M. sorveglianza di Mantova – 06/05/19 – durata massima misura sicurezza detentiva, libertà vigilata

Nell’ordinanza in oggetto, datata 06/05/2019, l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova si esprime in merito al riesame della pericolosità sociale dell’interessato ai sensi dell’art. 208 c.p., in relazione alla misura di sicurezza detentiva eseguita presso il Sistema Polimodulare R.E.M.S provvisorio di Castiglione delle Stiviere (MN). La suindicata misura di sicurezza, “in conformità a quanto previsto dalla legge n. 81 del 2014, non poteva essere ulteriormente prorogata in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del termine di durata massima previsto (…) e avuto riguardo alla pena edittale massima di anni cinque prevista per il reato di cui all’ art. 609 quinquies commesso e considerati i pregressi periodi di internamento”.

La novità più rilevante della legge del 30 maggio 2014, n. 81 (emanata in sede di conversione del d.l. 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari) risultava essere la previsione secondo cui la durata della misura di sicurezza non potesse più essere superiore a quella massima edittale prevista per il reato commesso, con l’eccezione dei reati per i quali è previsto l’ergastolo. In precedenza, infatti, le misure di sicurezza erano indeterminate nella durata massima e informate alla regola secondo cui la loro durata dipendeva dal perdurare della pericolosità sociale di chi vi era sottoposto. Per tale ragione, nel corso degli anni si erano venuti a creare dei veri e propri “ergastoli bianchi” per cui pure gli autori di reati “bagatellari” rischiavano di rimanere per molti anni internati negli O.P.G o nelle C.C.C, a causa della mancanza di cure e di prognosi favorevoli, che prolungavano la detenzione sine die. Tale meccanismo venne tuttavia sradicato con le novità introdotte dalla suindicata legge n. 81 del 2014.

Per codesta ragione, il Magistrato di Sorveglianza, nel riesame della misura, avuto riguardo al profilo di pericolosità, deve anche tener presente dell’approssimarsi del termine di scadenza di durata massima.

Nel caso di specie di cui si riporta l’ordinanza, si può notare che il Magistrato, a fronte dell’evidenziato residuo profilo di pericolosità sociale (la quale risulta scemata rispetto all’epoca in cui fu commesso il fatto) ancora presente nonostante l’approssimarsi del termine di scadenza di durata massima, ritiene di dover trasformare la misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata, ex lege 81 del 2014, per la quale non è previsto un termine di durata massima.

La libertà vigilata, difatti, positivamente sperimentata nel corso delle licenze fruite dal soggetto, appare allo stato misura di sicurezza sufficiente a contenerne la residua pericolosità, oltre che maggiormente idonea a favorirne il reinserimento sociale.

Contributi simili

La “domandina” nell’esperienza del direttore del carcere Ucciardone di Palermo

Qualche anno fa, quando dirigevo il carcere Sollicciano di Firenze, mi è stato proposto di realizzare un progetto di Street Art coinvolgendo un gruppo di circa dodici detenuti. Con il Capo dell’area educativa abbiamo deciso di accogliere la proposta e rivolgere il progetto a detenuti inseriti nel circuito dei “Protetti”, ossia coloro i quali, imputati o condannati per lo più per reati di violenza sessuale, sono considerati veri e propri paria dagli altri detenuti (a Palermo vengono definiti “scafazzati”, con una locuzione dispregiativa che, pronunciata con la tipica cadenza panormita, assume il significato di uno sputo in pieno volto).…

Leggi tutto...

19 Dicembre 2022

Le osservazioni di Michele Passione sulla proposta di riforma elaborata dalla fondazione “Falcone”

Mentre si rincorrono voci su quale testo verrà esaminato martedì in Commissione Giustizia della Camera sui progetti di riforma della disciplina concernente l’ergastolo ostativo dopo l’ordinanza n.97/2021, anche la Fondazione Falcone ha presentato la sua proposta di legge, adesivamente commentata sulle pagine del Dubbio e successivamente ivi illustrata da uno dei suoi estensori, che ha sostenuto che il testo si muove “nella prospettiva indicata dalle Corti”.…

Leggi tutto...

14 Novembre 2021

…ACCEPTA AQUA, LAVIT MANUS SUAS DICENS: “INNOCENS EGO SUM A SANGUINE HUIUS”… (MATTEO, 27, 24)

Con la sentenza in oggetto, la Cassazione “rinvia la palla” alla magistratura di sorveglianza per decidere la concessione di un…

Leggi tutto...

9 Luglio 2022

L’esecuzione delle misure alternative all’estero

Con la decisione quadro 2008/947/GAI, relativa all’applicazione del “principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale…

Leggi tutto...

1 Agosto 2022

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28.10.2021, n. 42739: l’affidamento in prova e le condotte riparatorie

Cass. Pen., Sez. I, sent. 28 ottobre 2021, n. 42739, Presidente Iasillo, Relatore Bianchi Se il detenuto non ha adempiuto…

Leggi tutto...

19 Dicembre 2021

Cass. Pen., Sez. I, sent. 13 luglio 2021, n. 29599: concessione delle misure alternative

Sulla concessione delle misure alternative alla detenzione. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, ai fini della concessione delle misure alternative…

Leggi tutto...

29 Dicembre 2021

Torna in cima Newsletter