Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 46719: colloqui visivi dei detenuti sottoposti al regime differenziato

I colloqui visivi costituiscono un fondamentale diritto del detenuto alla vita familiare e al mantenimento delle relazioni con i più stretti congiunti, diritto riconosciuto dall’ordinamento penitenziario e con radicamento nel diritto costituzionale e convenzionale.

Le limitazioni all’esercizio del diritto ai colloqui visivi devono essere pertanto previste dalla legge e giustificate da esigenze di pubblica sicurezza, ordine pubblico e prevenzione dei reati, protezione della salute, dei diritti e delle libertà altrui (cfr. Cass. Pen., Sez. I, sent. n. 23819/2020; Corte Edu, Sez. II, 4 febbraio 2003, Van der Ven c. Paesi Bassi, secondo cui la detenzione non può sopprimere in modo assoluto la relazionalità e la vita affettiva mediante l’isolamento completo del detenuto).

Il diritto ai colloqui è pacificamente riconosciuto anche ai detenuti sottoposti al regime differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. Pen., ai quali si applicano disposizioni restrittive in ordine al numero dei colloqui e alle relative modalità di svolgimento. Tali limitazioni devono essere necessariamente giustificate da esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza sottese al regime differenziato (cfr. Corte Cost, sent. n. 97/2020; Corte Cost., sent. n. 351/1996).

L’art. 16 della circolare del D.A.P. del 2 ottobre 2017, recante la disciplina dell’organizzazione del c.d. carcere duro, stabilisce che il colloquio senza vetro divisorio può avvenire solo nel caso in cui esso avvenga con figli e nipoti in linea retta di età inferiore a dodici anni.

In proposito, la Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che tale scelta organizzativa non rappresenta un esercizio irragionevole della discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, bensì è frutto di un prudente contemperamento ed è fondata sulla necessità di non pregiudicare le esigenze di controllo per effetto di un’eccessiva espansione dei soggetti ammessi al colloquio con modalità derogatorie rispetto a quelle ordinarie, fra le quali, la presenza di locali con vetro divisorio (Cfr., Cass., Sez. I, sent. n. 28260/2021; Cass., Sez. I, sent. n. 22292/2018).

È prestata attenzione allo svolgimento dei colloqui da parte dei minori infraquattordicenni per far sì che questi possano svolgersi in luoghi più accoglienti, meno spersonalizzanti e secondo procedure, anche di controllo, calibrate sulla personalità, ancora in evoluzione, dei minori. Tuttavia, ciò non può significare, in assenza di univoche indicazioni sul punto, la volontà del legislatore di introdurre una deroga al principio secondo cui i colloqui tra i soggetti sottoposti al regime differenziato e i loro familiari possano avere luogo in assenza del vetro divisorio. Si tratta di una deroga introdotta dal D.A.P. che ha realizzato un contemperamento ragionevole e congruo per il principio della congruità delle restrizioni, limitando il regime dei minori controlli ai soli soggetti infradodicenni, i quali, in ragione della loro età, più difficilmente possono essere strumentalizzati per aggirare le finalità proprie del regime differenziato.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Il CPT contro la Francia: criticità e strategie di intervento in merito alle condizioni di trattamento delle persone private della libertà personale

In data 24 giugno 2021, il CPT ha pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio d’Europa un nuovo rapporto in merito alla visita periodica condotta da una delegazione dell’istituzione in territorio francese nel periodo tra il 4 e il 18 dicembre 2019. Dalla relazione emergono numerosi profili critici, tra i quali si segnalano: le condizioni materiali di detenzione negli stabilimenti di polizia, il problema del sovraffollamento carcerario, le condizioni in cui i detenuti vengono trasferiti e curati negli ospedali, nonché la mancanza di posti letto psichiatrici per le persone in cura.…

Leggi tutto...

7 Agosto 2021

Carceri, la perenne sconfitta

Si segnala l’articolo e il podcast di Conchita Sannino apparso su La Repubblica il 29 dicembre scorso, in cui viene analizzata la complessa e difficile situazione carceraria nei due anni dell’emergenza pandemica, le storture che non si sono riuscite a sanare, le violenze e le sconfitte della gestione.…

Leggi tutto...

1 Gennaio 2022

L’assoggettamento al carcere duro non costituisce requisito di (in)ammissibilità per l’accesso ai permessi premio: l’orientamento della Cassazione smentito dalla legge di riforma dell’art. 4-bis o.p.

Con la sentenza in oggetto la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso presentato da Vincenzo Zagaria, figura di spicco del “clan dei Casalesi”, confermando la decisione del tribunale di sorveglianza di Sassari che, a sua volta, aveva respinto la richiesta di permesso premio, da fruire presso la madre anziana e ammalata. Il collegio sassarese era tornato a occuparsi del caso perché i giudici di legittimità avevano annullato con rinvio la prima decisione in quanto <<l'ordinanza impugnata aveva individuato nella sottoposizione del detenuto al regime differenziato dettato dall'art. 41bis o.p. una vera e propria causa di inammissibilità della richiesta di permesso premio>>.

Leggi tutto...

3 Febbraio 2023

Detenuti al 41-bis: è legittimo il divieto di utilizzare strumenti manuali da taglio

Cassazione Penale, Sez. I, sent. 31 marzo 2021, n. 21349  La vigente Circolare DAP 2 ottobre 2017, art. 10.1, relativa…

Leggi tutto...

29 Luglio 2021

REMS: le difficoltà di esecuzione delle misure di sicurezza. La Corte “interroga” i Ministri

Il 24 Giugno 2021 è stata depositata l’Ordinanza n. 131 del 2021, pronunciata dalla Corte Costituzionale in merito alla questione di legittimità costituzionale sollevata rispetto agli artt. 206 e 222 del codice penale e dell’art. 3 ter del decreto legge n. 211 del 2011 (convertito nella legge n. 9 del 2012 e successive modificazioni), circa le difficoltà di applicazione delle misure di sicurezza.…

Leggi tutto...

6 Agosto 2021

La Consulta dichiara incostituzionale la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza tra il detenuto sottoposto al regime dell’art. 41-bis, co2 ss, O.P. e il proprio difensore

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 18 del 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge di ordinamento penitenziario, nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori.…

Leggi tutto...

25 Gennaio 2022

Torna in cima Newsletter