Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 8180: video-colloqui anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato

Il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto ad un colloquio al mese con familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e con obbligo di controllo audio e di registrazione, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente. Chi non usufruisce dei colloqui, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., può effettuare un colloquio telefonico mensile con familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti, anch’esso soggetto a registrazione e a videoregistrazione.

Nel caso di specie, secondo il Magistrato di Sorveglianza, il detenuto non poteva svolgere un video-colloquio poiché tale modalità non era espressamente prevista dalla legge.

Gli Ermellini hanno ribadito che la competenza a definire le modalità di svolgimento dei colloqui spetta all’Amministrazione Penitenziaria che, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, provvede a imporre regole più stringenti al fine di evitare che il detenuto riesca a comunicare con l’esterno e a far recepire una sua (ancora) attuale autorità nel sodalizio di appartenenza.

Simili limitazioni, tuttavia, sono legittime nella misura in cui siano effettivamente connesse a esigenze di ordine e sicurezza non altrimenti gestibili. Se così non fosse, esse avrebbero natura meramente e ingiustamente afflittiva (cfr. Corte Cost., sent, 97/2020 e sent. 351/1996; cfr. Corte EDU che, in ossequio al principio di proporzione, ha ritenuto legittime le misure incidenti sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU solo se: perseguono un fine legittimo; se sono idonee rispetto all’obiettivo di tutela; se non esistono alternative altrettanto idonee al raggiungimento dello scopo; se non comportano un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione).

La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, ove sia impossibile o estremamente difficile eseguire i colloqui in presenza, coloro che sono sottoposti al regime differenziato possono essere autorizzati dall’Amministrazione penitenziaria a effettuare i colloqui in modalità da remoto, mediante mezzi di comunicazione audiovisivi. Questa possibilità, prevista dal decreto L. 10 maggio 2020, n. 29, funzionale alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è pienamente applicabile anche ai detenuti ex 41-bis, salvo quando la loro esclusione sia effettivamente necessaria per prevenire contatti fra detenuto e gruppo criminale di appartenenza.

Rigettando l’eccezione sollevata dal Ministero ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che “non solo il mezzo di comunicazione Skype for business, tecnicamente validato dal Servizio telematico penitenziario, dalla Direzione Generale del personale e delle risorse del DAP e dalla DGSIA, è perfettamente idoneo a garantire la regolarità e la sicurezza del colloquio, ma è da censurare altresì l’eccezione sollevata dal ricorrente in merito all’esaurirsi della situazione sanitaria emergenziale che, con il venire meno delle restrizioni agli spostamenti, determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla pretesa di video-colloqui. Infatti, se, da un lato, è indubbio che sia stata ripristinata la libertà di movimento all’interno del territorio dello Stato, dall’altro la situazione pandemica è ancora in atto e vi sono perduranti ragioni prudenziali legate all’acuirsi dei contagi che sconsigliano di eliminare la possibilità dei colloqui da remoto”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Il CPT richiama l’Italia: sistema carcerario sotto accusa

Strasburgo denuncia la violenza e il sovraffollamento delle carceri italiane, sollecitando altresì la revisione dei regimi speciali, tra cui il 41-bis…

Leggi tutto...

29 Marzo 2023

La Commissione antimafia sul 4 bis: linee guida e prospettive di riforma

Con l’ordinanza 97/2021, la Consulta, pur affermando la contrarietà a Costituzione della disciplina dell’art 4 bis co 1 o.p. relativamente ai condannati all’ergastolo per crimini di mafia e/o di contesto mafioso, ha preferito, in luogo di una immediata dichiarazione di incostituzionalità, dare un anno di tempo al Parlamento – fino al maggio 2022- per modificare l’attuale normativa sì da renderla, da un lato, in linea con i principi costituzionali e, dall’altro, garantirne l’efficacia quale strumento di contrasto alla criminalità organizzata. La Camera, il 30 marzo scorso, ha approvato il disegno di legge di riforma dell’articolo 4 bis o.p. attualmente al vaglio del Senato. La Commissione antimafia, a seguito di ciò, è tornata - avendo già prospettato le linee di riforma in una Relazione datata 20 maggio 2020 sulle modalità di riforma del testo dell’articolo - con una nuova Relazione pubblicata in data 12 aprile 2022 in cui, pur dichiarando apertamente di non voler sindacare il merito del testo licenziato dalla Camera e oggetto di analisi in Senato, mette in luce ulteriori suggerimenti necessari per un’efficacie ed incisiva modifica della normativa.…

Leggi tutto...

30 Giugno 2022

La Ministra della Giustizia nel carcere della Gorgona

Si riporta di seguito il contenuto dell’annuncio, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, in merito alla visita dell’attuale Ministra…

Leggi tutto...

16 Luglio 2022

Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

Cassazione Penale, SS. UU., 19 febbraio 2021, n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2021

A cura di Carmelo Cantone
L’impiego della forza fisica da parte del personale di polizia penitenziaria: ciò che accade, ciò che non deve accadere

Da alcuni anni il tema dell’uso legittimo della forza fisica da parte della polizia penitenziaria all’interno degli istituti ha cominciato…

Leggi tutto...

3 Giugno 2023

Torna in cima Newsletter