Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33917: cottura e acquisto di generi alimentari nel regime del carcere duro

Con la sentenza n. 33917/2021, la Corte di Cassazione, Sez. I., ha affrontato questioni in materia di cottura dei cibi e acquisto di generi alimentari per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. Pen.

Premesso che il Collegio ha ritenuto importante ribadire che non sono giustificabili regole che delineino un regime carcerario “più duro” rispetto a quello ordinario, se sganciate dalle ragioni e finalità indicate dal legislatore (che costituiscono, appunto, al tempo stesso il fondamento ed il limite della legittimità di tale regime), con specifico riferimento alla previsione di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili, tale sezione ha sottolineato come essa si rivela del tutto sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività (che la Corte costituzionale ha più volte censurato di incompatibilità con i principi costituzionali, trattandosi di regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» (cfr. Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un’ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018).
Inoltre, con riferimento al divieto di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie, con la decisione in oggetto la Corte di Cassazione ha stabilito che rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria il definire la fascia oraria nella quale il detenuto, sottoposto a regime ex art. 41-bis ord. pen., possa cuocere i propri cibi (allo stato le fasce orarie stabilite dalla circolare in data 12 novembre 2018 sono le seguenti: dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16.30 alle ore 18:00), ciò in quanto tale aspetto rientrerebbe nella definizione dell’organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata di cui all’art. 36 D.P.R. n. 230/2000.

Di seguito il testo della sentenza: Cass. Pen. 33917-2021

 

A cura di Yasmine Spigai

Contributi simili

Cassazione, Sez. I – 27/04/2021, n. 21546 – ammissione al lavoro all’esterno

Cassazione Penale, Sez. I, sentenza 27 aprile 2021, n. 21546. In tema di lavoro penitenziario, la Corte di legittimità ritiene impugnabile, mediante reclamo ex art. 35-bis, co. 4 Ord. Pen., il provvedimento del magistrato di sorveglianza che approvi la revoca dell’ammissione del detenuto al lavoro all’esterno, in quanto decisione in grado di ledere un diritto fondamentale della persona, ovvero componente determinante del trattamento rieducativo del detenuto, così come affermato dalla Corte Costituzionale (cfr. Corte Cost., sent. n. 532 del 2002).…

Leggi tutto...

19 Ottobre 2021

Qualche dato da Strasburgo: le statistiche del 2021 in tema di probation del Consiglio d’Europa

Con un comunicato stampa del 21.6.2022, il Consiglio d’Europa ha pubblicato la ricerca statistica annuale condotta dall’Università di Losanna sul…

Leggi tutto...

23 Giugno 2022

Suicidi in carcere: un bollettino preoccupante

Un comunicato stampa del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale riporta l’attenzione su un problema persistente nel nostro sistema, quale quello dei suicidi in carcere. Trentaquattresimo suicidio in trentatré settimane alla data del 16 agosto. Un bollettino destinato a salire a trentacinque.…

Leggi tutto...

15 Settembre 2021

Detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno : riconosciuto il diritto all’elaborazione di un programma terapeutico di recupero

All’esito di instaurazione di procedimento di reclamo, presentato nelle forme di cui agli artt. 35 bis e 69 co.6 lettera b ) ord. penitenziario, il magistrato di sorveglianza riconosce il diritto del detenuto extracomunitario privo di permesso di soggiorno ad ottenere l'elaborazione di un programma terapeutico da parte dell'Asl competente.…

Leggi tutto...

18 Settembre 2021

Torna in cima Newsletter