Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

11 Ottobre 2021

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 19 febbraio 2021 (ud. 24 settembre 2020), n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.
In altri termini, nell’effettuare tale calcolo, la superficie totale della cella non deve comprendere quella dei sanitari, ma deve includere lo spazio occupato dai mobili (intendendo, con tale ultimo sostantivo, gli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all’altro della cella, e viceversa, escludendo dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello). Ciò appare senza dubbio favorevole al benessere dei detenuti, ai quali viene garantito uno spazio più ampio concretamente utile per il movimento.

In conclusione, la Corte, si è esposta sul tema dei “fattori compensativi” (intesi come elementi di carattere positivo che, in qualche modo, possono attenuare il disagio di uno spazio troppo ristretto all’interno della cella), affermando che: “Se il detenuto è sottoposto al regime cd. “chiuso”, è necessario che gli venga assicurato uno spazio minimo di tre metri quadrati, detratto quello impegnato da strutture sanitarie e arredi fissi; se, al contrario, è sottoposto al regime cd. “semiaperto”, ove gli venga riservato uno spazio inferiore ai tre metri quadrati, è necessario, al fine di escludere o di contenere il pericolo di violazione dell’art. 3 CEDU (derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati), che concorrano i seguenti fattori: 1) breve durata della detenzione; 2) sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella assicurata dallo svolgimento di adeguate attività; 3) dignitose condizioni carcerarie”.

Qui il testo della sentenza.

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Detenuti al carcere duro ed orario di preparazione dei pasti: il “no” della Cassazione a differenze regolamentari irragionevoli

Il divieto discriminatorio per i detenuti in regime ex art. 41-bis ord. pen. di godere della medesima libertà di orario assegnata in favore dei detenuti comuni nella preparazione e cottura dei cibi in cella - divieto non motivato da rilevanti esigenze di salubrità ambientale o di ordine e sicurezza penitenziari -, si risolve in una ingiustificata ed intollerabile violazione del diritto alla salute individuale, inciso dalle modalità e dai tempi di alimentazione soggettivi (Cass., Sez. V, 24925/2022)…

Leggi tutto...

3 Agosto 2022

M. sorveglianza di Mantova – 06/05/19 – durata massima misura sicurezza detentiva, libertà vigilata

Nell’ordinanza in oggetto, datata 06/05/2019, l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova si esprime in merito al riesame della pericolosità sociale dell’interessato…

Leggi tutto...

27 Dicembre 2021

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

L’art 3 CEDU e sistema di esecuzione penale statunitense in punto di ergastolo. In attesa della pronuncia della Grande Camera

Il prossimo 23 febbraio la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, riunita nella Grande Camera, si pronuncerà in merito alla richiesta di estradizione avanzata dagli Stati Uniti d’America nei confronti di una propria cittadina, ricercata per i reati di omicidio aggravato e distruzione di cadavere commessi nella Contea di Eaton, Stato del Michigan (U.S.A.), nel 2002.…

Leggi tutto...

8 Febbraio 2022

Tamar Pitch (a cura di) – “Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive”, Carrocci Editore 2022

Si segnala la pubblicazione del libro “Devianza e questione criminale. Temi, problemi e prospettive“, a cura di Tamar Pitch ed…

Leggi tutto...

16 Dicembre 2022

La situazione delle carceri italiane secondo Antigone: il rapporto del luglio 2022

Pubblichiamo qui il rapporto semestrale sulle carceri italiane svolto dall’Associazione Antigone.…

Leggi tutto...

24 Agosto 2022

Torna in cima Newsletter