Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 46719: colloqui visivi dei detenuti sottoposti al regime differenziato

I colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i più stretti congiunti, diritto riconosciuto dall’ordinamento penitenziario e con radicamento nel diritto costituzionale e convenzionale.

Le limitazioni all’esercizio del diritto ai colloqui visivi devono essere pertanto previste dalla legge e giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, ordine pubblico e prevenzione dei reati, protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 23819/2020; Corte Edu, Sez. II, 4 febbraio 2003, Van der Ven c. Paesi Bassi, secondo cui la detenzione non può sopprimere in modo assoluto la relazionalità e la vita affettiva mediante l’isolamento completo del detenuto).

Il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., ai quali si applicano disposizioni restrittive in ordine al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento. Tali limitazioni devono essere necessariamente giustificate da esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza sottese al regime differenziato (cfr. Corte Cost, sent. n. 97/2020; Corte Cost., sent. n. 351/1996).

L’art. 16 della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, recante la disciplina dell’organizzazione del c.d. carcere duro, stabilisce che il colloquio senza vetro divisorio può avvenire solo nel caso in cui esso avvenga con figli e nipoti in linea retta di età inferiore a dodici anni.

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che tale scelta organizzativa non rappresenta un esercizio irragionevole della discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, bensì è frutto di un prudente contemperamento ed è fondata sulla necessità di non pregiudicare le esigenze di controllo per effetto di un’eccessiva espansione dei soggetti ammessi al colloquio con modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie, fra le quali, la presenza di locali con vetro divisorio (Cfr., Cass., Sez. I, sent. n. 28260/2021; Cass., Sez. I, sent. n. 22292/2018).

È prestata attenzione allo svolgimento dei colloqui da parte dei minori infraquattordicenni per far sì che questi possano svolgersi in luoghi più accoglienti, meno spersonalizzanti e secondo procedure, anche di controllo, calibrate sulla personalità, ancora in evoluzione, dei minori. Tuttavia, ciò non può significare, in assenza di univoche indicazioni sul punto, la volontà del legislatore di introdurre una deroga al principio secondo cui i colloqui tra i soggetti sottoposti al regime differenziato e i loro familiari possano avere luogo in assenza del vetro divisorio. Si tratta di una deroga introdotta dal D.A.P. che ha realizzato un contemperamento ragionevole e congruo per il principio della congruità delle restrizioni, limitando il regime dei minori controlli ai soli soggetti infradodicenni, i quali, in ragione della loro età, più difficilmente possono essere strumentalizzati per aggirare le finalità proprie del regime differenziato.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 6 ottobre 2021, n. 40294: rapporto tra ordinanza di custodia cautelare in carcere e colloquio con il difensore

Il rapporto tra l’ordinanza di custodia cautelare in carcere e il colloquio con il difensore. Non si configura la nullità…

Leggi tutto...

1 Marzo 2022

La Corte costituzionale ha “deciso di non decidere” attorno alle note questioni di legittimità costituzionale relative al c.d. ergastolo ostativo. Venendo incontro all’istanza presentata dall’Avvocatura dello Stato, i giudici della Consulta hanno stabilito, infatti, di rinviarne la trattazione all’udienza pubblica dell’ otto novembre di quest’anno. Il Parlamento avrà tempo, dunque, fino a quella data per portare a compimento la riforma dell’art. 4-bis o.p.…

Leggi tutto...

10 Maggio 2022

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

E’ facile essere buoni. Difficile è essere giusti (Victor Hugo)

La Corte di Cassazione (sez. V, 28 febbraio 2022, n. 19536, dep. 18 maggio 2022) ribadisce i criteri interpretativi ai fini della concedibilità dei permessi premio ai condannati per reati c.d. “di prima fascia” ex art. 4 bis co 1° o.p., alla luce della sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale, individuando altresì i relativi poteri istruttori del Tribunale di sorveglianza. Con la presente decisione, la Corte di Cassazione torna a ribadire alcuni fondamentali principi in tema di permessi premio ex art. 30 ter o.p., e, segnatamente, si occupa dell’ipotesi in cui il predetto beneficio sia richiesto da un condannato per reati di cui all’art. 4 bis, comma I, o.p.…

Leggi tutto...

17 Giugno 2022

La situazione delle carceri italiane secondo Antigone: il rapporto del luglio 2022

Pubblichiamo qui il rapporto semestrale sulle carceri italiane svolto dall’Associazione Antigone.…

Leggi tutto...

24 Agosto 2022

Torna in cima Newsletter