15 Ottobre 2024

“Per poter scorgere il cielo è necessario appoggiarsi al muro e sporgere la vista pressoché verticalmente”

A cura di Stefano Colletti

COMMENTO ALL’ORDINANZA N. 3441/2024 DEL TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA

L’ordinanza in commento (clicca per visualizzarla), emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Bologna, a seguito di reclamo avverso la precedente ordinanza del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia, manifesta un’evidente differenza di vedute tra il MdS di prime cure e il MdS relatore ed estensore dell’ordinanza in commento, circa l’avvenuta realizzazione di un pregiudizio, a danno del detenuto, cui veniva rigettata l’iniziale istanza di cambio sezione, richiesta dallo stesso a causa di due precise condizioni:

  1. La presenza di un muro alto circa 20 mt a distanza di appena 1 mt dalla finestra della propria camera, capace di impedire l’ingresso di aria e luce a sufficienza;
  2. Le dimensioni particolarmente ridotte del cortile di passeggio, che impediscono lo svolgimento di attività sportive.

Tali doglianze, rappresentate ab inizio alla Casa di Reclusione di Parma, ove il soggetto era detenuto sotto il regime detentivo speciale di cui all’art. 41-bis O.P., trovavano il diniego della Casa di Reclusione avverso il quale, il detenuto, proponeva reclamo innanzi il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia. Quest’ultimo rigettava il reclamo e avverso tale decisione, il detenuto proponeva reclamo innanzi il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, ove trovava pieno accoglimento con motivazioni diametralmente opposte alle precedenti.

Difatti, il MdS di Reggio Emilia, richiamando le informazioni acquisite in via istruttoria, in particolare una relazione trasmessa dalla Casa di Reclusione, rilevava che la camera detentiva godesse di sufficiente luce e aria, al contrario, il TdS di Bologna, nella persona del Magistrato relatore, “ha personalmente appurato che, per poter scorgere il cielo dalla finestra della c.d.p. è necessario appoggiarsi al muro o alla finestra stessa e sporgere la vista pressoché verticalmente.”

Al contempo, rilevava che i cortili di passeggio collocati al 1° e al 2° piano avessero dimensioni quasi doppie rispetto a quello cui il detenuto era destinato.

Tanto premesso, rilevava che le condizioni detentive cui il detenuto era sottoposto determinavano un attuale pregiudizio sia al diritto alla salute sia a quello a una detenzione conforme al senso d’umanità: “la continuativa detenzione in tali condizioni appare, altresì, contraria al senso di umanità … risolvendosi in una ulteriore e gratuita afflizione per il ristretto, non giustificata da alcuna esigenza securitaria.”

Pertanto, il reclamo veniva accolto e veniva altresì ordinato il trasferimento al 1° o al 2° piano dello stesso edificio o presso un diverso penitenziario fornito delle medesime caratteristiche.

Ci sia infine consentita segnalare un’afflizione determinata dall’occlusione realizzata dal muro davanti la finestra, non rilevata neppure dal TdS di Bologna, ulteriore all’insufficiente ingresso di luce ed aria, vale a dire quella relativa all’impossibilità per il detenuto in questione di poter estendere lo sguardo verso il mondo esterno, che riveste una particolare importanza se teniamo in considerazione il fatto che i detenuti sottoposti al regime in parola trascorrono la quasi totalità della giornata all’interno della camera detentiva.

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