Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 gennaio 2022, n. 6300: il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena

Il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena, ai sensi dell’art. 147, co. 1, n. 2), c.p., è applicabile quando il condannato risulti affetto da «una grave infermità fisica». In tale ipotesi, ai sensi dell’art. 47-ter, co. 1-ter, Ord. pen., il Tribunale di Sorveglianza può applicare la detenzione domiciliare – c.d. “umanitaria” – se tale misura sia concretamente adeguata a fronteggiare il rischio residuo e al ricorrere di esigenze di contenimento della pericolosità sociale del soggetto.

La Suprema Corte di Cassazione si è riportata al suo consolidato orientamento secondo cui il differimento facoltativo della pena può essere disposto all’interessato in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

1) sussiste lo stato patologico del detenuto consente di configurare una prognosi infausta quoad vitam ravvicinata;

2) vi è un’affezione determinante la probabilità di rilevanti conseguenze dannose per il soggetto, eliminabili o procrastinabili con cure o trattamenti non praticabili in regime inframurario, neppure mediante ricovero in luoghi esterni di cura ai sensi dell’art. 11, Ord. pen.;

3) ricorrono condizioni di salute talmente gravi da porre l’espiazione della pena in contrasto con il senso di umanità o, comunque, da non consentire al condannato di partecipare consapevolmente al processo rieducativo, tenuto conto della durata della pena e dell’età del condannato comparativamente con la sua pericolosità sociale.

 

Per verificare l’eventuale incompatibilità tra il regime carcerario e le condizioni di salute del detenuto, quindi per accertare l’eventuale disumanità della pena, è necessario compiere una ricognizione, articolata in più fasi, sul versante delle condizioni di salute in rapporto allo specifico contesto detentivo. Poi occorre  verificare se l’eventuale differimento dell’esecuzione possa consentire al condannato di commettere nuovi reati.

L’art. 147, co. 4, c.p. contempla il rinvio facoltativo dell’esecuzione della pena a condizione che l’interessato non sia socialmente pericoloso, ovvero quando non «sussista il concreto pericolo della commissione di delitti». Questa valutazione, secondo gli Ermellini, deve essere contestualizzata e riferita alle condizioni di salute del soggetto.

L’apprezzamento sul rischio di recidiva deve essere realizzato tenendo conto della possibilità di cui all’art. 47-ter, co. 1-ter, Ord. pen., ossia della possibilità di applicare, al ricorrere delle condizioni per il differimento, la detenzione domiciliare speciale, ove tale misura contenitiva sia necessaria e sufficiente a trattenere una residua pericolosità sociale.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari nei confronti del soggetto tossicodipendente

Cassazione penale, Sez. V, sent. n. 33863 del 30/06/2021. Per la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, richiesta dal soggetto tossicodipendente, l’organo giudicante deve valutare l’esistenza di esigenze cautelari secondo i criteri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p., compresa la presunzione assoluta di esclusiva adeguatezza della custodia cautelare.…

Leggi tutto...

17 Novembre 2021

La Danimarca affitta celle in Kosovo per “ospitare” detenuti extra-comunitari. Dalla Commissione europea una risposta eludente e deludente sul fenomeno della “delocalizzazione” di persone recluse

Il 10 maggio 2022 è stata data una risposta da parte di Olivér Várhelyi a nome della Commissione europea all’interrogazione parlamentare riguardante l’accordo tra Danimarca e Kosovo per il trasferimento di detenuti…

Leggi tutto...

22 Luglio 2022

A cura di Michelangelo Taglioli (Università di Pisa)
L’esperienza trattamentale nel carcere di Bollate di fronte all’onda montante del populismo penale

In un recente saggio, apparso sull’American Economic Journal, gli economisti G. Mastrobuoni e D. Terlizzese si occupano della relazione intercorrente tra condizioni del trattamento penitenziario e probabilità di recidiva, assumendo come caso di studio il carcere di Bollate. Ciò che rende particolarmente interessante la lettura di questo lavoro è l’approccio seguito: non la classica argomentazione giuridica, ma l’applicazione del metodo scientifico. L’analisi scrupolosa dei dati empirici di quella esperienza conduce ad un verdetto inequivoco, che può essere da monito per le attuali politiche in ambito penitenziario.…

Leggi tutto...

29 Dicembre 2022

Il diritto alla tutela indennitaria contro la disoccupazione involontaria (NASpI) a favore dei detenuti che lavorano alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria

Il contributo è volto a - per così dire – “riannodare le fila” della situazione legata al diritto alla tutela indennitaria contro la disoccupazione involontaria (dal 2015, NASpI) da parte dei detenuti impiegati come lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria, allo stato riconosciuto a seguito di alcune pronunce della giurisprudenza di merito (mentre – a quanto consta – non ci sono state occasioni, al momento, per una presa di posizione da parte della Cassazione), a fronte di un orientamento “resistente” assunto dall’Inps, tuttora restio ad accogliere, in via amministrativa, istanze tese all’ottenimento dell’indicato trattamento indennitario di natura previdenziale.…

Leggi tutto...

15 Settembre 2022

Il Papa e la lavanda dei piedi con i detenuti: il Giovedì Santo al Carcere di Civitavecchia

Il Papa si è recato al carcere di Borgata Aurelia, a Civitavecchia, per celebrare la messa “In Coena Domini”, in occasione del Giovedì Santo, con il tradizionale rito della “lavanda dei piedi” a dodici detenuti…

Leggi tutto...

15 Aprile 2022

Torna in cima Newsletter