Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 8180: video-colloqui anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato

Il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto ad un colloquio al mese con familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e con obbligo di controllo audio e di registrazione, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente. Chi non usufruisce dei colloqui, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., può effettuare un colloquio telefonico mensile con familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti, anch’esso soggetto a registrazione e a videoregistrazione.

Nel caso di specie, secondo il Magistrato di Sorveglianza, il detenuto non poteva svolgere un video-colloquio poiché tale modalità non era espressamente prevista dalla legge.

Gli Ermellini hanno ribadito che la competenza a definire le modalità di svolgimento dei colloqui spetta all’Amministrazione Penitenziaria che, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, provvede a imporre regole più stringenti al fine di evitare che il detenuto riesca a comunicare con l’esterno e a far recepire una sua (ancora) attuale autorità nel sodalizio di appartenenza.

Simili limitazioni, tuttavia, sono legittime nella misura in cui siano effettivamente connesse a esigenze di ordine e sicurezza non altrimenti gestibili. Se così non fosse, esse avrebbero natura meramente e ingiustamente afflittiva (cfr. Corte Cost., sent, 97/2020 e sent. 351/1996; cfr. Corte EDU che, in ossequio al principio di proporzione, ha ritenuto legittime le misure incidenti sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU solo se: perseguono un fine legittimo; se sono idonee rispetto all’obiettivo di tutela; se non esistono alternative altrettanto idonee al raggiungimento dello scopo; se non comportano un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione).

La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, ove sia impossibile o estremamente difficile eseguire i colloqui in presenza, coloro che sono sottoposti al regime differenziato possono essere autorizzati dall’Amministrazione penitenziaria a effettuare i colloqui in modalità da remoto, mediante mezzi di comunicazione audiovisivi. Questa possibilità, prevista dal decreto L. 10 maggio 2020, n. 29, funzionale alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è pienamente applicabile anche ai detenuti ex 41-bis, salvo quando la loro esclusione sia effettivamente necessaria per prevenire contatti fra detenuto e gruppo criminale di appartenenza.

Rigettando l’eccezione sollevata dal Ministero ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che “non solo il mezzo di comunicazione Skype for business, tecnicamente validato dal Servizio telematico penitenziario, dalla Direzione Generale del personale e delle risorse del DAP e dalla DGSIA, è perfettamente idoneo a garantire la regolarità e la sicurezza del colloquio, ma è da censurare altresì l’eccezione sollevata dal ricorrente in merito all’esaurirsi della situazione sanitaria emergenziale che, con il venire meno delle restrizioni agli spostamenti, determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla pretesa di video-colloqui. Infatti, se, da un lato, è indubbio che sia stata ripristinata la libertà di movimento all’interno del territorio dello Stato, dall’altro la situazione pandemica è ancora in atto e vi sono perduranti ragioni prudenziali legate all’acuirsi dei contagi che sconsigliano di eliminare la possibilità dei colloqui da remoto”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 18.6.2021, n. 31408: il reclamo avverso il diniego alla concessione della liberazione anticipata

Rito di sorveglianza in materia di reclamo avverso il diniego alla concessione della liberazione anticipata. Con la sentenza del 18…

Leggi tutto...

3 Dicembre 2021

Il diritto del padre detenuto di riconoscere il figlio naturale giustifica il giudizio di ottemperanza ex art. 35-bis o. p. Riflessioni a margine di una recentissima ordinanza del magistrato di sorveglianza di Palermo

L’ordinanza in oggetto, datata 21 ottobre 2022, trae origine da un permesso di necessità di particolare urgenza, previsto dall’art. 30, co. 2 ord. pen., concesso dal Magistrato di Sorveglianza di Palermo al fine di permettere ad un detenuto di disporre «del tempo necessario all’espletamento di tutte le operazioni amministrative necessarie al riconoscimento della figlia»…

Leggi tutto...

16 Novembre 2022

Corte costituzionale: Non sono illegittimi i limiti di pena per l’accesso alle misure penali di comunità

La Corte costituzionale, con sentenza n. 231/2021, depositata in data odierna, ha dichiarato non fondate le censure formulate dal Tribunale per i minorenni di Brescia in relazione agli artt. 4, c. 1, e 6, c. 1, d.lgs. 121/2018.…

Leggi tutto...

2 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 5468: la valutazione del condannato per la concessione della liberazione anticipata

La Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente soffermata sulla liberazione anticipata, quale riconoscimento della partecipazione del condannato all’opera di…

Leggi tutto...

11 Novembre 2022

Rinnovato l’accordo fra Giustizia Minorile e Conferenza Volontariato

E' stato firmato il 3 novembre 2021 un accordo di collaborazione, di durata triennale, alla presenza della ministra della Giustizia Marta Cartabia, da Gemma Tuccillo, capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità (DGMC), e Ornella Favero, presidente della Conferenza Nazionale Volontariato Giustizia (CNGV).…

Leggi tutto...

10 Novembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 giugno 2021, n. 36865: 41-bis, diritto alla sessualità e riviste per soli adulti

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 giugno 2021, n. 36865, Presidente Tardio, Relatore Centofanti   Diritto alla sessualità e riviste…

Leggi tutto...

7 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter