L’ordinanza che statuisce sulla liberazione anticipata deve essere notificata al difensore del condannato

Cass. Pen., SS.UU., sent. 1° aprile 2021, n. 12581

Le Sezioni Unite hanno espresso il seguente principio di diritto: “L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis, comma 1, Ord. Pen.) deve essere in ogni caso notificata al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo. Quest’ultimo è soggetto alla disciplina generale delle impugnazioni”.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione: “Se l’ordinanza adottata dal magistrato di sorveglianza sull’istanza di concessione della liberazione anticipata (art. 69-bis Ord. pen.) debba essere notificata in ogni caso anche al difensore dell’istante, sicché, ove questi ne sia privo, la notifica debba avvenire al difensore d’ufficio appositamente nominato”. L’aderenza delle Sezioni Unite all’orientamento del giudice rimettente si fonda, in particolare, sul combinato disposto degli artt. 69-bis, comma 1, Ord. Pen. e 127, comma 1, c.p.p. L’ordinanza del magistrato di sorveglianza che ha deciso sull’istanza di concessione della liberazione anticipata è comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti di cui all’art. 127 c.p.p. Le norme richiamate devono essere lette in modo coordinato alla luce della natura di mezzo di impugnazione del reclamo e del diritto di difesa. Pertanto, tra i destinatari della notificazione dell’ordinanza che, in tutto o in parte, rigetta l’istanza di concessione della liberazione anticipata, deve ricomprendersi il difensore d’ufficio, nominato dal magistrato di sorveglianza al condannato che ne sia privo, oltre al difensore di fiducia designato dall’interessato prima della decisione dell’istanza. L’apporto del difensore diviene necessario nella fase immediatamente successiva all’adozione dell’ordinanza del magistrato di sorveglianza, per permettere al condannato di avvalersene ed esercitare effettivamente il suo diritto di difesa.

Qui il testo della sentenza.

Contributi simili

Mandato di arresto europeo e risocializzazione del condannato extracomunitario. Il rinvio pregiudiziale alla CGUE

Con ordinanza n° 217 del 2021, nell’ambito di un ricorso di legittimità costituzionale in via incidentale, la Corte costituzionale ha nuovamente adìto la Corte di Giustizia dell’Unione europea, ponendo quesiti interpretativi sulle implicazioni in tema di tutela dei diritti fondamentali quale conseguenza dell’applicazione della disciplina del mandato di arresto europeo (d’ora in poi M.A.E.).…

Leggi tutto...

18 Febbraio 2022

La Ministra della Giustizia nel carcere della Gorgona

Si riporta di seguito il contenuto dell’annuncio, pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia, in merito alla visita dell’attuale Ministra…

Leggi tutto...

16 Luglio 2022

Numero dei detenuti di nuovo in aumento. Il Garante Nazionale invita ad un’attenta riflessione

Aumenta il numero dei detenuti: è quello che si evince dai dati raccolti. Difatti, si registra un segnale in controtendenza rispetto alla riduzione che si era avuta nel 2020, anche a seguito dell’emergenza sanitaria.…

Leggi tutto...

15 Novembre 2021

T. sorveglianza di Bari – 08/07/2021 – liberazione anticipata

Il Tribunale si pronuncia su un provvedimento di reclamo avverso il rigetto da parte del Magistrato di Sorveglianza di un’istanza…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Cass. Pen. Sez. I., sent. 9 luglio 2021, n. 38031: colloqui dei detenuti al 41-bis

OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso ordinanza del magistrato di sorveglianza – colloqui dei detenuti sottoposti al regime di sorveglianza speciale…

Leggi tutto...

18 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter