È impugnabile il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare.
Con la sentenza n. 36707/2021 la Prima Sezione Penale della Cassazione ha individuato importanti principi inerenti al tema del “carcere duro” ai sensi dell’art. 41-bis dell’Ordinamento Penitenziario.
In tema di regime detentivo differenziato, la giurisprudenza di questa Corte ha dichiarato impugnabile, mediante reclamo al tribunale di sorveglianza, il rigetto della richiesta di revoca anticipata del provvedimento ministeriale di sottoposizione al regime di sorveglianza particolare, previsto dall’art. 41-bis Ord. pen. Il provvedimento di diniego formatosi per effetto del silenzio-rifiuto del Ministro della Giustizia costituisce un differente provvedimento da quelli che applicano il regime speciale o che lo prorogano. Invero, sono profondamente diversi i carichi probatori nel caso in cui si tratti di assegnare un detenuto al regime speciale ex art. 41-bis cit. In tale caso, sussiste sia l’obbligo a carico della Amministrazione di indicare gli elementi positivi che fondano il pericolo di collegamento con l’associazione mafiosa di provenienza, sia il dovere, per il Giudice della sorveglianza, di valutare, in sede di reclamo, gli indici di pericolosità qualificata prospettati e di motivare circa la sussistenza ed effettiva permanenza delle ragioni che legittimano la sospensione del trattamento senza alcuna possibilità di inversione dell’onere della prova. Viceversa, ove sia richiesta la revoca anticipata, sia pure rigettata con le forme del silenzio – rifiuto, incombe su chi (sottoposto al trattamento differenziato con provvedimento non impugnato o divenuto definitivo a seguito d’impugnazione) agisce per la rimozione del provvedimento, l’onere di dimostrare che le condizioni per l’applicazione o la proroga sono venute meno.
Qui il testo della sentenza.
A cura di Yasmine Spigai