Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

Cassazione Penale, Sezioni Unite, 19 febbraio 2021 (ud. 24 settembre 2020), n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.
In altri termini, nell’effettuare tale calcolo, la superficie totale della cella non deve comprendere quella dei sanitari, ma deve includere lo spazio occupato dai mobili (intendendo, con tale ultimo sostantivo, gli arredi che possono essere facilmente spostati da un punto all’altro della cella, e viceversa, escludendo dal calcolo lo spazio occupato dagli arredi fissi, tra cui rientra anche il letto a castello). Ciò appare senza dubbio favorevole al benessere dei detenuti, ai quali viene garantito uno spazio più ampio concretamente utile per il movimento.

In conclusione, la Corte, si è esposta sul tema dei “fattori compensativi” (intesi come elementi di carattere positivo che, in qualche modo, possono attenuare il disagio di uno spazio troppo ristretto all’interno della cella), affermando che: “Se il detenuto è sottoposto al regime cd. “chiuso”, è necessario che gli venga assicurato uno spazio minimo di tre metri quadrati, detratto quello impegnato da strutture sanitarie e arredi fissi; se, al contrario, è sottoposto al regime cd. “semiaperto”, ove gli venga riservato uno spazio inferiore ai tre metri quadrati, è necessario, al fine di escludere o di contenere il pericolo di violazione dell’art. 3 CEDU (derivante dalla disponibilità nella cella collettiva di uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati), che concorrano i seguenti fattori: 1) breve durata della detenzione; 2) sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella assicurata dallo svolgimento di adeguate attività; 3) dignitose condizioni carcerarie”.

Qui il testo della sentenza.

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Tra riforma e “rivoluzione”: l’alba di nuovi equilibri nell’esecuzione penale?

Il 10 agosto scorso sono stati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia lo schema di decreto legislativo di riforma…

Leggi tutto...

16 Agosto 2022

Esce oggi “Ariaferma”, il nuovo film di Leonardo di Costanzo

Esce oggi, giovedì 14 Ottobre, il film di Leonardo Di Costanzo, “Ariaferma”, presentato al Festiva di Venezia 2021. Un film…

Leggi tutto...

14 Ottobre 2021

A cura di Elena Fiorini (Università di Pisa)
Pene sostitutive, misure alternative, carcere: la Cassazione mette un po’ di ordine sul rapporto tra le diverse forme di esecuzione della pena

Prima dell’approvazione del D. L.vo n.150/2022 non sono state numerose le occasioni in cui la giurisprudenza si è occupata della…

Leggi tutto...

29 Gennaio 2025

Liberazione anticipata: imprescindibile la prova di un’effettiva rieducazione

Il Tribunale di Sorveglianza per i Minorenni di Catania, con tre diversi provvedimenti, chiarisce come il raggiungimento della prova di un’effettiva partecipazione all’opera di rieducazione sia requisito necessario per far sì che il minore detenuto possa accedere alla liberazione anticipata ai sensi dell’art. 54 della legge 26 luglio 1975, n° 354.…

Leggi tutto...

14 Febbraio 2022

Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze e la nuova interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 51 ter o.p.

Il Tribunale di Sorveglianza accoglie l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'articolo 51 ter o.p proposta in tale sede dal difensore di soggetto ammesso alla misura dell'affidamento in prova con esito negativo.…

Leggi tutto...

17 Marzo 2022

A cura di Dott.ssa Chiara Rossi (Università di Pisa)
Un dialogo tra vittima e autore del reato. Oltre il castigo – recensione a Giovanni Fiandaca, PUNIZIONE, Il Mulino editore, 2024

Giovanni Fiandaca, professore emerito di Diritto Penale presso l’Università di Palermo, ha dedicato il Suo volume a un tema plurisecolare,…

Leggi tutto...

10 Ottobre 2024

Torna in cima Newsletter