Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 settembre 2021, n. 41796: revoca della detenzione domiciliare e successivi comportamenti penalmente rilevanti

La questione posta all’attenzione della Suprema Corte di Cassazione trae origine dalla decisione del Tribunale di sorveglianza di Firenze di revocare la misura della detenzione domiciliare nei confronti di un detenuto per condanne in materia di stupefacenti; decisione adottata a seguito della comunicazione pervenuta dai Carabinieri della stazione Isola del Giglio con la quale si riferiva che il prevenuto era stato querelato per una violenta aggressione commessa.

Nello specifico, il Tribunale di sorveglianza ha valutato i referti medici di Pronto soccorso relativi alle lesioni riportate dalla persona offesa ed ha ritenuto inattendibile la versione dei fatti fornita dal condannato. Ulteriormente, ha reputato irrilevante, ai fini della decisione sulla misura alternativa, la remissione della querela della parte lesa.

Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore del condannato, deducendo difetto di motivazione, dato l’errore commesso dal giudicante sia nel ritenere che una denuncia determini l’incompatibilità con la prosecuzione della misura alternativa, sia nell’omettere ogni spiegazione circa le ragioni per cui le violazioni della legge e delle prescrizioni abbiano rappresentato un dato impeditivo.

Inoltre, la difesa sostiene che il fatto descritto in querela fosse diverso e di minore gravità e, quindi, non tale da incidere negativamente sul comportamento del condannato. Invero, si sarebbe trattato di un episodio di lesioni colpose, non procedibile per intervenuta remissione di querela.

Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la decisione del Tribunale di sorveglianza, il quale ha provveduto ad una considerazione complessiva del fatto, non limitandosi alla notizia di reato, ma valutando altresì la trascrizione del file audio relativo all’aggressione, dalla quale emergevano le espressioni pronunciate dal condannato nonché le parole di una terza persona che lo invitava a desistere.

Per tali ragioni, la Corte di Cassazione ritiene che il Tribunale si sia uniformato al principio di diritto espresso dalla giurisprudenza di legittimità in una vicenda analoga, ove si affermava che “in tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione” (Cass. Pen., sez. I, sent. n. 25640/2013).

Inoltre, il Collegio ritiene che il Tribunale abbia correttamente considerato anche gli ulteriori elementi emergenti dal percorso di risocializzazione dell’interessato, spettando al decidente di valutare discrezionalmente l’incidenza della accertata violazione sulla possibilità di una proficua prosecuzione della misura, senza la necessità di richiamare lo stato di progressione nel trattamento qualora ritenga che la violazione sia di tale pregnanza da non poter essere ridimensionata nella sua portata prognostica.

In definitiva, dalla decisione della Suprema Corte ne discende che “in tema di detenzione domiciliare, ai fini della valutazione della compatibilità o meno dei comportamenti posti in essere con la prosecuzione della misura, quando tali comportamenti possano dar luogo all’instaurazione di procedimenti penali, non è necessario che il giudice tenga conto dell’esito di questi ultimi, non essendo configurabile alcuna pregiudizialità, neppure logica, fra l’esito anzidetto e la valutazione in questione”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Arianna Stefani

Contributi simili

A cura di Università di Palermo
Progetto SERENY: diritti umani e prevenzione della radicalizzazione giovanile (evento del 20 Giugno)

Progetto SERENY dell’Università di Palermo, incontro del 20 Giugno, dalle 11 alle 13. LOCANDINA EVENTO PALERMO 20.06 Per partecipare da…

Leggi tutto...

19 Giugno 2023

Qualche dato da Strasburgo: le statistiche del 2021 in tema di probation del Consiglio d’Europa

Con un comunicato stampa del 21.6.2022, il Consiglio d’Europa ha pubblicato la ricerca statistica annuale condotta dall’Università di Losanna sul…

Leggi tutto...

23 Giugno 2022

L’art 3 CEDU e sistema di esecuzione penale statunitense in punto di ergastolo. In attesa della pronuncia della Grande Camera

Il prossimo 23 febbraio la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riunita nella Grande Camera, si pronuncerà in merito alla richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d’America nei confronti di una propria cittadina, ricercata per i reati di omicidio aggravato e distruzione di cadavere commessi nella Contea di Eaton, Stato del Michigan (U.S.A.), nel 2002.…

Leggi tutto...

8 Febbraio 2022

Tra riforma e “rivoluzione”: l’alba di nuovi equilibri nell’esecuzione penale?

Il 10 agosto scorso sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia lo schema di decreto legislativo di riforma…

Leggi tutto...

16 Agosto 2022

A cura di Guglielmo Sacco (Università di Pisa)
L’UEPE ed altri attori istituzionali: prospettive di una futuribile giustizia di comunità

Premessa: gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna oggi La legge 354 del 1975 ha sancito la nascita degli uffici preposti…

Leggi tutto...

11 Settembre 2023

T. sorveglianza di Bari – 08/07/2021 – liberazione anticipata

Il Tribunale si pronuncia su un provvedimento di reclamo avverso il rigetto da parte del Magistrato di Sorveglianza di un’istanza…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter