Cass. Pen., Sez. I, sent. 8 ottobre 2021, n. 44209: fornitura di materiali e strumenti per la pulizia delle camere

L’Amministrazione penitenziaria deve fornire di materiali e strumenti per la pulizia delle camere e per la cura e l’igiene personale.

 

L’esperimento del rimedio ex artt. 35-bis e 69, co. 6, lett. b), Ord. Pen. presuppone l’esistenza, in capo al detenuto, di una posizione giuridica soggettiva attiva, qualificabile in termini di “diritto”, posizione meritevole di protezione incondizionata, riconosciuta al detenuto da una specifica norma. Il reclamo richiede, inoltre, la sussistenza di una condotta dell’Amministrazione penitenziaria in illegittimo contrasto con la posizione soggettiva del ristretto, tale da integrare la soglia di rilevanza della violazione in fattispecie evocata.

In merito, la giurisprudenza di legittimità ha distinto tra il diritto soggettivo del detenuto e le relative modalità di esercizio: la negazione del primo integra una lesione suscettibile di reclamo giurisdizionale, invece, le seconde sono affidate alle scelte organizzative discrezionali dell’Amministrazione penitenziaria, scelte che tendenzialmente non sono sindacabili in sede giudiziaria (cfr. Cass. Pen., Sez. VII, sent. 29 maggio 2014 – dep. 2015 – n. 373).

 

Nella presente pronuncia la Suprema Corte di Cassazione ha esposto che “I contenuti che, caso per caso, entrano a costituire il diritto, nella sua conformazione intangibile, dipendono dal grado di specificità e precisione della norma attributiva”, evidenziando che, nel caso di specie, le disposizioni regolamentari erano estremamente chiare.

L’art. 6 reg. es. Ord. Pen. impone all’Amministrazione penitenziaria di provvedere alla fornitura per i detenuti e gli internati dei materiali, strumentali o di consumo, per la pulizia delle camere e per i relativi servizi igienici, indipendentemente dalle condizioni economiche del soggetto ristretto.

Parimenti, l’art. 8, co. 1, reg. es. Ord. Pen. prevede che gli “oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona sono indicati con specifico riferimento alla loro qualità e quantità in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con decreto ministeriale”. Ne discende pertanto, sempre in assenza di riferimenti alle condizioni economiche del detenuto, la gratuità della fornitura, a cui deve provvedere l’Amministrazione penitenziaria. Quest’ultima, pur potendo compiere scelte discrezionali, anche in base alle risorse finanziarie disponibili, le sue decisioni, tuttavia, “non possono tradursi nella totale negazione di un diritto, strettamente attinente all’igiene e al decoro della persona detenuta o internata”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 gennaio 2022, n. 7939: oneri del detenuto e scambio di oggetti tra reclusi

La giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie, si è espressa richiamando, in primo luogo, quanto già affermato con precedente…

Leggi tutto...

27 Giugno 2022

Trattamento e internamento coatti delle persone con disabilità mentali: appello contro il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo

Si segnala l’appello al governo italiano perché in sede di Consiglio d’Europa si pronunci contro il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione di Oviedo circa il trattamento e l’internamento coatti delle persone con disabilità mentali, firmato il 26 ottobre 2021.…

Leggi tutto...

26 Ottobre 2021

Le Contrôleur générale des lieux de privation de liberté ha pubblicato il suo ultimo rapporto (con riguardo all’attività svolta nel 2021). La questione principale anche per le carceri francesi è legata al sovraffollamento. Viene suggerito di regolare per leggi i flussi all’interno degli istituti penitenziari

In attesa di avere a disposizione la versione integrale del Rapporto annuale - che, come puntualizzato nel comunicato ufficiale apparso sul sito (https://www.cglpl.fr/ 2022/publication-du-rapport-dactivite-2021/), sarà reso accessibile in rete il 13 luglio prossimo - è stato reso pubblico il dossier predisposto per la stampa (oltre a un’ampia documentazione fotografica dei luoghi visitati). Durante l’anno appena trascorso, il CGLPL ha effettuato 124 visite di controllo: 29 istituti penitenziari, 24 stabilimenti per persone affette da disturbi mentali, 14 luoghi di ospedalizzazione per persone detenute (chambres sécurisées), 9 centri di rétention administrative per extracomunitari (CRA), 7 centri educativi a regime chiuso per minori (CEF), 9 tribunali e 32 locali destinati alla garde à vue. I controllori hanno trascorso 140 giorni all’interno di strutture sanitarie per persone detenute, 162 giorni in istituti penitenziari, 55 giorni in luoghi di garde à vue, 25 giorni un centri educativi “chiusi” per minori e 28 giorni in luoghi di “trattenimento amministrativo”.…

Leggi tutto...

7 Giugno 2022

Catania e Firenze a confronto: sull’incompetenza funzionale della magistratura di sorveglianza minorile

I Tribunali per i Minorenni di Catania e di Firenze, nelle funzioni di Tribunali di sorveglianza, si sono pronunciati sulla ripartizione di competenza fra Tribunale ordinario e Tribunale per i Minorenni laddove il reo sia raggiunto da plurime condanne relative a reati commessi sia in età minore che da maggiorenne. Secondo entrambi i giudici, la competenza spetta al Tribunale di Sorveglianza ordinario: la regola eccezionale di cui all'art. 10 d.lgs. 121/2018, che statuisce la perpetuatio jurisdictionis del Tribunale per i Minorenni anche per l’esecuzione del titolo relativo a reati commessi nella maggiore età da parte del soggetto, presuppone che questi sia già entrato nel circuito penale minorile e sia ancora sottoposto alla misura penale di comunità. …

Leggi tutto...

29 Marzo 2022

Cass. Pen., Sez. I., sent., 2 luglio 2021, n. 38350: provvedimento di fissazione dell’udienza camerale

La prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38350/2021 ha ribadito il principio di diritto secondo cui,…

Leggi tutto...

27 Dicembre 2021

L’anomia dell’ordinamento penitenziario sul diritto alla sessualità intramuraria al vaglio della Corte costituzionale

Con l’ordinanza in oggetto viene sollevata questione di legittimità dell’art. 18 o.p. nella parte in cui non prevede che alla persona detenuta sia consentito, quando non ostino ragioni di sicurezza, di svolgere colloqui intimi, anche a carattere sessuale, con la persona convivente non detenuta, senza che sia imposto il controllo a vista da parte del personale di custodia (uff. sorv. di Spoleto, 14.12.2022, ord. 2023/23, estensore Gianfilippi)…

Leggi tutto...

16 Febbraio 2023

Torna in cima Newsletter