Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 19 febbraio 2021 (ud. 24 settembre 2020), n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.
In altri termini, nell’effettuare tale calcolo, la superficie totale della cella non deve comprendere quella dei sanitari, ma deve includere lo spazio occupato dai mobili (intendendo, con tale ultimo sostantivo, gli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all’altro della cella, e viceversa, escludendo dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello). Ciò appare senza dubbio favorevole al benessere dei detenuti, ai quali viene garantito uno spazio più ampio concretamente utile per il movimento.

In conclusione, la Corte, si è esposta sul tema dei “fattori compensativi” (intesi come elementi di carattere positivo che, in qualche modo, possono attenuare il disagio di uno spazio troppo ristretto all’interno della cella), affermando che: “Se il detenuto è sottoposto al regime cd. “chiuso”, è necessario che gli venga assicurato uno spazio minimo di tre metri quadrati, detratto quello impegnato da strutture sanitarie e arredi fissi; se, al contrario, è sottoposto al regime cd. “semiaperto”, ove gli venga riservato uno spazio inferiore ai tre metri quadrati, è necessario, al fine di escludere o di contenere il pericolo di violazione dell’art. 3 CEDU (derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati), che concorrano i seguenti fattori: 1) breve durata della detenzione; 2) sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella assicurata dallo svolgimento di adeguate attività; 3) dignitose condizioni carcerarie”.

Qui il testo della sentenza.

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

La Consulta dichiara incostituzionale la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza tra il detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis, co2 ss, O.P. e il proprio difensore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 18 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge di ordinamento penitenziario, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.…

Leggi tutto...

25 Gennaio 2022

Condannato tossicodipendente: circa la decorrenza dell’esecuzione dell’affidamento in prova

Cassazione Penale, Sez. I, sent. 1° aprile 2021, n. 16123. La Corte di Cassazione ha riaffermato il principio di diritto per cui “in tema di affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, il Tribunale di Sorveglianza, ai sensi dell’art. 94, comma quarto, del d.P.R. n. 309 del 1990, può determinare la decorrenza dell’esecuzione della misura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data per l’interessato, qualora al momento della decisione il programma terapeutico risulti già positivamente in corso, ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durata ininterrotta e contenuti comportamenti, ai criteri di recupero sociale cui tende l’istituto, essendo invece irrilevante il dato della sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena da espiare”.…

Leggi tutto...

20 Agosto 2021

Cass. Pen. Sez. I., sent. 16 marzo 2021, n. 27374: lavoro all’esterno

Cass. Pen. Sez. I., Sent., n. 27374/2021, (ud.16.03.2021) dep. 15.07.2021  OGGETTO: Istituti di prevenzione e di pena – Ammissione al…

Leggi tutto...

3 Gennaio 2022

Cassazione, Sez. I – 27/04/2021, n. 21546 – ammissione al lavoro all’esterno

Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 27 aprile 2021, n. 21546. In tema di lavoro penitenziario, la Corte di legittimità ritiene impugnabile, mediante reclamo ex art. 35-bis, co. 4 Ord. Pen., il provvedimento del magistrato di sorveglianza che approvi la revoca dell’ammissione del detenuto al lavoro all’esterno, in quanto decisione in grado di ledere un diritto fondamentale della persona, ovvero componente determinante del trattamento rieducativo del detenuto, così come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 532 del 2002).…

Leggi tutto...

19 Ottobre 2021

T. sorveglianza di Roma – 21/10/20 – affidamento in prova

Nell’ordinanza in oggetto, datata 21 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprime in merito ad una richiesta…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter