Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 27 aprile 2021, n. 21546.
In tema di lavoro penitenziario, la Corte di legittimità ritiene impugnabile, mediante reclamo ex art. 35-bis, co. 4 Ord. Pen., il provvedimento del magistrato di sorveglianza che approvi la revoca dell’ammissione del detenuto al lavoro all’esterno, in quanto decisione in grado di ledere un diritto fondamentale della persona, ovvero componente determinante del trattamento rieducativo del detenuto, così come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 532 del 2002).
Nella pronuncia in esame la Suprema Corte richiama l’iter procedimentale da applicarsi. L’art. 35-bis Ord. Pen., introdotto con il d.l. n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 10/2014, volto a garantire al detenuto rimedi giurisdizionali effettivi a tutela dei diritti espressi dalla Legge n. 354 del 1975, prevede un doppio grado di merito. In particolare, il comma 4 stabilisce la possibilità di proporre reclamo avverso la decisione giurisdizionale del magistrato di sorveglianza dinanzi al Tribunale di Sorveglianza. La decisione di quest’ultimo, ai sensi del comma 4-bis dell’art. 35-bis Ord. Pen., è ricorribile per Cassazione per violazione di legge.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Beatrice Paoletti