Il ruolo cruciale dell’architettura nel carcere

Il Progetto Osep prosegue nella presentazione di carceri aderenti al modello ‘aperto’. Dopo aver illustrato il funzionamento di quello nostrano di Bollate, stavolta oggetto di interesse è l’istituto penitenziario di Leoben (nella Stiria austriaca). E per una ragione ben specifica.

Come noto, invero, il carcere è un microcosmo nel quale hanno l’opportunità di assumere ruolo attivo la gran parte delle discipline, che si guardi alla psicologia (in riferimento ai percorsi rieducativi dei detenuti), alla formazione professionale (per facilitare il successivo reinserimento nella società), al diritto (come ovvio). Sicuramente lo stesso si deve dire avendo riguardo anche alla scienza nota come ‘architettura’, ma che succederebbe se si riconoscesse alla stessa un ruolo cruciale, nei termini di influenza sul perseguimento dello scopo rieducativo cui il carcere è preposto? Qualche perplessità potrebbe levarsi.

Eppure il legame tra architettura e carcere è strettissimo. Lo sottolinea il giornalista Jim Lewis, in un articolo sul NY Times del 2009, eloquentemente intitolato The architecture issue: rethinking prison design, nel quale si occupa proprio del caso Leoben, nella regione austriaca della Stiria.

Il penitenziario in questione, che sorge sulla sommità di una collina che sovrasta l’omonima città mineraria, nel cuore del più tipico paesaggio alpino, colpisce fin da subito, come evidente, dalla sua struttura esterna. Essa si discosta dagli schemi del classico penitenziario, che si assume essere luogo oscuro, dal quale l’occhio del comune cittadino intende rifuggire, presentandosi come una struttura moderna, con una copertura in vetro che quasi nullifica la distanza col mondo esterno.

Anzi subito vengono chiariti quali sono i valori che costituiscono la base dell’intera organizzazione. Campeggiano infatti sulla facciata esterna due articoli: il nr. 10 del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 (qualsiasi individuo privato della propria libertà deve essere trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla persona umana) e il nr. 1 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti).

Tutto questo, sottolinea l’autore, susciterebbe nell’ordinario cittadino statunitense, paradossalmente, sentimenti negativi, di repulsione. Perché del resto si dovrebbe curare a un tale grado il benessere dei detenuti, mentre magari le classi svantaggiate della popolazione soffrono la miseria, pur non avendo commesso alcun crimine in vita propria? Anzi, la struttura stessa è divenuta virale, essendo stata condivisa sui social, con il conseguente corredo di considerazioni appena delineate, in quanto scambiata per un altro penitenziario situato fuori da Chicago, tacciato quindi di essere un carcere a 5 stelle.

Lewis è accompagnato nella sua visita dall’ideatore del carcere stesso, l’architetto Hohensinn, che subito afferma: i detenuti sono esseri umani (…) più gli fai vivere una vita normale, meno gravoso sarà l’impegno di rientrare in società una volta scontata la pena.

Appena entrati, l’autore apprezza una serie di fattori indicativi della unicità del luogo rispetto allo stereotipo del comune penitenziario. In primis l’assenza quasi totale di rumori, contrariamente a quelli classici, metallici, di celle che si aprono o chiavi che girano (ho avuto cura di far predisporre pannelli insonorizzati, dice l’architetto). Un’unica guardia, delle tre totali che sono a vigilare sugli oltre 200 detenuti ospitati, li accompagna nel tour. Si imbattono poi in uno dei carcerati: indossa i vestiti ‘civili’, usa materiali metallici (massima sicurezza fuori, massima libertà dentro, ribadisce H.). Ciò che veramente colpisce sono però le celle: piacevoli, ospitali, ognuna dotata di un piccolo bagno e una cucina privata. Lusso puro, direbbero alcuni.

L’esperienza è tanto impattante che spinge Lewis ad interrogarsi proprio sul rapporto tra architettura e carcere, giungendo ad una drammatica conclusione: it sounds odd to say, but it’s nonetheless true, we punish people with architecture. The building is the method.

Questa è l’idea del resto seguita da coloro che sono stati tra i primi a rivalutare il carcere come forma generale di punizione dei rei, i Quaccheri delle Colonie americane originarie. Si afferma l’idea infatti che la designazione del luogo possa avere effetti sull’anima: i detenuti in celle spoglie, in completo isolamento, possono riflettere su loro stessi, lavorare sulla propria anima e ricongiungersi con Dio.

Ma veramente più si rendono i carceri luoghi della dannazione, meno recidiva ci sarà? Difficile a credersi. La verità, sottolinea l’autore, è che usiamo le carceri come storage containers, putting people there with the hope that, if nothing else, five years behind bars means five years during which they can’t commit more crimes. Gli USA, del resto, sono la patria di tutto questo sistema: 2,3 milioni di persone sono dietro le sbarre e, ciononostante, il 67% dei rilasciati commette di nuovo reati nei 3 anni successivi. The result, to borrow a phrase from a Conservative British home secretary, has been “an expensive way of making bad people worse.”

La soluzione al problema non appare però imminente: si riporta il pensiero di Jeff Goodale, architetto di una nota ditta di costruzione americana, il quale sottolinea come gli architetti siano scoraggiati dal costruire istituti penitenziari. Quale stimolo potrebbe del resto venire dall’avere un bando che elenca il numero di posti letto e la gran quantità di disposizioni inerenti la sicurezza come unico obiettivo da perseguire, peraltro al minor costo possibile?

