Cass. Pen., Sez. I, sent. 15 luglio 2021, n. 33917: cottura e acquisto di generi alimentari nel regime del carcere duro

Con la sentenza n. 33917/2021, la Corte di Cassazione, Sez. I., ha affrontato questioni in materia di cottura dei cibi e acquisto di generi alimentari per i detenuti sottoposti al regime differenziato ex art. 41-bis Ord. Pen.

Premesso che il Collegio ha ritenuto importante ribadire che non sono giustificabili regole che delineino un regime carcerario “più duro” rispetto a quello ordinario, se sganciate dalle ragioni e finalità indicate dal legislatore (che costituiscono, appunto, al tempo stesso il fondamento ed il limite della legittimità di tale regime), con specifico riferimento alla previsione di un regime differenziato in relazione ai beni alimentari acquistabili, tale sezione ha sottolineato come essa si rivela del tutto sganciata da qualunque possibilità di utilizzo strumentale degli stessi, finendo per diventare ingiustificata e per risolversi in un irragionevole surplus di afflittività (che la Corte costituzionale ha più volte censurato di incompatibilità con i principi costituzionali, trattandosi di regime «incongruo e inutile alla luce degli obbiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate dalla disposizione in questione» (cfr. Corte cost., sent. n. 97 del 5 maggio 2020), e perciò «in contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., configurandosi come un’ingiustificata deroga all’ordinario regime carcerario», dotata «di valenza meramente e ulteriormente afflittiva» (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 12 ottobre 2018).
Inoltre, con riferimento al divieto di cucinare anche al di fuori delle fasce orarie, con la decisione in oggetto la Corte di Cassazione ha stabilito che rientra nella discrezionalità dell’Amministrazione penitenziaria il definire la fascia oraria nella quale il detenuto, sottoposto a regime ex art. 41-bis ord. pen., possa cuocere i propri cibi (allo stato le fasce orarie stabilite dalla circolare in data 12 novembre 2018 sono le seguenti: dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16.30 alle ore 18:00), ciò in quanto tale aspetto rientrerebbe nella definizione dell’organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata di cui all’art. 36 D.P.R. n. 230/2000.

Di seguito il testo della sentenza: Cass. Pen. 33917-2021

 

A cura di Yasmine Spigai

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