La Consulta dichiara applicabile il 41-bis agli internati nelle case di lavoro

“Le speciali restrizioni previste dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario sono applicabili anche agli internati”.

Con queste parole si apre il comunicato della Corte costituzionale sulla sentenza n. 197, depositata il 21 ottobre 2021. Con questo principio, la Consulta ha rigettato tutte le censure sollevate dalla Corte di Cassazione sull’opportunità di sottoposizione al regime del 41 bis degli internati, ovvero quei soggetti considerati socialmente pericolosi e, in quanto tali, sottoposti, dopo l’espiazione della pena in carcere, alla misura di sicurezza detentiva dell’assegnazione a una casa di lavoro.

In tal direzione, la Cassazione aveva sottolineato che l’applicabilità del regime differenziale di cui al 41 bis, sia ai condannati a pena detentiva sia agli internati per l’esecuzione di una misura di sicurezza, provocherebbe un’intollerabile duplicazione della pena, violando importanti principi costituzionali, come quello di ragionevolezza, di proporzionalità e colpevolezza ed entrando in evidente attrito con la funzione rieducativa che la misura di sicurezza persegue, accanto alla tradizionale funzione di contenimento della pericolosità dell’internato.

Ma nonostante le perplessità avanzate dalla Cassazione, con la suddetta sentenza la Consulta ha dichiarato non fondate le censure sollevate. A tal fine, dovrà essere prescelta, in conformità agli articoli 3 e 27, terzo comma della Costituzione, un’interpretazione dell’articolo 41 bis che consenta l’applicazione agli internati delle sole restrizioni che si presentino proporzionate e congrue alla condizione del soggetto cui il regime si riferisce. Pertanto, trattandosi di un internato assegnato ad una casa di lavoro, le restrizioni derivanti dalla sua soggezione all’articolo 41 bis ordinamento penitenziario dovranno adattarsi, nei limiti del possibile, alla necessità di organizzare un programma di lavoro, e, a sua volta, la stessa organizzazione del lavoro dovrà adattarsi alle restrizioni necessarie della socialità e della possibilità di movimento nella struttura. Ad esempio, secondo la lettura della Corte si dovrebbero identificare quelle attività professionali che possano essere compatibili con gli effettivi spazi di socialità e mobilità a disposizione degli internati soggetti al regime restrittivo, calibrando in tal maniera l’applicazione della limitazione della permanenza all’aperto disposta dalla lettera f) del comma 2 quater dell’articolo 41 bis.

Conseguentemente, alla luce dell’interpretazione adottata dalla Consulta, gli internati in regime differenziale resteranno esclusi dall’accesso alla semilibertà e alle licenze sperimentali, non potendo uscire dalla struttura in cui sono collocati, ma in ogni caso dovrà essere loro garantita, quanto alla socialità e ai movimenti intra moenia, la possibilità di lavorare.

 

Qui il testo della sentenza.

Contributi simili

La Commissione antimafia sul 4 bis: linee guida e prospettive di riforma

Con l’ordinanza 97/2021, la Consulta, pur affermando la contrarietà a Costituzione della disciplina dell’art 4 bis co 1 o.p. relativamente ai condannati all’ergastolo per crimini di mafia e/o di contesto mafioso, ha preferito, in luogo di una immediata dichiarazione di incostituzionalità, dare un anno di tempo al Parlamento – fino al maggio 2022- per modificare l’attuale normativa sì da renderla, da un lato, in linea con i principi costituzionali e, dall’altro, garantirne l’efficacia quale strumento di contrasto alla criminalità organizzata. La Camera, il 30 marzo scorso, ha approvato il disegno di legge di riforma dell’articolo 4 bis o.p. attualmente al vaglio del Senato. La Commissione antimafia, a seguito di ciò, è tornata - avendo già prospettato le linee di riforma in una Relazione datata 20 maggio 2020 sulle modalità di riforma del testo dell’articolo - con una nuova Relazione pubblicata in data 12 aprile 2022 in cui, pur dichiarando apertamente di non voler sindacare il merito del testo licenziato dalla Camera e oggetto di analisi in Senato, mette in luce ulteriori suggerimenti necessari per un’efficacie ed incisiva modifica della normativa.…

Leggi tutto...

30 Giugno 2022

La Relazione al Parlamento del Garante Nazionale dei diritti dei detenuti per l’anno 2022

Si riporta di seguito e per intero il comunicato stampa in merito alla presentazione, di fronte alle più alte cariche…

Leggi tutto...

26 Giugno 2022

…ACCEPTA AQUA, LAVIT MANUS SUAS DICENS: “INNOCENS EGO SUM A SANGUINE HUIUS”… (MATTEO, 27, 24)

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione “rinvia la palla” alla magistratura di sorveglianza per decidere la concessione di un…

Leggi tutto...

9 Luglio 2022

La Corte ribadisce come il principio del tempus regit actum in materia esecutiva non si estenda al sopravvenuto divieto di sospensione dell’ordine di esecuzione

La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 7 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), dalla Corte d’appello di Bologna con ordinanza del 16 dicembre 2019, iscritta al n. 9 del registro ordinanze 2021.…

Leggi tutto...

9 Agosto 2021

La Cassazione conferma che “solo gli arredi fissi vanno scomputati dalla valutazione dello spazio individuale minimo” (Cass., Sez. I°, n. 18681/2022 del 11 maggio 2022)

Con la sentenza ivi in oggetto, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi della questione dei famosi (rectius: “famigerati”) tre…

Leggi tutto...

18 Giugno 2022

La Cassazione meglio chiarisce gli elementi per la valutazione della richiesta di accesso alle misure alternative

La Cassazione meglio chiarisce gli elementi per la valutazione della richiesta di accesso alle misure alternative Il Tribunale di Sorveglianza…

Leggi tutto...

24 Luglio 2022

Torna in cima Newsletter