Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 8180: video-colloqui anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato

Il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto ad un colloquio al mese con familiari e conviventi, da svolgersi in locali attrezzati in modo da impedire il passaggio di oggetti e con obbligo di controllo audio e di registrazione, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente. Chi non usufruisce dei colloqui, dopo i primi sei mesi di applicazione del regime di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., può effettuare un colloquio telefonico mensile con familiari e conviventi della durata massima di dieci minuti, anch’esso soggetto a registrazione e a videoregistrazione.

Nel caso di specie, secondo il Magistrato di Sorveglianza, il detenuto non poteva svolgere un video-colloquio poiché tale modalità non era espressamente prevista dalla legge.

Gli Ermellini hanno ribadito che la competenza a definire le modalità di svolgimento dei colloqui spetta all’Amministrazione Penitenziaria che, per i detenuti sottoposti al regime differenziato, provvede a imporre regole più stringenti al fine di evitare che il detenuto riesca a comunicare con l’esterno e a far recepire una sua (ancora) attuale autorità nel sodalizio di appartenenza.

Simili limitazioni, tuttavia, sono legittime nella misura in cui siano effettivamente connesse a esigenze di ordine e sicurezza non altrimenti gestibili. Se così non fosse, esse avrebbero natura meramente e ingiustamente afflittiva (cfr. Corte Cost., sent, 97/2020 e sent. 351/1996; cfr. Corte EDU che, in ossequio al principio di proporzione, ha ritenuto legittime le misure incidenti sulle libertà riconosciute dalla Convenzione EDU solo se: perseguono un fine legittimo; se sono idonee rispetto all’obiettivo di tutela; se non esistono alternative altrettanto idonee al raggiungimento dello scopo; se non comportano un sacrificio eccessivo del diritto compresso (così Sez. 1, n. 43436 del 29/5/2019, Gallucci, in motivazione).

La recente giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, ove sia impossibile o estremamente difficile eseguire i colloqui in presenza, coloro che sono sottoposti al regime differenziato possono essere autorizzati dall’Amministrazione penitenziaria a effettuare i colloqui in modalità da remoto, mediante mezzi di comunicazione audiovisivi. Questa possibilità, prevista dal decreto L. 10 maggio 2020, n. 29, funzionale alla gestione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, è pienamente applicabile anche ai detenuti ex 41-bis, salvo quando la loro esclusione sia effettivamente necessaria per prevenire contatti fra detenuto e gruppo criminale di appartenenza.

Rigettando l’eccezione sollevata dal Ministero ricorrente, la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che “non solo il mezzo di comunicazione Skype for business, tecnicamente validato dal Servizio telematico penitenziario, dalla Direzione Generale del personale e delle risorse del DAP e dalla DGSIA, è perfettamente idoneo a garantire la regolarità e la sicurezza del colloquio, ma è da censurare altresì l’eccezione sollevata dal ricorrente in merito all’esaurirsi della situazione sanitaria emergenziale che, con il venire meno delle restrizioni agli spostamenti, determinerebbe la sopravvenuta carenza di interesse alla pretesa di video-colloqui. Infatti, se, da un lato, è indubbio che sia stata ripristinata la libertà di movimento all’interno del territorio dello Stato, dall’altro la situazione pandemica è ancora in atto e vi sono perduranti ragioni prudenziali legate all’acuirsi dei contagi che sconsigliano di eliminare la possibilità dei colloqui da remoto”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I., sent. 28 ottobre 2021, n. 38926

OGGETTO: Misure alternative alla detenzione – Espulsione dello straniero ex art. 16 d.lgs. n. 286 del 1998 – Condannato illegittimamente…

Leggi tutto...

6 Maggio 2022

Qualche dato da Strasburgo: le statistiche del 2021 in tema di probation del Consiglio d’Europa

Con un comunicato stampa del 21.6.2022, il Consiglio d’Europa ha pubblicato la ricerca statistica annuale condotta dall’Università di Losanna sul…

Leggi tutto...

23 Giugno 2022

A cura di Università di Palermo
Progetto SERENY: diritti umani e prevenzione della radicalizzazione giovanile (evento del 20 Giugno)

Progetto SERENY dell’Università di Palermo, incontro del 20 Giugno, dalle 11 alle 13. LOCANDINA EVENTO PALERMO 20.06 Per partecipare da…

Leggi tutto...

19 Giugno 2023

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 marzo 2022, n. 12776: il reclamo può contenere una richiesta di attivazione dei poteri di ricostruzione del fatto spettanti al Magistrato di Sorveglianza

Nel caso di specie, il Magistrato di Sorveglianza dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto avverso la sanzione disciplinare dell’esclusione…

Leggi tutto...

1 Dicembre 2022

A cura di Carmelo Cantone
L’impiego della forza fisica da parte del personale di polizia penitenziaria: ciò che accade, ciò che non deve accadere

Da alcuni anni il tema dell’uso legittimo della forza fisica da parte della polizia penitenziaria all’interno degli istituti ha cominciato…

Leggi tutto...

3 Giugno 2023

Don Gino Rigoldi racconta a “la Repubblica” la sua esperienza sulle carceri minorili italiane

È stata pubblicata ieri sul sito di “la Repubblica” l’intervista a Don Gino Rigoldi, cappellano dell’I.P.M. “Cesare Beccaria” di Milano, che, dopo essersi concentrato sulle fragilità dei giovani attualmente in istituto, lancia un invito alla chiusura delle carceri minorili italiane…

Leggi tutto...

1 Settembre 2021

Torna in cima Newsletter