Cass. Pen., Sez. I, sent. 1° dicembre 2021 (dep. 2022), n. 3604: Il trattamento rieducativo e la relativa relazione di sintesi

Il principio di rieducazione della pena è uno dei capisaldi della nostra Costituzione; esso consente al reo di esser visto quale soggetto in grado di poter reinserirsi nella società.  

Coerentemente con tale aspetto deve essere citato il secondo comma dell’articolo 1 Ord. pen., secondo cui il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.

In relazione a ciò il Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà, all’art. 1 co. 2 definisce il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati volto a promuovere un processo di modificazione di quelle condizioni, atteggiamenti personali e relazioni che sono di ostacolo ad una partecipazione sociale costruttiva.

Al fine di raggiungere tale scopo, nei confronti di condannati ed internati, un’apposita équipe svolge un’attività di osservazione scientifica della personalità, nell’ambito della quale è offerta all’interessato l’opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, nonché sulle possibili azioni di riparazione. Questa attività è altresì rivolta a rilevare le altre cause che hanno condotto al reato e, successivamente, a proporre un idoneo programma di reinserimento.

Sulla base dei risultati dell’osservazione, per ciascun dei soggetti osservati viene redatta una relazione avente ad oggetto le indicazioni in merito al trattamento rieducativo, e viene compilato il relativo programma di trattamento, contenente gli interventi rieducativi che gli operatori penitenziari propongono di attuare nei loro confronti. Tale programma deve essere approvato dal magistrato di sorveglianza e verrà integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell’esecuzione.
Premesso quanto esposto, nel caso di specie la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che la relazione di sintesi non ha alcuna attitudine vincolante rispetto alla decisione giudiziaria, costituendo semplicemente un dato istruttorio su cui è ammesso il contraddittorio tra le parti nel corso della procedura giurisdizionale.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Yasmine Spigai

 

Contributi simili

REMS: le difficoltà di esecuzione delle misure di sicurezza. La Corte “interroga” i Ministri

Il 24 Giugno 2021 è stata depositata l’Ordinanza n. 131 del 2021, pronunciata dalla Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto agli artt. 206 e 222 del codice penale e dell’art. 3 ter del decreto legge n. 211 del 2011 (convertito nella legge n. 9 del 2012 e successive modificazioni), circa le difficoltà di applicazione delle misure di sicurezza.…

Leggi tutto...

6 Agosto 2021

T. sorveglianza di Bologna – 02/04/19 – affidamento in prova

La pronuncia ha ad oggetto la decisione in merito ad una richiesta di affidamento in prova al servizio sociale presentata…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 13 luglio 2021, n. 29599: concessione delle misure alternative

Sulla concessione delle misure alternative alla detenzione. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione delle misure alternative…

Leggi tutto...

29 Dicembre 2021

Franco Prina – “Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena”, Maggioli Editore 2020

Si segnala l’opera di A. Borghini e G. Pastore, “Carcere e scienze sociali. Percorsi per una nuova cultura della pena“,…

Leggi tutto...

15 Gennaio 2023

I giudici di Strasburgo “chiudono” il caso McCallum c. Italia escludendo qualsiasi violazione dell’art. 3 CEDU (European Court of Human Rights, Grand Chamber, 3.11.2022, appl. 20863/21)

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che non vi sia il pericolo di trattamenti disumani nel caso della estradizione verso gli Stati Uniti della signora Beverly Ann McCallum, che aveva denunciato il rischio di essere assoggettata a pena perpetua senza possibilità di revisione.…

Leggi tutto...

28 Novembre 2022

Corte Cost., sent. n. 28/2022: dichiarata l’incostituzionalità del “canone” di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria per violazione dei principi di eguaglianza e finalità rieducativa della pena

Con la sentenza in oggetto la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 53 co.2° legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui prevede che il tasso minimo di conversione della pena detentiva nella pena sostitutiva pecuniaria non possa essere inferiore alla somma indicata dall’art. 135 del codice penale, ossia ad euro 250 per ogni giorno di pena detentiva, anziché ad euro 75, cioè il limite minimo stabilito in materia di decreto penale di condanna dall’art. 459, co.1-bis, c.p.p.…

Leggi tutto...

17 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter