Cass. Pen., Sez. I, sent. 14.9.2021 (dep. 10.2.2022) n. 4641: il convivente di un soggetto che appartiene alla “famiglia” del detenuto non è titolare della facoltà di colloquio c.d. ordinario

L’ordinamento penitenziario – art. 37 d.P.R. n. 230/2000 – identifica, tra le categorie di persone ammesse in via ordinaria alla fruizione dei colloqui, i congiunti e i conviventi del soggetto ristretto.

Il termine “congiunti” utilizzato dall’art. 18 Ord. Pen. fa riferimento alla realizzazione dei colloqui con i “familiari”.

L’art. 41-bis, co. 2-quater, lett. b), Ord. Pen. indica solo “familiari” e “conviventi” quali soggetti legittimati, salvo casi eccezionali.

 

L’art. 1, co. 38, della legge n. 76 del 20 maggio 2016 stabilisce: “i conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario”.

Questa disposizione – secondo la Suprema Corte di Cassazione – “assume valenza limitativa della parificazione, essendo espressa una equiparazione tra la persona convivente (con il soggetto privato della libertà) e il coniuge”.

Ne discende che, anche in ambito penitenziario, l’identificazione dell’insieme dei “congiunti” non può che operarsi ai sensi dell’art. 307, co. 4, c.p., disposizione che – stante l’intervento del Dlgs. n. 6/2017 – “non ricomprende i soggetti legati da vincoli familiari di fatto, essendo stata – l’estensione in parola – limitata alla parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso”.

 

Pertanto, secondo la Corte di legittimità, non può ritenersi titolare della facoltà di colloquio c.d. ordinario “una persona che sia convivente non già del soggetto recluso [..] ma che sia convivente di un soggetto appartenente alla ‘famiglia’ del detenuto”.

In via ermeneutica non si può superare il “doppio limite” di cui all’art. 307, co. 4, c.p. – che si estende alle sole unioni civili – e all’art. 1, co. 38, l. n. 76/2016 che, intervenendo specificamente sull’ordinamento penitenziario, è teso a parificare i diritti del convivente con quelli del coniuge, rispondendo “alla necessità di tutelare la diretta relazione interpersonale (convivenza/coniugio) e non le relazioni di fatto di tipo indiretto”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

M. sorveglianza di Mantova – 06/05/19 – durata massima misura sicurezza detentiva, libertà vigilata

Nell’ordinanza in oggetto, datata 06/05/2019, l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova si esprime in merito al riesame della pericolosità sociale dell’interessato…

Leggi tutto...

27 Dicembre 2021

Regime ex art. 41-bis Ord. Pen.: sì alla consegna diretta di dolci e giocattoli destinati a figli e nipoti infradodicenni

Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 aprile 2021, n. 24691. Per la Suprema Corte è legittima l’ordinanza del Magistro di Sorveglianza (confermata dal Tribunale di Sorveglianza) che attribuisce al detenuto sottoposto al c.d. carcere duro la facoltà di consegnare direttamente piccoli giocattoli o dolciumi, acquistati al sopravvitto ai propri discendenti in linea retta, minori di dodici anni e con i quali è stato ammesso a svolgere il colloquio senza vetro divisorio.…

Leggi tutto...

30 Agosto 2021

La legalità della pena e il giudizio abbreviato nel caleidoscopio del regime transitorio

Con la sentenza in oggetto, la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, facendo applicazione della previsione di cui all'art. 442 co. 2 c.p.p. - nella versione precedente alla “amputazione” operata con la l. 33/2019 - ha deciso di sostituire la pena dell’ergastolo, originariamente irrogata dal giudice della cognizione, con la reclusione a trent’anni. La decisione di procedere a questa conversione in executivis, e a distanza di così tanti anni dalla definizione del processo di cognizione, è motivata dal ritenuto diritto dell’allora imputato di vedersi ridurre la pena irrogata sulla base della sua richiesta di accedere al giudizio abbreviato, ancorché il rito speciale non sia stato mai celebrato.…

Leggi tutto...

22 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 luglio 2021, n. 33339: misure alternative e stato di salute

Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 luglio 2021, n. 33339, Presidente Casa, Relatore Renoldi: misure alternative alla detenzione e stato…

Leggi tutto...

10 Dicembre 2021

Il diritto alla sessualità delle persone detenute: C. eur. dir. uomo, Sez. I, sent. 1° luglio 2021, Lesław Wójcik c. Polonia

La Prima Sezione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nel caso Lesław Wójcik c. Polonia, si è pronunciata in merito alla portata del diritto all’affettività, nella sua particolare declinazione del diritto alla sessualità, delle persone detenute. La Corte EDU, ricostruita la propria giurisprudenza in materia di risocializzazione e recupero dei detenuti, ricorda che il diritto di visita riconosciuto dall’ordinamento penitenziario polacco rappresenta non un vero e proprio diritto, bensì un beneficio subordinato alla buona condotta del detenuto. …

Leggi tutto...

19 Ottobre 2021

Osservazioni in merito alla bozza di circolare del D.A.P. sul circuito di media sicurezza

Il circuito di media sicurezza rappresenta un settore che, più di altri, è stato oggetto di numerose modifiche le quali, tuttavia, hanno portato alla formazione di prassi eterogenee, molto spesso non in linea con quanto statuito a livello nazionale e internazionale. Per questo motivo, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha elaborato una circolare al fine di ridisegnare il trattamento penitenziario nel circuito di media sicurezza, il quale ospita, peraltro, il maggior numero di detenuti presenti all’interno delle carceri italiane. …

Leggi tutto...

19 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter