Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 5468: la valutazione del condannato per la concessione della liberazione anticipata

La Suprema Corte di Cassazione si è nuovamente soffermata sulla liberazione anticipata, quale riconoscimento della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, per la cui concessione è necessario indagare la condotta esteriore del detenuto. Quest’ultima deve essere valutata, con particolare riferimento, all’impegno dimostrato dal detenuto nel profittare proficuamente di opportunità offerte nel corso del trattamento e al mantenimento di rapporti, corretti e costruttivi, anche con gli operatori penitenziari.

Ove la pena – prosegue la Corte di Cassazione – venga espiata agli arresti domiciliari, o in detenzione domiciliare, mancando quindi il trattamento rieducativo svolto in istituto e la correlativa partecipazione ad esso del detenuto, assume rilievo la valutazione della sua condotta sotto il profilo del rispetto delle prescrizioni imposte, ovvero dell’espletamento della prestazione lavorativa, se consentita, nonché l’esame del comportamento complessivo del soggetto in modo da trarre da esso ogni elemento che esprima, o neghi, l’evoluzione positiva della sua personalità.

Insegna la Suprema Corte che la valutazione deve essere d’insieme ed è illegittimo ogni automatismo, “dovendo il diniego del beneficio essere sorretto, anche in caso di trasgressione, da una completa valutazione fattuale e psicologica dell’addebito, in modo che ne risulti l’incidenza negativa sulla partecipazione del condannato all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 51463 del 24/05/2017, Irace, Rv. 271595 01). I relativi apprezzamenti non sono censurabili in sede di legittimità, solo se sorretti da motivazione adeguata, razionale ed esaustiva”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Suicidi in carcere: il DAP vara le linee guida per il contrasto al fenomeno

Lo scorso 8 agosto il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha varato le linee guida per contrastare il drammatico fenomeno dei…

Leggi tutto...

9 Agosto 2022

A cura di Guglielmo Sacco (Università di Pisa)
L’UEPE ED ALTRI ATTORI ISTITUZIONALI: PROSPETTIVE DI UNA FUTURIBILE GIUSTIZIA DI COMUNITA’

Premessa: gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna oggi La legge 354 del 1975 ha sancito la nascita degli uffici preposti…

Leggi tutto...

11 Settembre 2023

L’alimentazione forzata del detenuto che pratica lo sciopero della fame in una recente decisione della Corte di Strasburgo (Eur. C. Human Rights, Fifth section, Yakovlyev v. Ukraine, 8 December 2022, application no. 42010/18)

La Corte europea, dopo aver ribadito che il ricorso alla alimentazione forzata con lo scopo di salvare la vita di un detenuto che consapevolmente rifiuti il cibo può essere apprezzato alla stregua di terapia compatibile in via di principio col precetto contenuto nell’art. 3 Conv., ne ha ritenuto invece la violazione con la sentenza in oggetto, dal momento che nel caso di specie non è stata riscontrata la necessità medica di farvi ricorso ed essendo mancata un’effettiva garanzia giurisdizionale (oltre che per la brutalità della tecnica adoperata, stando a quanto riportato dal ricorrente)…

Leggi tutto...

2 Marzo 2023

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33745: illeciti disciplinari

LA BATTITURA COLLETTIVA DEI BLINDATI SUI CANCELLI DELLE CAMERE DI PERNOTTAMENTO COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE   Il caso posto all’attenzione della…

Leggi tutto...

21 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter