Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 febbraio 2022, n. 10298: i colloqui con soggetti non appartenenti allo stretto nucleo familiare del detenuto devono essere autorizzati dalla direzione dell’istituto penitenziario ove ravvisi “ragionevoli motivi”

5 Settembre 2022

Ai sensi dell’art. 37 reg. esec. ord. pen. i colloqui con «persone diverse dai congiunti e dai conviventi» sono autorizzati quando ricorrono «ragionevoli motivi», invece il colloquio del convivente del detenuto è parificato a quello con i congiunti ed è autorizzato dal direttore dell’istituto penitenziario in via ordinaria e senza alcun accertamento in merito alle motivazioni sottostanti.

La circolare del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria n. 3478/1998 forniva un’ampia interpretazione della nozione di «convivente» ricomprendendovi «tutti coloro che coabitavano col detenuto prima della carcerazione, senza attribuire alcuna rilevanza all’identità del sesso o alla tipologia dei rapporti concretamente intrattenuti con il detenuto medesimo (more uxorio, di amicizia, di collaborazione domestica, di lavoro alla pari, ecc.)».

Interveniva poi l’art. 1, co. 38, della legge n. 76/2016, recante «regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», che ha testualmente equiparato il convivente di fatto al coniuge del detenuto «nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario».

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, il predetto art. 1, co. 38, al pari delle disposizioni immediatamente successive al co. 38, pare destinato a estendere al solo convivente di fatto del diretto interessato determinati diritti propri del coniuge, senza incidere sulla complessiva disciplina civilistica delle relazioni familiari.

Peraltro, hanno osservato gli Ermellini, la delega legislativa in materia non aveva apportato alcuna modifica dell’ordinamento penitenziario, limitandosi ad adeguare alcune disposizioni dell’ordinamento penale, quindi equiparando ai coniugi le due parti di un’unione civile regolata dalla legge n. 76/2016, senza prevedere alcunché in relazione ai conviventi di fatto.

 

Conclusivamente, per la giurisprudenza di legittimità deve “escludersi che l’equiparazione tra la posizione della parte dell’unione civile al coniuge e tra il coniuge e il convivente del detenuto possa estendersi oltre tale ambito, a realizzare una surrettizia modifica della nozione giuridica di affinità e, dunque, a ricomprendere anche le relazioni di coppia del familiare del detenuto. Ne consegue, pertanto, che l’esigenza del detenuto di coltivare legami con soggetti non facenti parte del suo nucleo familiare inteso in senso stretto potrà essere soddisfatta attraverso una espressa autorizzazione da parte della direzione dell’istituto quando ricorrano «ragionevoli motivi»; ovvero, nel caso di detenuti
sottoposti al regime dell’art. 41-bis Ord. pen., quando vi siano ragioni «eccezionali», apprezzate «volta per volta dal direttore dell’istituto», secondo la previsione del comma 2-quater, lett. b), dello stesso art. 41-bis Ord. pen.”
.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Suicidi in carcere: interviene il Ministro

«E’ un’estate davvero drammatica: il Ministero e l’amministrazione penitenziaria stanno facendo molto per migliorare complessivamente la qualità della vita e…

Leggi tutto...

16 Agosto 2022

La Relazione al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti per l’anno 2022

Si riporta di seguito e per intero il comunicato stampa in merito alla presentazione, di fronte alle più alte cariche…

Leggi tutto...

26 Giugno 2022

Ancora in punto di diritto alla sessualità delle persone detenute. La pronuncia della Corte Edu alimenta il dibattito sul fronte interno

In data 1° luglio 2021, la Prima Sezione della Corte Europea dei diritti dell’Uomo, nel caso Lesław Wójcik c. Polonia, si è pronunciata in merito alla portata del diritto all’affettività, nella sua particolare declinazione del diritto alla sessualità, delle persone detenute.…

Leggi tutto...

22 Ottobre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33745: illeciti disciplinari

LA BATTITURA COLLETTIVA DEI BLINDATI SUI CANCELLI DELLE CAMERE DI PERNOTTAMENTO COSTITUISCE ILLECITO DISCIPLINARE   Il caso posto all’attenzione della…

Leggi tutto...

21 Gennaio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 08.04.2022, n. 26001: condizioni per accedere al beneficio della liberazione anticipata

Per l’ottenimento della liberazione anticipata non è sufficiente che il condannato si limiti a tenere una condotta esclusivamente passiva, osservando…

Leggi tutto...

7 Dicembre 2022

Carceri, la perenne sconfitta

Si segnala l’articolo e il podcast di Conchita Sannino apparso su La Repubblica il 29 dicembre scorso, in cui viene analizzata la complessa e difficile situazione carceraria nei due anni dell’emergenza pandemica, le storture che non si sono riuscite a sanare, le violenze e le sconfitte della gestione.…

Leggi tutto...

1 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter