Cass. Pen, Sez I, sent. 5/10/2021 n. 47394: il diritto dei detenuti soggetti al regime di cui all’art 41 bis Ord. Pen. di acquistare generi alimentari suscettibili di cottura

14 Gennaio 2022

 

Inserendosi nei solchi tracciati sia dalla sentenza n. 186/2018 della Corte costituzionale, nella quale era stata dichiarata l’illegittimità del divieto di cuocere cibi per i detenuti assoggettati al regime di cui all’ art 41 bis Ord. Pen, sia dalla statuizione n.33917/2021 della Cassazione (il cui testo commentato è reperibile al seguente link: Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33917: cottura e acquisto di generi alimentari nel regime del carcere duro – Osservatorio sull’esecuzione penale (unipi.it)), la Sezione I della Suprema Corte è tornata a pronunciarsi su questioni attinenti alle abitudini alimentari di questa categoria di detenuti. 

Nel fornire la motivazione in ordine alla sussistenza in capo ai suddetti detenuti del diritto di acquistare generi alimentari suscettibili di cottura, la sentenza ha il merito di tracciare dettagliatamente il contorno dell’istituto di cui all’art 41 bis Ord. Pen, precisandone fondamento e limiti.

La Cassazione sostiene infatti come tale norma configuri “il contenuto del regime differenziato in termini di sospensione totale o parziale, nei confronti di determinati detenuti, dell’applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario che possano porsi in contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza”.

La Corte, rileva pertanto come, nel caso concreto, essendo l’istituto ex art 41 bis Ord. Pen volto a garantire, come detto, ordine e sicurezza, il divieto di acquistare determinati cibi, non potendosi considerare funzionale a dette finalità, debba essere ritenuto ingiustificato.

Alla luce di tale considerazione il Supremo Collegio specifica altresì come l’argomentazione circa la finalità – perseguita dalla previsione di una lista di prodotti alimentari più contenuta rispetto a quella destinata ai detenuti ordinari – di prevenzione del rischio che all’interno delle sezioni del circuito differenziato si possano manifestare, anche attraverso il possesso di determinati generi alimentari, posizioni affermative di uno status da parte dei detenuti più facoltosi, non sia fondata, ma al contrario appaia inutile ed immotivamente vessatoria rispetto alle ordinarie regole.

Di seguito la sentenza:

Cass. 47394.2021  

Niccolò Domenici

Contributi simili

L’essenza dell’habeas corpus nel confronto con la libertà di circolazione: la sentenza n. 127 del 2022 C. Cost.

Con la sentenza ivi in commento, la Consulta è intervenuta su un tema strettamente connesso all’universo penitenziario, ovvero la duplice…

Leggi tutto...

30 Maggio 2022

Detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno : riconosciuto il diritto all’elaborazione di un programma terapeutico di recupero

All’esito di instaurazione di procedimento di reclamo, presentato nelle forme di cui agli artt. 35 bis e 69 co.6 lettera b ) ord. penitenziario, il magistrato di sorveglianza riconosce il diritto del detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno ad ottenere l'elaborazione di un programma terapeutico da parte dell'Asl competente.…

Leggi tutto...

18 Settembre 2021

Cass. Pen., Sez. I., sent., 2 luglio 2021, n. 38350: provvedimento di fissazione dell’udienza camerale

La prima sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 38350/2021 ha ribadito il principio di diritto secondo cui,…

Leggi tutto...

27 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 luglio 2021, n. 33339: misure alternative e stato di salute

Cass. Pen., Sez. I, sent. 7 luglio 2021, n. 33339, Presidente Casa, Relatore Renoldi: misure alternative alla detenzione e stato…

Leggi tutto...

10 Dicembre 2021

Le misure di sicurezza applicate ai minori. La tensione fra pericolosità e “diritto agli affetti”

Un magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Catania ha di recente rigettato l’istanza presentata dal difensore di un minorenne non imputabile, autore di gravi delitti, in merito alla modifica in melius delle prescrizioni lui impartite contestualmente all’applicazione della misura di sicurezza del collocamento in comunità. Il giudice catanese affronta, in particolare, il complesso rapporto fra esigenze di sicurezza e diritto all’affettività esistente in materia di misure di sicurezza applicabili ai minorenni…

Leggi tutto...

28 Febbraio 2022

Sentenza n.33 del 2022: la Consulta conferma lo scioglimento del cumulo per i reati ostativi

Pochi giorni fa, la Corte costituzionale si è pronunciata, ancora una volta, sullo scioglimento del cumulo in materia di reati ostativi. In particolare, con sentenza n. 33 del 2022 - pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 15 febbraio scorso - la Corte,  nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1-quater, della legge 354/1975, sollevata dal Tribunale di Messina, ha confermato l’orientamento, ormai consolidato, della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel caso di cumulo, materiale o giuridico, di pene inflitte per diversi titoli di reato, alcuni dei quali soltanto ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l’impedimento qualora l’interessato abbia già espiato la parte di pena relativa ai predetti reati.…

Leggi tutto...

21 Febbraio 2022

Torna in cima Newsletter