Cass. Pen., Sez. I, sent. 21 ottobre 2021, n. 42456: il permesso premio in deroga e i condannati per i delitti di cui all’art. 4-bis o.p.

Il caso posto all’attenzione della Corte di Cassazione prende le mosse dall’ordinanza emessa dal Tribunale di sorveglianza di Bologna con cui viene respinta l’istanza di concessione di permesso premio in deroga presentata da un detenuto ai sensi dell’art. 29, comma 1, d.l. n. 137/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 176/2020.

Nello specifico, il provvedimento di rigetto si giustificava in considerazione del fatto che il beneficio penitenziario richiesto non fosse concedibile al prevenuto, poiché il predetto era stato condannato per reati di cui all’art. 4-bis o.p.

Avverso la suddetta ordinanza, il detenuto, per mezzo del proprio difensore, proponeva ricorso in Cassazione lamentando che il permesso premio da lui invocato era stato respinto senza alcuna considerazione in merito al processo rieducativo intrapreso, confermato, peraltro, dai permessi premio precedentemente concessi nonché dal riconoscimento della collaborazione processuale.

Ulteriormente, veniva rilevato dal ricorrente che il Tribunale di sorveglianza di Bologna aveva omesso di dar adito alla ratio sottesa all’istituto del permesso premio in deroga, il quale era stato introdotto sia per fronteggiare l’emergenza pandemica da Covid-19, sia per consentire ai detenuti di beneficiare di permessi premio di natura straordinaria, di modo da accelerare il percorso di reinserimento sociale del condannato.

Nel caso de quo, la Suprema Corte ha premesso che l’istanza di permesso premio in deroga veniva introdotta dall’art. 29 d.l. n. 137/2020 – recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” – che al primo comma prevedeva: Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del (31 gennaio 2021) ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all’articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 (o che siano stati assegnati) al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui (all’articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975), quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai (commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter)”.

Tuttavia, a questa regola generale, per espressa previsione dell’art. 29, comma 2, d.l. n. 137/2020 derogano le ipotesi in cui il detenuto sia stato condannato per uno dei delitti di cui all’art. 4-bis o.p..

Consequenzialmente, essendo l’istante detenuto in espiazione di pena per una pluralità di reati rilevanti ai sensi dell’art. 4-bis o.p., la Corte di Cassazione riconosce il merito al Tribunale di sorveglianza di Bologna di aver correttamente applicato quanto previsto dalla disposizione normativa prima richiamata.

In secondo luogo, il Collegio ha altresì ritenuto non pertinente l’argomentazione difensiva relativa alla ratio dell’istituto del permesso premio in deroga, dato che tale argomentazione non tiene conto del bilanciamento tra le finalità rieducative della pena e le esigenze di difesa sociale che assumono un rilievo preminente nelle ipotesi di elevata pericolosità sociale, sussistenti nei casi di condanna per reati di cui all’art. 4-bis o.p..

In conclusione, dalla pronuncia della Suprema Corte ne discende che “in tema di permessi premio in deroga, introdotti dal d.l. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, il divieto di concessione per i detenuti condannati per taluni dei delitti di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, non è derogabile dall’aver il condannato già beneficiato di permessi premio o collaborato con la giustizia ai sensi dell’art. 4-bis legge n. 354 del 1975, in considerazione del bilanciamento operato dal legislatore tra le finalità rieducative della pena e le esigenze di difesa sociale che assumono un rilievo preminente nelle ipotesi di elevata pericolosità sociale”.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Arianna Stefani

Contributi simili

Cass. Pen., Sez. I, sent. 13 gennaio 2022, n. 17167: Il giudizio di ottemperanza come funzionale prosecuzione del giudizio di cognizione

Con la sentenza n. 17167/2022 la prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del…

Leggi tutto...

9 Novembre 2022

Cass. Pen. Sez. VI., sent. 16 luglio 2021, n. 27711: nomina del nuovo difensore di fiducia dall’imputato detenuto

OGGETTO: difesa e difensori – nuova nomina del difensore di fiducia – imputato detenuto – adempimenti dell’amministrazione penitenziaria – comunicazione all’autorità…

Leggi tutto...

5 Aprile 2022

Il diritto del detenuto alla corrispondenza telefonica è “illimitato”, tanto per il numero quanto per la durata, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata – Trib. sorv. di L’Aquila, ord. 20/09/2022

Il Tribunale di Sorveglianza dell'Aquila ha affermato, con l'ordinanza in oggetto, che le limitazioni regolamentari alla corrispondenza telefonica del detenuto (o internato) con il difensore sono illegittime perché il colloquio con il legale, sia esso visivo o telefonico, non può essere sottoposto a limitazione né nel numero né nella durata, nel rispetto delle effettive esigenze organizzative dell'Amministrazione penitenziaria.…

Leggi tutto...

24 Ottobre 2022

Cass. Pen. Sez. I., sent. 16 marzo 2021, n. 27374: lavoro all’esterno

Cass. Pen. Sez. I., Sent., n. 27374/2021, (ud.16.03.2021) dep. 15.07.2021  OGGETTO: Istituti di prevenzione e di pena – Ammissione al…

Leggi tutto...

3 Gennaio 2022

E’ facile essere buoni. Difficile è essere giusti (Victor Hugo)

La Corte di Cassazione (sez. V, 28 febbraio 2022, n. 19536, dep. 18 maggio 2022) ribadisce i criteri interpretativi ai fini della concedibilità dei permessi premio ai condannati per reati c.d. “di prima fascia” ex art. 4 bis co 1° o.p., alla luce della sentenza n. 253 del 2019 della Corte Costituzionale, individuando altresì i relativi poteri istruttori del Tribunale di sorveglianza. Con la presente decisione, la Corte di Cassazione torna a ribadire alcuni fondamentali principi in tema di permessi premio ex art. 30 ter o.p., e, segnatamente, si occupa dell’ipotesi in cui il predetto beneficio sia richiesto da un condannato per reati di cui all’art. 4 bis, comma I, o.p.…

Leggi tutto...

17 Giugno 2022

Magistrato di Sorveglianza di Frosinone-reclamo ex artt 35 bis e 35 ter O.P.- 20/10/2021

L’ordinanza trae origine dal reclamo proposto da un detenuto della Casa circondariale di Cassino, che, invocando l’applicazione degli artt 35…

Leggi tutto...

20 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter