M. sorveglianza di Mantova – 06/05/19 – durata massima misura sicurezza detentiva, libertà vigilata

Nell’ordinanza in oggetto, datata 06/05/2019, l’Ufficio di Sorveglianza di Mantova si esprime in merito al riesame della pericolosità sociale dell’interessato ai sensi dell’art. 208 c.p., in relazione alla misura di sicurezza detentiva eseguita presso il Sistema Polimodulare R.E.M.S provvisorio di Castiglione delle Stiviere (MN). La suindicata misura di sicurezza, “in conformità a quanto previsto dalla legge n. 81 del 2014, non poteva essere ulteriormente prorogata in considerazione dell’approssimarsi della scadenza del termine di durata massima previsto (…) e avuto riguardo alla pena edittale massima di anni cinque prevista per il reato di cui all’ art. 609 quinquies commesso e considerati i pregressi periodi di internamento”.

La novità più rilevante della legge del 30 maggio 2014, n. 81 (emanata in sede di conversione del d.l. 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari) risultava essere la previsione secondo cui la durata della misura di sicurezza non potesse più essere superiore a quella massima edittale prevista per il reato commesso, con l’eccezione dei reati per i quali è previsto l’ergastolo. In precedenza, infatti, le misure di sicurezza erano indeterminate nella durata massima e informate alla regola secondo cui la loro durata dipendeva dal perdurare della pericolosità sociale di chi vi era sottoposto. Per tale ragione, nel corso degli anni si erano venuti a creare dei veri e propri “ergastoli bianchi” per cui pure gli autori di reati “bagatellari” rischiavano di rimanere per molti anni internati negli O.P.G o nelle C.C.C, a causa della mancanza di cure e di prognosi favorevoli, che prolungavano la detenzione sine die. Tale meccanismo venne tuttavia sradicato con le novità introdotte dalla suindicata legge n. 81 del 2014.

Per codesta ragione, il Magistrato di Sorveglianza, nel riesame della misura, avuto riguardo al profilo di pericolosità, deve anche tener presente dell’approssimarsi del termine di scadenza di durata massima.

Nel caso di specie di cui si riporta l’ordinanza, si può notare che il Magistrato, a fronte dell’evidenziato residuo profilo di pericolosità sociale (la quale risulta scemata rispetto all’epoca in cui fu commesso il fatto) ancora presente nonostante l’approssimarsi del termine di scadenza di durata massima, ritiene di dover trasformare la misura di sicurezza detentiva in libertà vigilata, ex lege 81 del 2014, per la quale non è previsto un termine di durata massima.

La libertà vigilata, difatti, positivamente sperimentata nel corso delle licenze fruite dal soggetto, appare allo stato misura di sicurezza sufficiente a contenerne la residua pericolosità, oltre che maggiormente idonea a favorirne il reinserimento sociale.

Contributi simili

A cura di Carmelo Cantone
L’impiego della forza fisica da parte del personale di polizia penitenziaria: ciò che accade, ciò che non deve accadere

Da alcuni anni il tema dell’uso legittimo della forza fisica da parte della polizia penitenziaria all’interno degli istituti ha cominciato…

Leggi tutto...

3 Giugno 2023

Cass. Pen., Sez. I, sent. 3 novembre 2021, n. 45220: l’istanza di remissione del debito per spese di giustizia e di mantenimento in carcere

Nel caso di specie il Magistrato di Sorveglianza aveva rigettato l’opposizione proposta dal ricorrente avverso un’ordinanza del medesimo Magistrato con…

Leggi tutto...

22 Marzo 2022

Risocializzazione, ordine pubblico e sicurezza pubblica come limiti alla permanenza dei «giovani adulti» negli istituti penali minorili

Il Magistrato di Sorveglianza presso il Tribunale per i Minorenni di Catania, con due provvedimenti speculari in tema di trasferimento di detenuti infraventicinquenni presso il carcere per adulti, ha affermato l'extrema ratio della misura, cui ricorrere solo in presenza di esigenze di ordine e sicurezza pubblica all’interno degli Istituti penali minorili e laddove il giovane non aderisca in alcun modo al trattamento rieducativo.…

Leggi tutto...

16 Dicembre 2021

A cura di Matteo Pucci (Università di Pisa)
La Corte Costituzionale “allunga i tempi” per il reclamo in materia di permesso di necessità

Con la sentenza in esame la Consulta ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 3º dell’art. 30-bis o.p. nella parte in…

Leggi tutto...

26 Luglio 2025

La legalità della pena e il giudizio abbreviato nel caleidoscopio del regime transitorio

Con la sentenza in oggetto, la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, facendo applicazione della previsione di cui all'art. 442 co. 2 c.p.p. - nella versione precedente alla “amputazione” operata con la l. 33/2019 - ha deciso di sostituire la pena dell’ergastolo, originariamente irrogata dal giudice della cognizione, con la reclusione a trent’anni. La decisione di procedere a questa conversione in executivis, e a distanza di così tanti anni dalla definizione del processo di cognizione, è motivata dal ritenuto diritto dell’allora imputato di vedersi ridurre la pena irrogata sulla base della sua richiesta di accedere al giudizio abbreviato, ancorché il rito speciale non sia stato mai celebrato.…

Leggi tutto...

22 Gennaio 2022

T. sorveglianza di Roma – 21/10/20 – affidamento in prova

Nell’ordinanza in oggetto, datata 21 ottobre 2020, il Tribunale di sorveglianza di Roma si esprime in merito ad una richiesta…

Leggi tutto...

16 Novembre 2021

Torna in cima Newsletter