Cass. Pen., Sez. I, sent. 9 settembre 2021, n. 44133: la battitura dei blindati in forma di protesta

La battitura dei blindati può integrare la fattispecie disciplinare della molestia nei confronti della comunità penitenziaria.

 

Il sistema disciplinare vigente negli istituti penitenziari è caratterizzato dai principi di tipicità, offensività e gradualità, tale per cui i detenuti e gli internati non possono essere sanzionati disciplinarmente, se non per i fatti tipizzati dal regolamento e costituenti illeciti, così come previsto dall’art. 38, co. 1, Ord. Pen.

Gli illeciti, ordinati secondo una scala di crescente gravità, sono contenuti nell’art. 77, co. 1, Ord. Pen. e al n. 4) sono contemplati gli «atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della comunità». La ratio della norma, come precisato dalla Suprema Corte di Cassazione, risiede “nell’esigenza di garantire, all’interno degli istituti, il rispetto delle regole e delle condizioni di civile convivenza, che rappresentano premessa indispensabile, ancorché di per sé sola non sufficiente, per l’ordinato svolgimento della vita penitenziaria e per la realizzazione degli obiettivi del relativo trattamento (art. 2 reg. es. Ord. pen.)”.  

Richiamando una precedente pronuncia (cfr. Sez. 1, n. 5401 del 20.11.2020), la Corte di Cassazione ha osservato anche che la battitura dei blindati, ancorché attuata in forma e per scopi di protesta collettiva, non rientra tra quelle condotte di intimidazione, sopraffazione dirette verso compagni di detenzione, di per sé danneggiamento di beni dell’Amministrazione, partecipazione e/o promozione di disordini o sommosse, ossia tra quelle fattispecie disciplinari ulteriori e più gravi.
Nel concetto di “molestia” di cui al predetto n. 4) non vi rientrano le cause di pregiudizio materiale,  interruzione del servizio, sommosse o gravi disordini, bensì “tutte le situazioni di fastidio, disagio, disturbo, e comunque di turbamento della tranquillità e della quiete della comunità penitenziaria, che producono un impatto negativo, anche psichico, sull’esercizio delle normali attività quotidiane, di relazione e di lavoro di quanti facciano parte della comunità stessa”. Pertanto, la battitura collettiva dei blindati delle camere di pernottamento, adottata dai detenuti in forma di protesta, e le emissioni sonore prodotte sono manifestazioni paradigmatiche di molestia nei confronti della comunità penitenziaria (cfr. Sez. 7, n. 53086 del 21/06/2018; Sez. 7, n. 762 del 16/10/2019; Sez. 1, n. 57891 del 12/09/2018; Sez. 1, n. 47054 del 02/05/2018; Sez. 7, n. 35572 del 22/03/2018; Sez. 7, n. 55185 del 15/09/2017), almeno nei casi di superamento soglia fisiologica di ordinaria tollerabilità (cfr. Sez. 1, n. 3779.2 , del 26/06/2017), misurata in relazione alla frequenza e alla durata della protesta stessa, anche in rapporto (cfr. Sez. 7, n. 54777 del 13/09/2018) alle ragioni che possono averla determinata, ragioni che, nel caso di specie, risiedevano in rivendicazioni attinenti all’ordinaria vita e realtà carceraria, quindi motivi estranei alla sfera dei diritti fondamentali della persona. Riguardo al superamento della soglia di tollerabilità, la Suprema Corte ha osservato che “l’apprezzamento concreto circa l’avvenuto superamento del margine di tollerabilità è rimesso, in caso di irrogazione della sanzione disciplinare e di sua impugnativa giurisdizionale, alla prudente valutazione della magistratura di sorveglianza, che deve però inquadrarsi nella corretta cornice legale, nonché essere sorretta, come è richiesto per il complesso delle delicate attribuzioni a tale magistratura affidate (Sez. 1, n. 1525 del 26/02/2021; Sez. 1, n. 3002 del 20/12/2019; Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992), da motivazione adeguata e rispondente a canoni logici, coerenti con l’operata ricognizione degli incidenti elementi di giudizio”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Beatrice Paoletti

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 13.10.2021, n. 37298: reclamo ex art. 14-ter ord. pen.

Cass. Pen. Sez. I., sent. 13 ottobre 2021 (ud. 24.6.2021), n. 37298. Inammissibile il ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza  del…

Leggi tutto...

7 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 16 novembre 2021, n. 47046: la discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria nel controllo delle misure organizzative

Con la presente sentenza il Collegio ha evidenziato come rientra nella sfera di discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria, l’organizzazione inerente alla disciplina…

Leggi tutto...

11 Ottobre 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33917: cottura e acquisto di generi alimentari nel regime del carcere duro

Con la sentenza n. 33917/2021, la Corte di Cassazione, Sez. I., ha affrontato questioni in materia di cottura dei cibi…

Leggi tutto...

14 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 luglio 2021, n. 33339: misure alternative e stato di salute

Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 luglio 2021, n. 33339, Presidente Casa, Relatore Renoldi: misure alternative alla detenzione e stato…

Leggi tutto...

10 Dicembre 2021

A cura di Carmelo Cantone
L’impiego della forza fisica da parte del personale di polizia penitenziaria: ciò che accade, ciò che non deve accadere

Da alcuni anni il tema dell’uso legittimo della forza fisica da parte della polizia penitenziaria all’interno degli istituti ha cominciato…

Leggi tutto...

3 Giugno 2023

La Danimarca affitta celle in Kosovo per “ospitare” detenuti extra-comunitari. Dalla Commissione europea una risposta eludente e deludente sul fenomeno della “delocalizzazione” di persone recluse

Il 10 maggio 2022 è stata data una risposta da parte di Olivér Várhelyi a nome della Commissione europea all’interrogazione parlamentare riguardante l’accordo tra Danimarca e Kosovo per il trasferimento di detenuti…

Leggi tutto...

22 Luglio 2022

Torna in cima Newsletter