OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca – violazione dell’art. 606 lett. c) per inosservanza e/o errata applicazione della legge penale in materia di notifica ex art. 161 cod.proc.pen. – Ammissibilità.
Con la sentenza n. 28058 del 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata, alla luce dei principi delineati dalle Sezioni Unite con la sentenza del 28.11.2019 (dep. 2020) n. 23948, in relazione al ricorso esperito avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 2084 del 9/7/2020, che confermava la sentenza di primo grado n. 34/2014 del Tribunale di Lucca.
Preliminarmente, la Corte d’Appello di Firenze, nella sua motivazione rileva un errore materiale presente nella sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca (il quale condannava il ricorrente), infatti, si indica l’imputato come “libero PRESENTE” quando, invece, lo stesso è rimasto assente dalla scena processuale per tutta la sua durata. Inoltre, in tale pronuncia, nonostante il ricorrente non avesse ricevuto correttamente la notifica del Decreto di citazione a giudizio, perfezionatosi presso il difensore di ufficio ex art. 161 co.2. cod.proc.pen. la Corte D’appello confermava la sentenza di primo grado e rigettava la nullità della notifica.
Avanti alla Corte di Cassazione il ricorrente adduceva come motivazione la violazione dell’art. 606, lett. c) c.p.p. per inosservanza e/o errata applicazione della legge penale in materia di notificazioni ex art. 161, comma 1 e 2, cod.proc.pen.; a tal proposito la Cassazione fa presente come -durante il giudizio di primo grado- l’avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stato correttamente notificato all’odierno ricorrente, presso il domicilio ritualmente eletto, mentre il Decreto di citazione a giudizio non veniva notificato, poiché l’agente notificante attestava l’omessa notificazione per “indirizzo inesistente“. La notifica -dopo un vano tentativo presso l’abitazione della madre dell’imputato – veniva infine eseguita presso il difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod.proc.pen., – pur in assenza di un decreto di irreperibilità a carico dell’imputato, con la conseguente erroneità della sentenza della Corte di Appello là dove respinge una fondata eccezione di nullità assoluta della notifica del decreto di citazione a giudizio.
Giova sottolineare come in caso d’irreperibilità dell’imputato ai sensi dell’art 420-quater c.p.p. il Giudice rinvia l’udienza, (qualora non sussista nessuna delle ipotesi previste dagli artt. 420-bis e 420-ter c.p.p.) e dispone che l’avviso sia notificato a mani dell’imputato ad opera della Polizia Giudiziaria; qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, (dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo), ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.
È facile dedurre, quindi, come le modalità di procedere da parte del Giudice di prime cure, abbia comportato la non corretta vocatio in ius del ricorrente, configurando quindi una nullità ASSOLUTA1 della citazione, rendendo invalidi tutti gli atti consecutivi che da esso dipendono con pedissequa regressione del procedimento allo stato e al grado in cui si è compiuta la nullità.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Alessia Sanchez Quiroz
1Insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del processo ex art.179 cod.proc.pen