17 Aprile 2025

Recensione al libro di M. Bortolato e E. Vigna, Oltre la vendetta (La giustizia riparativa in Italia), ed. Laterza, 2025

A cura di prof.ssa Valentina Bonini (dell'Università di Pisa)

Il libro si pone in linea di continuità con l’opera che gli stessi Autori hanno licenziato cinque anni prima, dal titolo “Vendetta pubblica. Il carcere in Italia”, che, del resto, chiudeva proprio con un capitolo che gettava lo sguardo sulla giustizia riparativa. Anche grazie a queste riflessioni –puntuali eppure agilmente sviluppate– risulta ora più chiara la specificità di un paradigma di giustizia che si discosta dalle logiche retributive e non si identifica in quelle risocializzative (p. 124), perché si libera in radice della sanzione come raddoppio del male. Al contempo, le trame descrittive evidenziano che l’autonomia della giustizia riparativa non si traduce in una impossibilità di interlocuzione con il sistema punitivo, ma semmai arricchisce e completa il “servizio giustizia” con risposte a bisogni individuali che sono altrimenti destinati a non ricevere cura.

Lungi dall’atteggiarsi come un sequel, il più recente pamphlet riesce a evidenziare bene la complementarità tra giustizia punitiva e giustizia riparativa non solo nelle scelte compiute dal legislatore italiano con la c.d. riforma Cartabia del 2022, ma anche nella storia, a partire da quella remota. Con uno sguardo che parte dagli antichi testi sacri (p. 31), apre a una dimensione antropologica e si posa su alcune delle più prossime esperienze riparative che sono state sviluppate in diversi continenti (p. 35), si giunge a tratteggiare la giustizia riparativa moderna con un excursus che, nella sua rapidità, ben svela la costante dell’obiettivo riparativo come bisogno di giustizia che, nei secoli e nelle varie latitudini, si giustappone alla reazione vendicativa e punitiva. 

Restringendo la focale sull’esperienza italiana, si sottolinea un tratto tipico della restorative justice come fenomeno bottomup, che parte dalla prassi (in particolare, gli uffici di Bari, Torino e Milano che per primi praticarono il paradigma riparativo nella prima metà degli anni ’90) e consegna esperienze di particolare rilievo (tra le quali non poteva mancare quella narrata nel Libro dell’Incontro) per trovare prima piccoli pertugi normativi e, infine, traduzione in un impianto così ampio e articolato da essere definito in termini di «disciplina organica». Particolarmente efficace è la scelta di presentare l’esperienza riparativa come una rappresentazione teatrale, suddivisa in Prologo, Atti e Scene: richiama l’insegnamento della mediazione umanistica che Jacqueline Morineau ha trasmesso a molti operatori della giustizia riparativa anche in Italia, sottolinea l’importanza della capacità –che accomuna la pratica teatrale e quella riparativa– di indossare i panni dell’Altro, aiuta a seguire il tracciato del sentiero riparativo senza ricorrere alla costrizione procedurale tipica degli itinerari della giustizia punitiva “formale”.

Preme, semmai, sottolineare come sul “palcoscenico riparativo” (rigorosamente riservato, ossia costruito come un «teatro dell’umano senza pubblico», p. 80), si reciti “a soggetto”, non solo perché non ci sono battute e ritmi preconfezionati, ma anche perché qui si rifugge l’idea di attribuire ruoli fissi, etichettanti e costringenti in una parte, per “mettere in scena” la complessità umana dell’esperienza di ingiustizia. E, da questo punto di vista, due sono le notazioni che correttamente accompagnano la rappresentazione offerta da Marcello Bortolato e Edoardo Vigna: quanto ai protagonisti, affiora subito il ruolo centrale che nelle dinamiche riparative assume la vittima di reato (p. 69), che qui può trovare una risposta ai bisogni di ascolto, di riconoscimento e di parola che restano esiliati dalla giustizia punitiva; quanto agli sviluppi “scenici”, la duttilità del copione assegna agli attori la gestione dei tempi, della parola e della costruzione del finale, con l’obiettivo di assecondare un percorso trasformativo (p. 14), che permetta ai protagonisti di uscire da quel teatro un po’ diversi da come vi erano entrati, perché alleggeriti delle conseguenze emotive dell’esperienza di ingiustizia agìta e patita. Ecco che, seppure sovente definita come rivoluzionaria (p. 16 e 124) o scandalosa (p. 22), la giustizia riparativa finisce per presentarsi nei termini di una giustizia necessaria per accogliere e dare risposta a quelle eccedenze non trattate né trattabili dal sistema punitivo, in quanto legate alla sfera emotiva e al vissuto individuale. Sostituita la terribilità della «vendetta pubblica» con la cura dei bisogni individuali offerta dall’incontro riparativo, allora, non solo si supera l’impianto carcerocentrico, ma si apre spazio a un nuovo umanesimo penale (p. 24) che, parafrasando Martha Nussbaum, sappia «aggiustare il passato senza infliggere dolore nel presente» (p. 25). 

Contributi simili

“Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis” – Dolcini, Fiorentin, Galliani, Magi e Pugiotto

Si segnala l’interessante lettura de “Il diritto alla speranza davanti alle Corti. Ergastolo ostativo e articolo 41-bis”. Si tratta di…

Leggi tutto...

9 Agosto 2021

La libertà vigilata a seguito di liberazione condizionale: un automatismo di dubbia costituzionalità?

Con ordinanza emessa il 15 febbraio scorso, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze ha dichiarato rilevante e non manifestatamente infondata…

Leggi tutto...

21 Maggio 2022

Pubblicato il rapporto sulla visita effettuata dal CPT in Spagna dal 14 al 28 settembre del 2020. Le osservazioni di David Colomer Bea, Profesor Ayudante Doctor de Derecho Penal, Universitat de València

Nel settembre 2020, una delegazione del CPT ha visitato la Spagna per conoscere il trattamento di uomini e donne privati ​​della libertà nelle unità di polizia, nelle carceri e nei centri di detenzione per i minori.…

Leggi tutto...

23 Novembre 2021

La Commissione antimafia sul 4 bis: linee guida e prospettive di riforma

Con l’ordinanza 97/2021, la Consulta, pur affermando la contrarietà a Costituzione della disciplina dell’art 4 bis co 1 o.p. relativamente ai condannati all’ergastolo per crimini di mafia e/o di contesto mafioso, ha preferito, in luogo di una immediata dichiarazione di incostituzionalità, dare un anno di tempo al Parlamento – fino al maggio 2022- per modificare l’attuale normativa sì da renderla, da un lato, in linea con i principi costituzionali e, dall’altro, garantirne l’efficacia quale strumento di contrasto alla criminalità organizzata. La Camera, il 30 marzo scorso, ha approvato il disegno di legge di riforma dell’articolo 4 bis o.p. attualmente al vaglio del Senato. La Commissione antimafia, a seguito di ciò, è tornata - avendo già prospettato le linee di riforma in una Relazione datata 20 maggio 2020 sulle modalità di riforma del testo dell’articolo - con una nuova Relazione pubblicata in data 12 aprile 2022 in cui, pur dichiarando apertamente di non voler sindacare il merito del testo licenziato dalla Camera e oggetto di analisi in Senato, mette in luce ulteriori suggerimenti necessari per un’efficacie ed incisiva modifica della normativa.…

Leggi tutto...

30 Giugno 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 29/2022 (ud. 1° dicembre 2021): procedimento di ottemperanza

Nel giudizio conseguente alla richiesta di ottemperanza al Magistrato di Sorveglianza da parte del detenuto non possono essere proposte domande…

Leggi tutto...

17 Marzo 2022

Rinnovata presso il Ministero della Giustizia la “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti”

In data 16\12\2021 è stata rinnovata per altri quattro anni la “Carta dei diritti dei figli dei genitori detenuti”, siglata…

Leggi tutto...

19 Dicembre 2021

Torna in cima Newsletter