fatto ingresso in REMS; al contrario, lo stesso risulta allocato presso il Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura presso l’Unità Ospedaliera locale (cd. SPDC), struttura che, sebbene non possa essere considerata assimilabile alla misura di sicurezza sulla base del disposto dell’art. 3 ter, comma 4, d. L. 211/2011, si è dimostrata, in concreto, idonea a contenere le problematiche relative alla gestione di un soggetto psichiatrico. Come affermato nell’ordinanza, “nonostante i plurimi episodi in cui si è reso necessario l’ausilio della forza pubblica e della contenzione meccanica, il Giudice registra come l’intervento attuato dai sanitari dell’SPDC abbia sempre avuto buon esito, riuscendo a gestire (ancorché con difficoltà)” l’odierno istante, e a “ricondurlo al compenso, evitandone fughe o azioni violente nei confronti dei terzi”.

In altre parole, l’ordinanza dà conto del dato fattuale secondo il quale l’ordinamento è riuscito – ancora una volta – a sviluppare da solo gli anticorpi per affrontare lo stato patologico derivante dalla mancanza di strutture residenziali, in questo caso mediante la conversione della misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata sostanziale con residenza nel nosocomio.

Alla funzionalità della soluzione, d’altro canto, si accompagnano problemi giuridici ed ermeneutici di non poco conto: occorre domandarsi se il provvedimento di internamento possa considerarsi eseguito, se la misura in essere sia detentiva o meno e, ancora, occorre ragionare in merito alla decorrenza del regime in relazione alla sua scadenza (oggi ex lege disciplinata), valutando se il tempo trascorso in questo contesto “indefinito” debba essere detratto dal termine di durata massima della misura detentiva, così come imposto dalla legge 81/2014.

Quì il provvedimento

Dott.ssa Chiara Semenza, Magistrato di Sorveglianza

Contributi simili

Carceri, la perenne sconfitta

Si segnala l’articolo e il podcast di Conchita Sannino apparso su La Repubblica il 29 dicembre scorso, in cui viene analizzata la complessa e difficile situazione carceraria nei due anni dell’emergenza pandemica, le storture che non si sono riuscite a sanare, le violenze e le sconfitte della gestione.…

Leggi tutto...

1 Gennaio 2022

A cura di Angelo Golia, Maria Pia Iadicicco, Paola Maggio, Mena Minafra
Radicalizzazione e carcere: i primi risultati di una ricerca europea

Sommario: 1. Caratteri e obiettivi del progetto.- 2. Il quadro giuridico.- 2.1. I diritti da implementare. – 2.2. Legislazione simbolico-reattiva.…

Leggi tutto...

18 Maggio 2023

L’essenza dell’habeas corpus nel confronto con la libertà di circolazione: la sentenza n. 127 del 2022 C. Cost.

Con la sentenza ivi in commento, la Consulta è intervenuta su un tema strettamente connesso all’universo penitenziario, ovvero la duplice…

Leggi tutto...

30 Maggio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28.10.2021, n. 42739: l’affidamento in prova e le condotte riparatorie

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 ottobre 2021, n. 42739, Presidente Iasillo, Relatore Bianchi Se il detenuto non ha adempiuto…

Leggi tutto...

19 Dicembre 2021

Detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno : riconosciuto il diritto all’elaborazione di un programma terapeutico di recupero

All’esito di instaurazione di procedimento di reclamo, presentato nelle forme di cui agli artt. 35 bis e 69 co.6 lettera b ) ord. penitenziario, il magistrato di sorveglianza riconosce il diritto del detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno ad ottenere l'elaborazione di un programma terapeutico da parte dell'Asl competente.…

Leggi tutto...

18 Settembre 2021

Torna in cima Newsletter