M. sorveglianza di Mantova – 06/05/19 – durata massima misura sicurezza detentiva, libertà vigilata

Nell’ordinanza in oggetto, datata 06/05/2019, l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova si esprime in merito al riesame della pericolosità sociale dell’interessato ai sensi dell’art. 208 c.p., in relazione alla misura di sicurezza detentiva eseguita presso il Sistema Polimodulare R.E.M.S provvisorio di Castiglione delle Stiviere (MN). La suindicata misura di sicurezza, “in conformità a quanto previsto dalla legge n. 81 del 2014, non poteva essere ulteriormente prorogata in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del termine di durata massima previsto (…) e avuto riguardo alla pena edittale massima di anni cinque prevista per il reato di cui all’ art. 609 quinquies commesso e considerati i pregressi periodi di internamento”.

La novità più rilevante della legge del 30 maggio 2014, n. 81 (emanata in sede di conversione del d.l. 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari) risultava essere la previsione secondo cui la durata della misura di sicurezza non potesse più essere superiore a quella massima edittale prevista per il reato commesso, con l’eccezione dei reati per i quali è previsto l’ergastolo. In precedenza, infatti, le misure di sicurezza erano indeterminate nella durata massima e informate alla regola secondo cui la loro durata dipendeva dal perdurare della pericolosità sociale di chi vi era sottoposto. Per tale ragione, nel corso degli anni si erano venuti a creare dei veri e propri “ergastoli bianchi” per cui pure gli autori di reati “bagatellari” rischiavano di rimanere per molti anni internati negli O.P.G o nelle C.C.C, a causa della mancanza di cure e di prognosi favorevoli, che prolungavano la detenzione sine die. Tale meccanismo venne tuttavia sradicato con le novità introdotte dalla suindicata legge n. 81 del 2014.

Per codesta ragione, il Magistrato di Sorveglianza, nel riesame della misura, avuto riguardo al profilo di pericolosità, deve anche tener presente dell’approssimarsi del termine di scadenza di durata massima.

Nel caso di specie di cui si riporta l’ordinanza, si può notare che il Magistrato, a fronte dell’evidenziato residuo profilo di pericolosità sociale (la quale risulta scemata rispetto all’epoca in cui fu commesso il fatto) ancora presente nonostante l’approssimarsi del termine di scadenza di durata massima, ritiene di dover trasformare la misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata, ex lege 81 del 2014, per la quale non è previsto un termine di durata massima.

La libertà vigilata, difatti, positivamente sperimentata nel corso delle licenze fruite dal soggetto, appare allo stato misura di sicurezza sufficiente a contenerne la residua pericolosità, oltre che maggiormente idonea a favorirne il reinserimento sociale.

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