Si accennava al riportato modo di pensare dei cittadini americani rispetto alle carceri. Ebbene tale forma mentis sembra logicamente necessario riconoscerla anche a quelli nostrani (si pensi, in ultimo, al più volte sbandierato giustizialismo del governo in carica) e tutto ciò impedisce un cambio di rotta.

Solamente una meticolosa opera di informazione del pubblico potrebbe far cambiare le cose. In Architettura penitenziaria, diritti umani, diritto alla salute, il professore d’ingegneria A. D. de Rossi dimostra l’influenza dell’architettura sul detenuto, l’ambiente come elemento modificante il sistema-mente-cervello. Se il fine della pena è quello rieducativo, non si capisce perché ciò non dovrebbe riflettersi sulla progettazione del carcere stesso. L’idea dei Quaccheri di un istituto che, con la sua rigidità, piega la volontà del reo va rigettata: l’ortopedia dell’anima va attuata studiando, semmai, degli spazi che siano a misura d’uomo, attenti all’affettività del singolo.

Ecco che allora, ribadisce l’autore, ruolo fondamentale per l’architetto è lo studio della prossemica, (disciplina che si occupa di analizzare il significato nelle distanze (e quindi delle vicinanze) tra soggetti umani): il comprendere il significato culturale che per l’uomo ha lo spazio attraverso i recettori di distanza di cui dispone (occhi, orecchie, naso), nonché il ruolo informativo svolto dai recettori immediati (pelle e muscoli) per la determinazione dello spazio termico, tattile, ecc., consente di scoprire come la sfera spaziale immediatamente vicina all’uomo che via via si allarga, sia pregna di significati complessi e portatrice (anche) di valori.

Questo conduce, di conseguenza, alla necessità che il progettista consideri una pluralità di fattori ulteriori rispetto ai soli requisiti di sicurezza. Fondamentale sarà il rispetto delle distanze minime di cui ogni essere umano necessita: vanno limitate al massimo le situazioni di sovraffollamento, pena stress e sofferenza dei detenuti. Andranno predisposti anche spazi ospitali in cui si possano svolgere i colloqui coi familiari (si pensi, e.g., al carcere di Sollicciano a Firenze), in modo che si nullifichi, almeno per un momento, la distanza dal mondo esterno (l’autore si spinge finanche a mostrare esempi concreti consistenti nella predisposizione di zone in cui possa consumarsi il rapporto coniugale). E molto altro.

Ciò che conta, in definitiva, è la valorizzazione della influenza degli spazi sul mondo interiore dei carcerati, ma non già in un’ottica retributiva, quanto in quella risocializzante. Al servizio di tale finalità deve essere concepita la struttura, le rimanenti questioni devono essere considerate come meramente accessorie. Utopistico forse, appunto non per mere questioni finanziarie quanto piuttosto per un’opinione pubblica aprioristicamente contraria. Questi contributi intendono alimentare il dibattito in materia, nella speranza di un’evoluzione futura positiva.

Ad maiora!

A cura di Michelangelo Taglioli (Università di Pisa)

 

 

 

 

Contributi simili

Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

Cassazione Penale, SS. UU., 19 febbraio 2021, n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2021

Osservazioni della Prof.ssa Laura Cesaris in ordine alla sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 2022

Con la sentenza n. 30 del 2022 la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies ord. penit. nella parte in cui non prevede la concessione in via provvisoria della detenzione domiciliare speciale nelle ipotesi in cui sussista un grave pregiudizio per il minore derivante dal protrarsi dello stato detentivo del genitore. In tal modo la Corte aggiunge un’ulteriore tessera al mosaico degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario e diretti a tutelare il rapporto genitoriale e soprattutto contribuisce ad un’ulteriore omologazione delle due ipotesi di detenzione domiciliare −quella comune e quella speciale− sul piano della disciplina, come la stessa Corte ricorda, in tutti i casi in cui il «preminente interesse del minore non ammette(va) che restassero distinte».…

Leggi tutto...

1 Marzo 2022

Cass. Sez. I, sent. 1.12.2021 (dep. 2022), n. 4993: il reclamo ex art. 35 Ord. Pen. deve fondarsi su specifici motivi di doglianza

Il reclamo innanzi al Tribunale di Sorveglianza, avverso i provvedimenti emessi dal Magistrato di Sorveglianza ex art. 35-bis Ord. Pen.,…

Leggi tutto...

19 Aprile 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45221: il detenuto sottoposto al regime differenziato e i colloqui a distanza con i familiari

Come riconosciuto sia dalla giurisprudenza di legittimità sia da numerose disposizioni dell’ordinamento penitenziario (artt. 1, c. 6 e 15, 18,…

Leggi tutto...

18 Febbraio 2022

E’ facile essere buoni. Difficile è essere giusti (Victor Hugo)

La Corte di Cassazione (sez. V, 28 febbraio 2022, n. 19536, dep. 18 maggio 2022) ribadisce i criteri interpretativi ai fini della concedibilità dei permessi premio ai condannati per reati c.d. “di prima fascia” ex art. 4 bis co 1° o.p., alla luce della sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale, individuando altresì i relativi poteri istruttori del Tribunale di sorveglianza. Con la presente decisione, la Corte di Cassazione torna a ribadire alcuni fondamentali principi in tema di permessi premio ex art. 30 ter o.p., e, segnatamente, si occupa dell’ipotesi in cui il predetto beneficio sia richiesto da un condannato per reati di cui all’art. 4 bis, comma I, o.p.…

Leggi tutto...

17 Giugno 2022

Torna in cima Newsletter