Cass. Pen., Sez. I., sent., 2 luglio 2021, n. 38350: provvedimento di fissazione dell’udienza camerale

La prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38350/2021 ha ribadito il principio di diritto secondo cui, nel procedimento di sorveglianza, il provvedimento di fissazione dell’udienza camerale comporta l’obbligo di notificare l’avviso di fissazione di quest’ultima all’interessato e al suo difensore, a pena di nullità di ordine generale, assoluta e insanabile.  

Tale obbligo, al fine di salvaguardare l’integrità del contraddittorio, sussiste non solo con riferimento alla prima fissazione determinata dal decreto presidenziale, ma anche ove l’esigenza di fissazione sia generata da rinvio a nuovo ruolo senza contestuale indicazione della data, a prescindere da quale sia la causa del differimento.

L’avviso al difensore, relativo a un procedimento che contempla la sua necessaria partecipazione, è dovuto ex art. 666, comma 3, cod. proc. pen., anche per effetto del rinvio stabilito dall’art. 678 al rito scandito dall’art. 666 cit., e la sua violazione determina un’ipotesi di nullità assoluta ex artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen.

La Cassazione, infatti, ha precisato come non varrebbe a surrogare la carenza suindicata la nomina del difensore di ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen., poiché l’omesso avviso dell’udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall’imputato o dal condannato integra una nullità assoluta del tipo suindicato, non rileverebbe in contrario il fatto che la notifica fosse stata effettuata al difensore di ufficio o che, comunque, in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex 97, 4 comma, giacché, in costanza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall’interessato, ove il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore di ufficio, si determina una situazione lesiva del diritto dell’interessato ad avere un difensore di sua scelta, riconosciuto dall’art. 6, terzo comma, lett. c), CEDU.

Secondo il Collegio, all’ipotesi dell’omesso avviso, deve essere parificato l’avviso riferito a un orario successivo a quello di effettiva celebrazione dell’udienza, di guisa che il difensore intervenga all’udienza quando la stessa sia stata già interamente celebrata (fattispecie che si è verificata nel caso in esame).

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

“Il valore dell’alternativa. Un approccio evidence based alle misure alternative alla detenzione” – F. Giordano, M. Tallarigo, S. Panarello, G. Di Rosa

Si segnala il volume, edito da Egea, di cui sopra: questo presenta i risultati di una ricerca condotta in Lombardia…

Leggi tutto...

23 Maggio 2022

Ancora una decisione della Suprema corte in tema di (in)eseguibilità del mandato di arresto europeo a fronte del rischio di condizioni disumane nello Stato emittente (Cass., sez. f., 1/9/2022, n. 32431)

Come affermato da tempo dalla Corte di Giustizia, i giudici nazionali sono anche giudici del diritto dell’Unione e, dunque, spetta ad essi provvedere all’applicazione a livello interno del diritto sovranazionale, assicurandone l’effettività. Questa affermazione vale anche per gli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali, in particolare, il mandato d’arresto europeo. E’ in questo contesto che si colloca la presente decisione con cui la Corte di cassazione prende nuovamente posizione in tema di esecuzione a fronte di possibili violazioni del divieto di tortura e trattamenti inumani cui potrebbe andare incontro il soggetto consegnando nel caso in cui venisse trasferito nello Stato di emissione.…

Leggi tutto...

19 Settembre 2022

L’intervento della Ministra Cartabia alla presentazione del docufilm “Exit” di Stefano Sgarella: un “gruppo di lavoro” per affrontare singoli e specifici problemi

“Non aspettatevi miracoli ma aspettatevi un cammino, un cammino in cui avverto di avere la disponibilità di persone. In giornata firmerò la costituzione di un gruppo di lavoro che non sarà messo all’opera per ripensare le grandi teorie sul carcere – questo è già stato fatto da altri – ma per cominciare ad affrontare concretamente una serie di singoli, specifici, problemi che, anche a legislazione invariata, come a legislazione invariata è nata “La Nave” possono dare grandi frutti. Trovo grande disponibilità, grande sensibilità, energie che si vogliono mettere in moto. Questo basterà a far rotolare una palla di neve che speriamo diventi presto una valanga”.…

Leggi tutto...

12 Settembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 30 settembre 2021, n. 43484: negato l’acquisto di CD non sicuri ai detenuti sottoposti al 41-bis Ord. Pen.

Regime penitenziario differenziato: è legittimo il diniego di acquistare compact disk musicali, se non è possibile assicurare la messa in…

Leggi tutto...

25 Febbraio 2022

T. sorveglianza di Roma – 15/12/20 – detenzione domiciliare

Con ordinanza del dicembre 2020 il Tribunale rigetta l’istanza di detenzione domiciliare proposta ritenendo che il domicilio indicato dal condannato…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Ancora sulla proroga del regime ex art. 41-bis

Cass. Pen., Sez. I, sent. 4 maggio 2021, n. 28979 e Cass. Pen., Sez. I, sent. 20 maggio 2021, n. 23540. Sul ricorso proposto dalla detenuta in regime di detenzione differenziato Lioce Nadia Desdemona, la Corte di Cassazione con la sentenza n. 28979/2021 ha ribadito che per la proroga del regime del c.d. carcere duro, ai sensi dell’art. 41-bis, co. 2, Ord. Pen., è necessario verificare la sussistente “capacità” di mantenere i collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva. È sufficiente “la potenzialità, attuale e concreta, di collegamenti con l’ambiente malavitoso che non potrebbe essere adeguatamente fronteggiata con il regime carcerario ordinario”. Nella medesima pronuncia, la Corte precisa che, in ordine ai provvedimenti di applicazione o di proroga del regime differenziato il controllo di legittimità affidatole è circoscritto alla violazione di legge.…

Leggi tutto...

16 Settembre 2021

Torna in cima Newsletter