Cass. Pen., Sez. II, sent. 20 luglio 2021, n. 28058: sulla notifica ex art. 161 c.p.p.

OGGETTO: Ricorso per Cassazione avverso sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca – violazione dell’art. 606 lett. c) per inosservanza e/o errata applicazione della legge penale in materia di notifica ex art. 161 cod.proc.pen. – Ammissibilità.

 

Con la sentenza n. 28058 del 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata, alla luce dei principi delineati dalle Sezioni Unite con la sentenza del 28.11.2019 (dep. 2020) n. 23948, in relazione al ricorso esperito avverso la sentenza emessa dalla Corte d’Appello di Firenze con sentenza n. 2084 del 9/7/2020, che confermava la sentenza di primo grado n. 34/2014 del Tribunale di Lucca.

 

Preliminarmente, la Corte d’Appello di Firenze, nella sua motivazione rileva un errore materiale presente nella sentenza di primo grado del Tribunale di Lucca (il quale condannava il ricorrente), infatti, si indica l’imputato come “libero PRESENTE” quando, invece, lo stesso è rimasto assente dalla scena processuale per tutta la sua durata. Inoltre, in tale pronuncia, nonostante il ricorrente non avesse ricevuto correttamente la notifica del Decreto di citazione a giudizio, perfezionatosi presso il difensore di ufficio ex art. 161 co.2. cod.proc.pen. la Corte D’appello confermava la sentenza di primo grado e rigettava la nullità della notifica.

Avanti alla Corte di Cassazione il ricorrente adduceva come motivazione la violazione dell’art. 606, lett. c) c.p.p. per inosservanza e/o errata applicazione della legge penale in materia di notificazioni ex art. 161, comma 1 e 2, cod.proc.pen.; a tal proposito la Cassazione fa presente come -durante il giudizio di primo grado- l’avviso di conclusione delle indagini preliminari fosse stato correttamente notificato all’odierno ricorrente, presso il domicilio ritualmente eletto, mentre il Decreto di citazione a giudizio non veniva notificato, poiché l’agente notificante attestava l’omessa notificazione per “indirizzo inesistente“. La notifica -dopo un vano tentativo presso l’abitazione della madre dell’imputato – veniva infine eseguita presso il difensore d’ufficio, ai sensi dell’art. 161, comma 2, cod.proc.pen., – pur in assenza di un decreto di irreperibilità a carico dell’imputato, con la conseguente erroneità della sentenza della Corte di Appello là dove respinge una fondata eccezione di nullità assoluta della notifica del decreto di citazione a giudizio.

Giova sottolineare come in caso d’irreperibilità dell’imputato ai sensi dell’art 420-quater c.p.p.  il Giudice rinvia l’udienza, (qualora non sussista nessuna delle ipotesi previste dagli artt. 420-bis e 420-ter c.p.p.) e dispone che l’avviso sia notificato a mani dell’imputato ad opera della Polizia Giudiziaria; qualora le ricerche non diano esito positivo, l’autorità giudiziaria emette decreto di irreperibilità con il quale, (dopo avere designato un difensore all’imputato che ne sia privo), ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.

È facile dedurre, quindi, come le modalità di procedere da parte del Giudice di prime cure, abbia comportato la non corretta vocatio in ius del ricorrente, configurando quindi una nullità ASSOLUTA1 della citazione, rendendo invalidi tutti gli atti consecutivi che da esso dipendono con pedissequa regressione del procedimento allo stato e al grado in cui si è compiuta la nullità.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Alessia Sanchez Quiroz

 

 


1Insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del processo ex art.179 cod.proc.pen

Contributi simili

La Danimarca affitta celle in Kosovo per “ospitare” detenuti extra-comunitari. Dalla Commissione europea una risposta eludente e deludente sul fenomeno della “delocalizzazione” di persone recluse

Il 10 maggio 2022 è stata data una risposta da parte di Olivér Várhelyi a nome della Commissione europea all’interrogazione parlamentare riguardante l’accordo tra Danimarca e Kosovo per il trasferimento di detenuti…

Leggi tutto...

22 Luglio 2022

A cura di Giulia Pitzolu (Università di Pisa)
Il carcere duro impedisce l’accesso ai programmi di giustizia riparativa

1. L’ordinanza in oggetto prende le mosse dal reclamo presentato da un detenuto in regime di 41-bis o.p., presso la…

Leggi tutto...

9 Novembre 2024

Commissione Infanzia e Adolescenza, la ministra Cartabia in merito allo stato di attuazione dell’ordinamento penitenziario minorile

Si è tenuta ieri, 17 febbraio, l'audizione della Guardasigilli, Marta Cartabia, in Commissione infanzia e adolescenza in merito all’attuazione della disciplina dell’esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni. La ministra si è soffermata, in particolare, sulla valenza del carcere quale extrema ratio specie laddove si tratti di minori, sulla valenza educativa di molte delle misure introdotte nel 2018, nonché sull'istituto processuale della messa alla prova…

Leggi tutto...

18 Febbraio 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 13 gennaio 2022, n. 17167: Il giudizio di ottemperanza come funzionale prosecuzione del giudizio di cognizione

Con la sentenza n. 17167/2022 la prima sezione della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del…

Leggi tutto...

9 Novembre 2022

Cassazione, Sez. I – 27/04/2021, n. 21546 – ammissione al lavoro all’esterno

Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 27 aprile 2021, n. 21546. In tema di lavoro penitenziario, la Corte di legittimità ritiene impugnabile, mediante reclamo ex art. 35-bis, co. 4 Ord. Pen., il provvedimento del magistrato di sorveglianza che approvi la revoca dell’ammissione del detenuto al lavoro all’esterno, in quanto decisione in grado di ledere un diritto fondamentale della persona, ovvero componente determinante del trattamento rieducativo del detenuto, così come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 532 del 2002).…

Leggi tutto...

19 Ottobre 2021

Qualche dato da Strasburgo: le statistiche del 2021 in tema di probation del Consiglio d’Europa

Con un comunicato stampa del 21.6.2022, il Consiglio d’Europa ha pubblicato la ricerca statistica annuale condotta dall’Università di Losanna sul…

Leggi tutto...

23 Giugno 2022

Torna in cima Newsletter