Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 giugno 2021, n. 36707: è impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare

È impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare.

Con la sentenza n. 36707/2021 la Prima Sezione Penale della Cassazione ha individuato importanti principi inerenti al tema del “carcere duro” ai sensi dell’art. 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario.
In tema di regime detentivo differenziato, la giurisprudenza di questa Corte ha dichiarato impugnabile, mediante reclamo al tribunale di sorveglianza, il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, previsto dall’art. 41-bis Ord. pen. Il provvedimento di diniego formatosi per effetto del silenzio-rifiuto del Ministro della Giustizia costituisce un differente provvedimento da quelli che applicano il regime speciale o che lo prorogano. Invero, sono profondamente diversi i carichi probatori nel caso in cui si tratti di assegnare un detenuto al regime speciale ex art. 41-bis cit. In tale caso, sussiste sia l’obbligo a carico della Amministrazione di indicare gli elementi positivi che fondano il pericolo di collegamento con l’associazione mafiosa di provenienza, sia il dovere, per il Giudice della sorveglianza, di valutare, in sede di reclamo, gli indici di pericolosità qualificata prospettati e di motivare circa la sussistenza ed effettiva permanenza delle ragioni che legittimano la sospensione del trattamento senza alcuna possibilità di inversione dell’onere della prova. Viceversa, ove sia richiesta la revoca anticipata, sia pure rigettata con le forme del silenzio – rifiuto, incombe su chi (sottoposto al trattamento differenziato con provvedimento non impugnato o divenuto definitivo a seguito d’impugnazione) agisce per la rimozione del provvedimento, l’onere di dimostrare che le condizioni per l’applicazione o la proroga sono venute meno.

Qui il testo della sentenza.

 

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

La Cassazione meglio chiarisce gli elementi per la valutazione della richiesta di accesso alle misure alternative

La Cassazione meglio chiarisce gli elementi per la valutazione della richiesta di accesso alle misure alternative Il Tribunale di Sorveglianza…

Leggi tutto...

24 Luglio 2022

L’esecuzione delle misure alternative all’estero

Con la decisione quadro 2008/947/GAI, relativa all’applicazione del “principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale…

Leggi tutto...

1 Agosto 2022

Considerazioni della Ministra Cartabia sulla giustizia riparativa – Conferenza di Venezia, 13 e 14 dicembre

"I pray that discord, that insatiable evil, may never rage in this polis". Con una citazione tratta dalle Eumenidi di Eschilo, la Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, ha inaugurato la prima conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa sul ruolo della giustizia riparativa.…

Leggi tutto...

28 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 11 gennaio 2022, n. 8180: video-colloqui anche per i detenuti sottoposti al regime differenziato

Il detenuto sottoposto al regime differenziato ha diritto ad un colloquio al mese con familiari e conviventi, da svolgersi in…

Leggi tutto...

10 Maggio 2022

Ministra Cartabia: gestione dei benefici penitenziari nel corso della pandemia e problema del sovraffollamento carcerario

La ministra Cartabia risponde, in occasione del question time che si è tenuto lo scorso 7 aprile, sulla gestione dei…

Leggi tutto...

13 Aprile 2022

Torna in cima Newsletter