Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 luglio 2021, n. 33911: revoca dell’affidamento terapeutico provvisoriamente disposto

L’affidamento terapeutico, al pari delle altre misure alternative alla detenzione, può essere provvisoriamente disposto ed eventualmente revocato dal Magistrato di Sorveglianza. Il provvedimento provvisorio non è autonomamente impugnabile, diversamente dalla decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza.

 

Il Tribunale di Sorveglianza è competente per l’applicazione delle misure alternative alla detenzione. La Corte di Cassazione ha precisato che, secondo l’ordinamento penitenziario (artt. 47, co. 4, 47-ter, co. 1-quater, 50, co. 6, Ord. Pen.), le misure alternative alla detenzione possono essere provvisoriamente disposte, in presenza di situazioni urgenti, da parte del Magistrato di Sorveglianza, il quale dovrà trasmettere gli atti al Tribunale di Sorveglianza che, entro quarantacinque giorni, dovrà emettere la decisione definitiva. Parimenti è previsto anche per l’affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, il c.d. affidamento terapeutico, ai sensi dell’art. 94, co. 2, D.P.R. n. 309/1990.

Il provvedimento di provvisoria applicazione della misura alternativa alla detenzione ha natura meramente interinale e temporanea, essendo destinato a perdere efficacia con la decisione definitiva dell’organo collegiale. Pertanto, il provvedimento provvisorio non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile solo avverso la decisione definitiva del Tribunale di Sorveglianza ai sensi del combinato disposto degli artt. 678, co, 1 e 666, co. 6, c.p.p. (cfr. Sez. 1, n. 5483 del 13/1/2010; Sez. 1, n. 22881 del 27/6/2006).

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità si è pronunciata nel senso che “analogamente, il provvedimento di revoca della misura provvisoriamente applicata ha natura interinale, essendo anch’esso destinato a essere “assorbito” dalla successiva decisione collegiale sulla richiesta di applicazione della misura alternativa. Pertanto, deve escludersi che anch’esso sia autonomamente impugnabile, venendo le esigenze di tutela del diritto di difesa posticipate al momento del necessario, definitivo pronunciamento sul merito dell’istanza di applicazione del beneficio de quo”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Lo spazio minimo che deve essere garantito al detenuto: modalità di calcolo

Cassazione Penale, SS. UU., 19 febbraio 2021, n. 6551. Con la presente sentenza, le Sezioni Unite, affronta il tema della modalità di calcolo dello spazio minimo che deve essere garantito al detenuto ospitato in una cella collettiva, ai sensi dell’art. 3 CEDU, affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti. La Corte precisa come “Nella valutazione dello spazio minimo di tre metri quadrati, si deve avere riguardo alla superficie che assicura il normale movimento e, pertanto, vanno detratti gli arredi tendenzialmente fissi al suolo”.…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2021

Cass. Pen., Sez. VI, sent. 6 ottobre 2021, n. 40294: rapporto tra ordinanza di custodia cautelare in carcere e colloquio con il difensore

Il rapporto tra l’ordinanza di custodia cautelare in carcere e il colloquio con il difensore. Non si configura la nullità…

Leggi tutto...

1 Marzo 2022

L’impiego dell’intelligenza artificiale all’interno delle carceri e nei sistemi di libertà vigilata

È questo uno dei temi affrontati nell’ultima conferenza annuale, tenutasi a Strasburgo il 22 e 23 Novembre di quest’anno, dal Consiglio per la cooperazione penologica (PC-CP), il quale ha elaborato una proposta di raccomandazione in cui si individuano le linee guida per l’utilizzo dei meccanismi di intelligenza artificiale all’interno degli istituti penitenziari e nei sistemi di probation.…

Leggi tutto...

16 Dicembre 2021

Aggiornamento sui lavori delle commissioni di attuazione della riforma del processo penale – Commissione: “Giustizia riparativa”

Si segnala questo intervento, pubblicato sulla pagina Facebook della Camera Penale di Milano, sull’aggiornamento sui lavori delle commissioni di attuazione della riforma del processo penale. In particolare, si lascia la trascrizione del contributo dell’avvocato penalista Michele Passione, componente della commissione dedicata alla giustizia riparativa.…

Leggi tutto...

16 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I., sent. 28 ottobre 2021, n. 38926

OGGETTO: Misure alternative alla detenzione – Espulsione dello straniero ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 – Condannato illegittimamente…

Leggi tutto...

6 Maggio 2022

A cura di Michelangelo Taglioli e Stefano Colletti (Università di Pisa)
La Cassazione richiama il Tribunale di sorveglianza al rispetto della circolare D.A.P.: non può essere trascurato il parere della DDA ai fini dell’autorizzazione al colloquio telefonico.

Il necessario bilanciamento tra esigenze securitarie e tutela dei diritti fondamentali rende ineludibile il parere della DDA che, seppur se non vincolante, deve essere tenuto in considerazione, in quanto giova ad un esame quanto più completo possibile della vicenda in cui si colloca l'esercizio del diritto al colloquio che, in ragione della particolare situazione del soggetto con cui effettuarlo, deve misurarsi con le contrapposte esigenze di sicurezza.

Leggi tutto...

21 Marzo 2023

Torna in cima Newsletter