Cass. Pen., Sez. I, sent. 08.04.2022, n. 26001: condizioni per accedere al beneficio della liberazione anticipata

Per l’ottenimento della liberazione anticipata non è sufficiente che il condannato si limiti a tenere una condotta esclusivamente passiva, osservando con disciplina le norme che regolano l’espiazione della pena, essendo altresì necessario che il detenuto “concretizzi un modo di operare di valore sintomatico rispetto ai fini perseguiti dalla legge”.

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito la necessità di condotte concrete che siano significative “di una volontaria cooperazione tesa al più efficace reinserimento nella società”, quali, fra le altre, la correttezza nei rapporti interpersonali, il rispetto delle regole, la disponibilità ai colloqui con gli operatori e il riguardo verso le figure istituzionali.

Il beneficio della liberazione anticipata di cui all’art. 54 Ord. pen. presuppone un giudizio positivo in ordine alla partecipazione del soggetto al trattamento rieducativo da desumersi mediante una valutazione globale, in primis della – necessaria per l’accesso al beneficio – condotta regolare e partecipativa.

La giurisprudenza di legittimità ha illustrato che detta norma si riferisce – in negativo – “a tutti quei comportamenti che denotino una scarsa adesione alle regole restrittive ed una mancanza di quel particolare impegno che individua la meritevolezza del beneficio, nella prospettiva della rieducazione, che è il fine del trattamento”.

Ebbene, il compimento da parte del detenuto di condotte sintomatiche di una sua insofferenza alle prescrizioni e alle norme dimostra, non tanto il mero difetto di partecipazione all’opera di rieducazione, bensì proprio il difetto del requisito di base, ossia la regolarità della condotta.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Ancora in punto di diritto alla sessualità delle persone detenute. La pronuncia della Corte Edu alimenta il dibattito sul fronte interno

In data 1° luglio 2021, la Prima Sezione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nel caso Lesław Wójcik c. Polonia, si è pronunciata in merito alla portata del diritto all’affettività, nella sua particolare declinazione del diritto alla sessualità, delle persone detenute.…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2021

Le misure di sicurezza applicate ai minori. La tensione fra pericolosità e “diritto agli affetti”

Un magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ha di recente rigettato l’istanza presentata dal difensore di un minorenne non imputabile, autore di gravi delitti, in merito alla modifica in melius delle prescrizioni lui impartite contestualmente all’applicazione della misura di sicurezza del collocamento in comunità. Il giudice catanese affronta, in particolare, il complesso rapporto fra esigenze di sicurezza e diritto all’affettività esistente in materia di misure di sicurezza applicabili ai minorenni…

Leggi tutto...

28 Febbraio 2022

Osservazioni in merito alla bozza di circolare del D.A.P. sul circuito di media sicurezza

Il circuito di media sicurezza rappresenta un settore che, più di altri, è stato oggetto di numerose modifiche le quali, tuttavia, hanno portato alla formazione di prassi eterogenee, molto spesso non in linea con quanto statuito a livello nazionale e internazionale. Per questo motivo, il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha elaborato una circolare al fine di ridisegnare il trattamento penitenziario nel circuito di media sicurezza, il quale ospita, peraltro, il maggior numero di detenuti presenti all’interno delle carceri italiane. …

Leggi tutto...

19 Novembre 2021

Suicidi in carcere: il DAP vara le linee guida per il contrasto al fenomeno

Lo scorso 8 agosto il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (DAP) ha varato le linee guida per contrastare il drammatico fenomeno dei…

Leggi tutto...

9 Agosto 2022

Il progetto di intervento educativo, il fil rouge del nuovo ordinamento penitenziario minorile

Tre provvedimenti del T.M. di Catania, in funzione di Tribunale di Sorveglianza, hanno affermato la necessità del programma di intervento educativo come presupposto necessario per l’accesso alle misure penali di comunità, ai sensi dell’art. 2, c. 2, d.lgs. 121/2018, e tratto caratterizzante la nuova disciplina di ordinamento penitenziario minorile.…

Leggi tutto...

21 Dicembre 2021

Torna in cima Newsletter